31 marzo 2009

IMPOSTA DI BOLLO SU ELABORATI TECNICI

Agli elaborati tecnici allegati al permesso di costruire si applica l`imposta di bollo solamente in caso d`uso, non essendo ricompresi fra gli atti assoggettati all`imposta di bollo fin dall`origine.
Con la Risoluzione Ministeriale n.74/E del 23 marzo 2009, l`Agenzia delle Entrate ha precisato che tali documenti, anche se allegati ad atti che scontano l`imposta sin dall`origine, conservano comunque la natura di elaborato tecnico, venendo ricompresi tra gli atti relativi a ``tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori [...]``[1], e come tali assoggettati ad imposta di bollo solamente in caso d`uso nella misura di 0,52 euro per ogni foglio o esemplare [2] (art. 28 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 642/72).
Ai sensi dell`art. 2 del D.P.R. 642/72 si verifica il caso d`uso ``[...] quando gli atti, i documenti, e i registri sono presentati all`ufficio del registro per la registrazione``.
Mentre per il permesso di costruire l`imposta di bollo e` dovuta sin dall`origine, per gli elaborati e gli scritti tecnici, la stessa dovra` essere assolta solo in caso d`uso.

[1] Cfr. anche la R.M. n. 97/E/2002, con la quale l`Amministrazione finanziaria ha espresso il medesimo orientamento anche per cio` che concerne gli atti e i documenti relativi ad appalti di lavori pubblici.
[2] Nel rispetto della misura minima d`imposta, pari a 1 euro, ai sensi dell`art. 3, comma 3, del D.P.R. 642/72.

08 marzo 2009

CONVERSIONE DEL DECRETO MILLEPROROGHE

Sulla GU n. 49 del 28.2.2009 è stata pubblicata la L. n. 14 del 27/2/2009, di conversione del D.L. 207/2008, cosiddetto decreto Milleproroghe. Argomenti rilevanti sono:
Arbitrati negli appalti pubblici
(art.29, comma quinquiesdecies) Il termine per l'applicazione delle disposizioni concernenti l'abolizione dell'istituto dell'arbitrato negli appalti pubblici, introdotte dalla Finanziaria 2008 già prorogato dalla recente L. 201/2008 viene ulteriormente differito al 31.12.2009. Inoltre, modificando l'art. 241 del Codice dei Contratti sono dimezzati i compensi minimi e massimi previsti dal tariffario e vietati gli incrementi dei compensi massimi legati a particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto.

Impianti a fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione
(art.29, comma 1-octies) Viene rinviata all'1.1.2010 l'attuazione del comma 1-bis, art. 4, del D.P.R. 380/2001 introdotto dalla Finanziaria 2008, in base al quale nei regolamenti edilizi comunali deve essere prevista, ai fini del rilascio del permesso di costruire e per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che garantiscano una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 mq, la produzione energetica minima è di 5 kW.

Obblighi Concessionarie autostradali
(art.29, comma 1-quinquies) Modificando la lettera c) del comma 4, dell’art. 11, della L. n. 498 del 23.12.1992, come modificato dall’articolo 2, comma 85 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si introduce per le società concessionarie autostradali che non sono amministrazioni aggiudicatrici l'obbligo di provvedere agli affidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 142, comma 4, e 253, comma 25, del Codice dei Contratti. Il comma 25 (modificato dal comma 1-sexies dell’art.29) dell'art. 253 del D. Leg.vo 163/2006, prevede, in relazione alla disciplina delle concessioni di lavori pubblici, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo II, che i titolari di concessioni già assentite al 30.6.2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi almeno il 40% dei lavori, agendo per tale quota a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici.

ICI per i fabbricati rurali
(art.23, comma 1-bis) Il comma 1-bis aggiunto all'art. 23 del D.L. 207/2008 fornisce un'interpretazione dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D. Leg.vo 504/1992, sulla definizione di fabbricato ai fini ICI, chiarendo che non si considerano fabbricati le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 della L. 133/1994, anche se iscritte o iscrivibili nel Catasto fabbricati. Tale disposizione rende dunque i fabbricati rurali non soggetti a ICI.
Distributori stradali di GPL
(art.21, comma 1) E' stato prorogato al 31.12.2009 il termine per adeguare gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione esistenti, aventi capacità complessiva inferiore a 30 metri cubi, alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al Titolo III della regola tecnica di prevenzione incendi introdotta dall'Allegato A del DPR 24.10.2003 n. 240. Il DPR 340/2003 è stato peraltro modificato recentemente dal DM 23.9.2008 con riferimento alle modalità per l'erogazione multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi.
Norme tecniche per le costruzioni
(art.29, comma 1-septies) Proroga al 30.6.2009 il termine della fase sperimentale di applicazione delle norme di cui al DM 14.1.2008, che vale solo per le progettazioni di edifici che non rientrano tra quelli di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

CIRCOLARE SU NORME TECNICHE COSTRUZIONI

È stata pubblicata sulla GU n. 47 del 26.2.2009 la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 617 del 2.2.2009, recante le istruzioni per l'applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D. Min. 14.1.2008. La recente legge di conversione del decreto Milleproroghe (sulla GU n. 49 del 28.2.2009 è stata pubblicata la L. 14/2009, di conversione del D.L. 207/2008) ha prolungato il regime transitorio di applicazione delle Norme Tecniche al 30.6.2010. La proroga non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.