20 settembre 2009

I CONTRATTI DI APPALTO SONO STIPULATI A CORPO

Il terzo decreto correttivo al Codice dei contratti (decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 pubblicato sul supplemento ordinario n. 227 alla Gazzetta ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2008) all’articolo 2, comma 1, lettera m3), ha apportato modifiche all’articolo 53 (tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture), comma 4 con l’integrale sostituzione del primo e del secondo periodo del comma 4 che è diventato il seguente:
“4. I contratti di appalto di cui al comma 2, sono stipulati a corpo. E’ facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura.”
La modifica esclude la possibilità dei contratti a misura nei casi di appalto integrato di cui all’articolo 53, comma 1, lett. b) e c) del codice, e nel caso degli appalti di sola esecuzione di cui alla lettera a), ad eccezione, per questi ultimi, degli appalti di importo inferiore a 500.000 euro, nonché degli appalti riguardanti i lavori di manutenzione, restauro, scavo archeologico, opere in sotterraneo e di consolidamento dei terreni.