19 luglio 2009

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 48 DEL D. LGS. N. 163/2006

Con la Determinazione n. 5 del 21 maggio 2009 l’Autorità ha riesaminato la materia relativa alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti alle imprese di costruzioni per la partecipazione alle gare di appalto e di concessione di lavori pubblici e per la stipulazione dei relativi contratti, previsti nel bando di gara. La nuova determinazione che sostituisce il precedente atto di regolazione, da un lato, consolida quanto in precedenza affermato, in quanto ancora attuale, dall'altro, fornisce ulteriori chiarificazioni e suggerimenti agli operatori dei settori interessati dal Codice, soprattutto a quelli di servizi e forniture per i quali la predetta norma rappresenta una novità.

VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse con particolare riferimento al criterio del prezzo più basso.
L’Autorità ha approvato la determinazione n. 6 dell'8 luglio 2009 che offre indicazioni alle stazioni appaltanti per rendere efficace e rapido il procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
La determinazione nasce dall’esigenza prospettata dal mercato di snellire tale procedimento allo scopo di ridurre la lunghezza dei tempi dell’aggiudicazione delle gare. Tale problematica si è ampliata con l’entrata in vigore del terzo decreto correttivo che, in ottemperanza alle indicazioni comunitarie, ha limitato le ipotesi in cui è possibile prevedere nel bando l’esclusione automatica delle offerte anomale. La Determinazione n.6 dell’9 luglio 2009 “Il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse con particolare riferimento al criterio del prezzo più basso” è pubblicata sul sito dell’autorità.

12 luglio 2009

MODIFICHE AL 163, AL 383, AL 152

Legge 28 gennaio 2009, n. 2
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009)
Art. 20.
(Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo)

Commi

8-bis. Per la stipulazione dei contratti ai sensi del presente articolo non si applica il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 11, comma 10, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

10-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del regolamento di cui al d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, è sostituito dal seguente:
«4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nullaosta, previsti da leggi statali e regionali. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi, l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la regione interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero dalla regione interessata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616».

10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato»;
b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,».