28 novembre 2009

DEROGA PREVISTA DALL’ART. 114 C.3 DEL DPR 554

La deroga prevista dall’art. 114 c.3 del DPR 554 alla disciplina dei pagamenti delle rate d'acconto, deve essere correlata all’art. 133 del DPR 554/99 ed agli artt. 24 e 25 del D.M. 145/2000, regolanti le sospensioni dei lavori.
La ratio della norma è rivolta a non far ricadere sull’appaltatore, che abbia eseguito correttamente le lavorazioni oggetto dell’appalto, le sospensioni totali dei lavori di durata superiore a 90 gg, disposte dall’amministrazione a termini delle norme citate.
In presenza di un fermo cantiere derivante da un provvedimento giudiziario impositivo legato a presunte responsabilità dell’appaltatore, per la cui fattispecie non si rilevano specifiche norme, non paiono pertanto sussistere i presupposti per il pagamento anticipato del SAL. (Deliberazione AVCP 101/2003)

RATA DI SALDO

Riguardo alla rata di saldo, si deve rilevare che, come precisato nella Determinazione n. 5/02 dell’AVCP, avendo l'art. 31 del DPR 554/99, abrogato sia l'art. 33 del DPR 1063/62, sia l'art. 22 della legge 1/78 ed avendo disciplinato nuovamente all'art. 114 i pagamenti in acconto, dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione, e' preclusa alle amministrazioni appaltanti la possibilita' di operare in sede di pagamento degli acconti in corso d'opera la ritenuta di garanzia del 5% sul credito dell'appaltatore; è in vigore la sola ritenuta dello 0,50% che le amministrazioni appaltanti sono autorizzate ad effettuare - ai sensi dell'art. 7 del D.M. 145/00 - a garanzia dell'osservanza, da parte dell'appaltatore, delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. La suddetta ritenuta viene svincolata, previa liberatoria degli Enti Previdenziali interessati, solo con la rata di saldo, corrisposta a fronte del prezzo pattuito per l'opera realizzata sulla base delle risultanze del conto finale.
Non esistono previsioni normative o regolamentari che riconoscano in capo alla stazione appaltante la facolta' di corrispondere l'ultima rata di acconto unitamente alla rata di saldo; i pagamenti di queste ultime, infatti, vengono regolati in maniera ben distinta, perche' differenti sono le finalita' perseguite e le garanzie richieste per i due istituti: le rate d'acconto, dirette al pagamento graduale del corrispettivo dell'appalto, e legate alla cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei contratti; la rata di saldo diretta invece alla restituzione delle ritenute ex art. 7 D.M. 145/00, ed agli eventuali maggiori oneri per riserve dell'appaltatore, e legata alla garanzia fidejussoria ex art. 141, comma 9 del Codice.

PAGAMENTI IN ACCONTO E ULTIMA RATA

Negli appalti pubblici di lavori la previsione contrattuale di acconti in corso d'opera costituisce per l'amministrazione committente un obbligo, poiché negli atti posti a base di gara, e segnatamente nel capitolato speciale di appalto, e' tenuta a prevedere la corresponsione sia di acconti con le relative modalita' e tempi di liquidazione (ex art. 141 del D.P.R. 554/99) sia di una rata di saldo da erogare soltanto dopo che sia stato effettuato il collaudo provvisorio dell'opera e previa prestazione di garanzia fideiussoria da parte dell'appaltatore (ex art. 205 del D.P.R. 554/99). Gli acconti rappresentano delle mere anticipazioni sul corrispettivo ed hanno la finalita' di agevolare l'attivita' dell'appaltatore evitandogli un eccessivo ricorso al credito bancario o all'autofinanziamento.
Pertanto, allorche' maturano le condizioni per il pagamento dell'acconto, risultanti dal registro di contabilità, il direttore dei lavori ed il responsabile del procedimento devono rilasciare, rispettivamente, lo stato di avanzamento lavori nel termine indicato nel capitolato speciale d'appalto (art. 168 co. 1 D.P.R. 554/99) ed il certificato di pagamento (entro 45 gg dal SAL - art. 29 D.M. 145/00), onde consentire all'amministrazione di emettere il mandato di pagamento (disciplina cosi' delineata anche nell'art. 114 del D.P.R. 554/99). Mentre la rata di saldo e' corrisposta entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (art. 205 D.P.R. 554/99).
Tali pagamenti, tuttavia, sono legati alla prestazione di preventive garanzie fideiussorie. Per gli acconti costituisce sufficiente copertura la cauzione definitiva di cui all'art. 113, il quale stabilisce, peraltro, che detta cauzione e' svincolata progressivamente in base agli importi di lavori eseguiti. Per il pagamento della rata di saldo, invece, risulta necessaria una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 141 comma 9 del D. Lgs. 163/06 e dell’art. 205 del D.P.R. 554/99. (Deliberazione AVCP n. 101 del 14/05/03)

25 novembre 2009

SUI POTERI DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA

Con la sentenza 29 giugno 2009, n. 1349, il T.A.R. Lombardia – Brescia, sez. II, ha ritenuto che:
- per uniforme indirizzo giurisprudenziale, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non è dotata di poteri di supremazia gerarchica nei confronti delle stazioni appaltanti (Consiglio di stato, sez. IV – 12/9/2006 n. 5317);
- nell’ambito dei suoi poteri può senz’altro acquisire informazioni ed effettuare segnalazioni alle autorità giurisdizionali, ovvero esprimere il proprio parere sulla pertinente normativa nazionale e comunitaria;
- l’art. 6 comma 9 lett. a) del D. Lgs. 163/2006 legittima l’Autorità a “richiedere alle stazioni appaltanti, … documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti”;
- la natura della potestà esercitata comporta che ordinariamente gli atti adottati dall’Autorità siano inidonei a determinare un pregiudizio diretto nella sfera giuridica dei soggetti pubblici sottoposti a vigilanza;
- le determinazioni che l’Autorità assume circa l’interpretazione della normativa vigente in materia costituiscono opinioni dotate di autorevolezza, che possono anche conseguire un apprezzabile effetto di uniformità e di chiarezza nell’applicazione della legge;
- si è statuito che gli stessi pronunciamenti non possono tuttavia risolversi nella funzione di interpretazione autentica, o di integrazione, della normativa – difettando l’Autorità del relativo potere – e pertanto non rappresentano un vincolo per le amministrazioni nello svolgimento delle procedure di loro competenza (T.A.R. Sardegna, sez. I – 7/4/2006 n. 504);

22 novembre 2009

CONFORMITÀ POLIZZE AGLI SCHEMI TIPO

L’espressione adoperata dall’art. 107, c. 4, DPR 554/99 e dall’art. 1, c. 3, DM 12 marzo 2004, n. 123 (“conformità agli schemi”), oltre alle finalità perseguite dalle citate disposizioni, fanno ritenere che soddisfino i requisiti richiesti dalla disciplina in materia anche documenti contrattuali che, pur non costituendo la fedele riproposizione del testo degli schemi di polizza riportati in allegato al DM 123/04, ne riproducano comunque i contenuti sostanziali, ancorché su stampati originali della Compagnia emittente.
Del resto, la giurisprudenza (ad es.: Cons. Stato, Sez. V, 19.02.2003, n. 918; Id. 4.04.2002, n. 1857) ha elaborato un costante indirizzo sull’interpretazione dei bandi di gara e dei connessi adempimenti documentali volto a privilegiare la massima partecipazione dei concorrenti, eventualmente anche a detrimento di formalità superflue e, comunque, non strettamente funzionali all’interesse pubblico alla serietà ed imparzialità della procedura concorsuale.
L’art. 1, c. 4, DM 123/04, afferma, inoltre, che “i concorrenti sono abilitati a presentare alle Stazioni appaltanti le sole schede tecniche, contenute nell’allegato al presente decreto ..”.
La formulazione di quest’ultima norma, così come le stesse caratteristiche della “scheda tecnica”, fanno ritenere che riguardo ad essa siano assai più ridotti gli spazi di “personalizzazione” e “differenziazione” dal testo allegato al DM 123/04.

18 novembre 2009

FATTURATO E BILANCIO

Non bisogna confondere, identificandoli, fatturato pregresso e presentazione del bilancio. In realtà, una cosa è la dimostrazione del fatturato pregresso, mentre altra cosa è la presentazione del bilancio. Infatti, come precisato da Cons. Stato, Sez. IV, 13.4.2005, n. 1699, “Le informazioni societarie ricavabili dal bilancio non si identificano ed esauriscono con quelle relative al fatturato. Il bilancio consente di verificare, per esempio, il livello di capitalizzazione, il rapporto di indebitamento, la consistenza patrimoniale, la ripartizione dei costi e dei proventi”.
Inoltre, l'art. 41, comma 1 del Codice dei contratti - che riproduce esattamente le prescrizioni di cui all'art. 47 della direttiva 2004/18 - include espressamente i bilanci tra i documenti che possono essere richiesti ai concorrenti, riservando alla stazione appaltante di stabilire quali requisiti devono essere posseduti dai concorrenti e correlativamente quali documenti devono essere a tal fine prodotti.
La lex specialis può imporre a ciascun partecipante – ancorchè riunito in associazione temporanea con altra impresa, trattandosi evidentemente di documenti di pertinenza di soggetti distinti ed autonomi, seppur occasionalmente riuniti in sede di offerta –, a pena di esclusione dalla gara, di produrre copia dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Al riguardo, come riconosciuto dal Consiglio di Stato (sez. VI, 26 marzo 2002, n. 2234), se la legge di gara impone determinati requisiti o documenti a pena di esclusione, è onere dell'interessato impugnare tempestivamente la legge di gara qualora preclusiva della sua partecipazione. (Parere Autorità n. 87 del 10/09/2009)

17 novembre 2009

PREMIO DI ACCELERAZIONE

Il termine di ultimazione dei lavori, secondo i principi generali di cui all'articolo 1184 c.c., si presume a favore dell'appaltatore e pertanto l'amministrazione non puo' ne' prevedere un termine cosi' breve, in relazione all'entita' e complessita' dell'opera da realizzare, da rendere materialmente e tecnicamente impossibile la prestazione, ne' pretendere un accelerazione o al contrario un rallentamento, tali da implicare un andamento anomalo dell'appalto o la sopportazione di oneri eccedenti ogni previsione contrattuale.
In tale contesto si inserisce il premio di accelerazione (art. 23 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145) con il quale l'appaltatore viene sollecitato nell'ultimazione dell'opera rispetto al termine fissato in contratto. L'acceleramento nell'esecuzione non deve essere incompatibile con il compimento dell'opera a regola d'arte, dal momento che le obbligazioni contrattuali devono comunque essere garantite: infatti la prestazione di conseguire una anticipazione nell'ultimazione dell'opera non costituisce un obbligo dell'appaltatore, bensi' e' una condizione che consente la corresponsione del premio da parte della stazione appaltante.
Per tale motivo i premi di accelerazione rappresentano dei compensi autonomi rispetto al corrispettivo dovuto all'appaltatore, in quanto diretti a retribuire lo stesso per i vantaggi che fa conseguire alla stazione appaltante: adempiono quindi, ad una funzione inversa a quella cui adempie la penale per il ritardo. L'attuale previsione normativa che prevede l'inserimento nel contratto della clausola del premio di accelerazione, rappresenta un elemento condizionante l'offerta e pertanto deve essere prevista fin dall'esperimento della gara. Infatti, l'impresa dotata di strumenti operativi od organizzativi tali da consentire uno sviluppo temporale accelerato nell'esecuzione dei lavori, potra', grazie alla consapevolezza della presenza della clausola relativa al premio, formulare una offerta basata anche su detto incentivo. (Delibera AdV n. 122 del 29/04/2002)

15 novembre 2009

FORMULA MATEMATICA ANCORATA ALLA MEDIA DELLE ALTRE OFFERTE

La recente decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, 3 giugno 2009, n. 3404, ha ribadito che la formula matematica, ancorata alla media delle altre offerte, si presta a facili distorsioni e turbative, essendo sufficiente presentare una offerta di disturbo con prezzi molto elevati e che si scostano dalla media degli altri (agevolmente prevedibile ex ante sulla scorta della conoscenza dei prezzi di mercato) per far salire verso l’alto il prezzo medio ed appiattire dunque la valutazione delle offerte economiche.
Il Consiglio di Stato ha altresì precisato che, mentre la valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta consente margini di apprezzamento rimessi alla stazione appaltante, la valutazione del prezzo, sia nel criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sia nel criterio del prezzo più basso, è ancorata a semplice proporzionalità o progressività, sicchè al prezzo complessivamente più basso deve corrispondere necessariamente un punteggio complessivamente più alto.
“Tale elementare e chiaro meccanismo imposto dal diritto comunitario”, prosegue la citata decisione, “non può essere inquinato con formule matematiche ancorate a medie variamente calcolate che introducono nella valutazione della singola offerta economica elementi ad essa estranei, tratti dalle altre offerte economiche” con la conseguenza che la pur ampia discrezionalità della stazione appaltante nella fissazione dei criteri di valutazione delle offerte incontra un limite invalicabile “nel divieto di rendere complicato un meccanismo legale assolutamente semplice e univoco, attraverso formule matematiche non solo inutili ma addirittura dannose sia per la tutela della par condicio dei concorrenti, sia per l’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa” posto che alla maggiore complessità delle operazioni di gara (per applicare una formula matematica non richiesta dalla legge) consegue il risultato di penalizzare ingiustificatamente le offerte più basse.

10 novembre 2009

STERILIZZAZIONE DEL PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE ALL’OFFERTA ECONOMICA

La decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 28 settembre 2005, n. 5194, si è occupata di un caso in cui, a fronte di un criterio di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa che prevedeva l’attribuzione di un punteggio fino a 60 punti per l’offerta tecnica e di un punteggio fino a 40 punti per l’offerta economica, la formula matematica adottata conduceva a comprimere il range valutativo dell’offerta economica da 40 punti a 10 punti. In tal modo, ha osservato il Consiglio di Stato, il punteggio economico massimo attribuibile, pari, in astratto, ai 4/10 del punteggio totale, si è ridotto, di fatto – con la predetta sterilizzazione del punteggio massimo assegnabile all’offerta economica – ad un rapporto pari a circa 1/6. Percentualmente, quindi, il valore dell’offerta economica, nell’economia generale dell’attribuzione dei punteggi è disceso dal 40% ad un valore di poco superiore al 15%. Una scelta siffatta è stata ritenuta dal Consiglio di Stato illogica e contraddittoria, “finendo per svilire ingiustificatamente una delle voci principali previste per l’assegnazione dei punteggi e potendo produrre, inoltre, una situazione per cui già all’esito delle operazioni necessarie per l’assegnazione del punteggio all’offerta tecnica la commissione giudicatrice potrebbe essere in grado di definire, sostanzialmente, l’esito della gara”.
La giurisprudenza ha chiaramente affermato che, nell’ambito di una gara d’appalto svolta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, può ritenersi logico l’utilizzo, per la valutazione economica delle offerte, di una formula matematica tendente ad attribuire un punteggio inversamente proporzionale al ribasso effettuato dai concorrenti, poiché costituisce lo strumento maggiormente idoneo a contemperare da un lato, la par condicio tra gli stessi e, dall’altro, l’interesse della stazione appaltante alla scelta dell’offerta migliore (TAR Lombardia Milano, sez. I, 17 ottobre 2007, n. 6102). E’ stato altresì affermato che, in sede di valutazione dell’offerta economica, i criteri di attribuzione del punteggio possono essere molteplici e variabili purchè, nell’assegnazione degli stessi, venga utilizzato tutto il potenziale range differenziale previsto per la voce in considerazione, anche al fine di evitare un ingiustificato svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta (TAR Lazio, sezione terza quater, 13 novembre 2008, n. 10141). Non è ammissibile l’utilizzazione di un criterio valutativo, che determina un illogico appiattimento del punteggio spettante per l’offerta economica, con la conseguenza che il suo valore nell’economia generale dell’attribuzione dei punteggi si riduce in maniera tale da privare ampiamente di contenuto significativo la stessa offerta economica e da assegnare preponderanza decisiva a quella tecnica, al di là di quello che era il rapporto potenziale oggetto di autolimitazione da parte della stessa amministrazione.

09 novembre 2009

LA DISCIPLINA DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

La disciplina dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del Codice dei contratti è stata recentemente modificata dal c.d. terzo correttivo (D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152) che ha reso più stretti gli ambiti di libertà valutativa delle offerte, imponendo alle stazioni appaltanti di stabilire, fin dalla formulazione del bando, tutti i criteri di valutazione dell’offerta, precisando, ove necessario, anche i sub criteri e la ponderazione e cioè il valore o la rilevanza relativa attribuita a ciascuno di essi, conformemente ai principi comunitari (pareri dell’Autorità del 12 febbraio 2009 n. 22 e 26 febbraio 2009 n. 27).
In proposito, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ricordato che i criteri di aggiudicazione definiti da un’amministrazione aggiudicatrice devono essere collegati all’oggetto dell’appalto, non devono conferire alla detta amministrazione una libertà incondizionata di scelta, devono essere espressamente menzionati nel capitolato d’oneri o nel bando di gara e devono rispettare i principi fondamentali di parità di trattamento e trasparenza (sentenza 17 settembre 2002, causa C-13/99, Concordia Bus Finland, punto 64). In particolare, la Corte di giustizia ha precisato che il dovere di rispettare il principio di parità di trattamento corrisponde all’essenza stessa delle direttive in materia di appalti pubblici e che i concorrenti devono trovarsi su un piano di parità sia nel momento in cui essi preparano l’offerta, sia nel momento in cui queste sono valutate (sentenza 18 ottobre 2001, causa C-19/00, SIAC Construction, punto 34).
Alla luce di tali principi, se è vero che rientra nella discrezionalità amministrativa l’individuazione dei criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, nel rispetto della proporzionalità e della ragionevolezza (parere dell’Autorità del 20 aprile 2008 n. 93), è anche vero che, una volta effettuata tale scelta discrezionale, la stazione appaltante non può adottare una formula matematica che, nella sostanza finisca, per rendere totalmente ininfluente l’offerta economica, riducendo il possibile scarto tra il minimo ribasso e il massimo ribasso. (Parere Autorità di Vigilanza n. 88 del 10/09/2009)

CONCORRENZA PER IL MERCATO

La Corte costituzionale nella sentenza del 22 novembre 2007, n. 401, ha affermato che un’effettiva concorrenza deve essere intesa come concorrenza “per” il mercato, in cui il contraente venga scelto mediante procedure di garanzia che assicurino il rispetto dei valori comunitari e costituzionali.

08 novembre 2009

LA REGOLA DEL FAVOR PARTECIPATIONIS

La Commissione di gara può applicare la regola del favor partecipationis solo qualora vi siano previsioni della lex specialis di gara poco chiare, sempre nel rispetto dei principi di certezza del diritto, di par condicio dei concorrenti e di trasparenza amministrativa. Per cui, va preclusa alla stazione appaltante e alla Commissione di gara qualsiasi esegesi del testo di gara, se essa non sia giustificata da una obiettiva incertezza del significato e non si basi su un procedimento ermeneutico, che conduca all’integrazione delle regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla lettura della sua originaria formulazione. In presenza di clausole riguardanti requisiti di partecipazione asseritamente impeditivi della partecipazione alla gara, sussiste per l'interessato l'onere di immediata impugnazione del bando di gara (cfr. il parere dell’Autorità di vigilanza n.208/2008; Consiglio Stato sez. V, 11 luglio 2008, n. 3436; Consiglio Stato sez. V, 28 ottobre 2008, n. 5384).

07 novembre 2009

ALASKAN WAY VIADUCT - EARTHQUAKE SIMULATION

LA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
L. 31 maggio 1965 n. 575; L 17 gennaio 1994 n. 17; D. L.vo 8 agosto 1994 n. 490; D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252

Per contratti al di sotto di € 154.937,07 non è richiesto alcun adempimento.
La certificazione antimafia si divide in "comunicazione" ed "informazione" antimafia.
A determinare se si tratta di comunicazione o informazione è l'entità dell'importo e l'oggetto del contratto.

LAVORI PUBBLICI:
- da € 154.937,07 a € 5.000.000,00 (al netto d'IVA)
comunicazione: certificato rilasciato dalla Camera di Commercio con la dicitura antimafia. La Prefettura la rilascia solamente quando il certificato della C.C.I.A.A. non è munito della dicitura antimafia o quando il privato non ha l'iscrizione alla C.C.I.A.A (Es. associazioni, persone fisiche, ecc.);
- da € 5.000.000 in su
informazione: richiesta alla Prefettura dove ha la sede legale la ditta con allegato il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. per la comunicazione ovvero dichiarazione sostitutiva. Il modello della richiesta deve essere presentato in triplice copia; in una di queste la Prefettura deve apporre il timbro di ricevuta e la sigla dell'impiegato, dopodiché il richiedente provvederà ad inviarla all'ente richiedente come dimostrazione dell'avvenuta richiesta. Sarà cura dell'Ufficio Antimafia inviare direttamente la risposta, dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti, all'Ente richiedente.

FORNITURA DI BENI E SERVIZI:

• da € 154.937,07 a € 200.000 (al netto d'IVA)
•• comunicazione: vedi caso "lavori pubblici".

• da € 200.000 in su
•• informazione: vedi caso "lavori pubblici".


SUBAPPALTI E COTTIMI:

• da € 154.937,07 in su
•• solo informazioni: vedi caso "lavori pubblici"

Autocertificazione:
solo nei casi di: lavori o forniture dichiarati urgenti, rinnovi di contratti, denunce di inizio attività e attività sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso indicate nella tabella C del regolamento approvato con D.P.R. 26/4/1992 n. 300 (Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241), iscrizioni al Registro Cooperative.

Certificati antimafia:
Il certificato Antimafia, rilasciato dalla Camera di Commercio, è un normale certificato di iscrizione dell'impresa, in bollo e con valore legale, con inserita, in calce al documento, dopo l'elenco completo dei soggetti per cui si effettua il controllo, la seguente dicitura (dicitura Antimafia): "nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla Camera di Commercio utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma".
Attraverso questo collegamento la Camera di Commercio è in grado di verificare l'inesistenza o meno di cause di divieto, sospensione e di decadenza per licenze, concessioni, iscrizioni ed altri provvedimenti (previsti dalla legge 575) riferiti a persone titolari di cariche o qualifiche nell'impresa. Il certificato con dicitura Antimafia è equiparato pertanto, a tutti gli effetti, alle comunicazioni o segnalazioni delle Prefetture (articolo 1 c. 1 decreto 16/12/1997 n. 486).
Naturalmente il certificato può essere rilasciato solo nel caso in cui il controllo effettuato abbia esito positivo; in caso di esito negativo, il richiedente deve rivolgersi alla Prefettura competente. Il certificato ha una validità di 6 mesi calcolati dalla data del rilascio, e può essere richiesto per le imprese iscritte alle Camere di Commercio di tutto il territorio nazionale.
Le persone a cui si effettua la verifica sono le seguenti (in questo caso il controllo è automatico) a seconda delle differenti forme di impresa (allegato 5 del dlgs. 08/08/1994 N. 490):
per l'impresa individuale: l'imprenditore
per la SNC: tutti i soci
per le SAS e le SAPA: i soci accomandatari
per le SPA, le SRL e le SOC. COOP. a r.l.: il legale rappresentante e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione
per le società estere con sedi secondarie in Italia: coloro che le rappresentino stabilmente in Italia
per soggetti R.E.A.: i legali rappresentanti ed i membri del Consiglio di Amministrazione
per i consorzi con attività esterna, le società consortili o i consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i membri del Consiglio di Amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10% nonchè i consorziati o soci per conto dei quali i consorzi o le società consortili operano in modo esclusivo con la Pubblica Amministrazione.


MODULISTICA:
Autocertificazione (pdf 6Kb)
Dichiarazione sostitutiva CCIAA (pdf 13Kb)
Elenco persone fisiche (pdf 12Kb)
Richiesta comunicazioni dei privati (pdf 11Kb)
Richiesta informazioni (pdf 12Kb)
Modello GAP (Gare d'Appalto) e subappaltatori: Il modello GAP deve essere compilato per tutti gli appalti e subappalti di opere pubbliche o di forniture di importo pari e/o superiore a € 51.600,00 (vedi modello e istruzioni su sito Prefettura di Milano)
vedi:

05 novembre 2009

CORTEN

Il corten ossidandosi si ricopre di una patina protettiva che ha anche notevoli pregi estetici. Quindi normalmente non va pitturato. Peraltro se in ambienti o in condizioni particolari, la patina si forma in modo non coerente e protettivo, il ricorso a pitture è possibile ma in questo caso ai fini della pitturazione si deve considerare l’acciaio Corten alla stregua di un qualsiasi altro acciaio al carbonio. Se l’acciaio Corten è già corroso si dovranno eseguire i pretrattamenti (ad es. sabbiatura) per portare il metallo al grado di finitura richiesta dal ciclo di pittura. I pretrattamenti e i cicli di verniciatura sono gli stessi di quelli su acciaio al carbonio.
La sabbiatura o altra trattamenti preliminari sono quindi necessari per ottenere una buona adesione della pittura. In passato soprattutto si utilizzava Corten pitturato in quanto si riteneva che la durata di un ciclo di pitturazione fosse più lungo rispetto ad un acciaio al carbonio. La verniciatura dell'acciaio Corten è una pratica a volte seguita in quanto la durata del trattamento di protezione è maggiore che non per l'acciaio al carbonio. Non tutti peraltro concordano sui vantaggi di questa scelta.
Il Corten impiega alcuni anni per passivarsi. Finché questo non succede, sotto l'azione della pioggia, rilascia prodotti di corrosione sulle parti sottostanti. Dopo due o tre (perfino quattro anni in alcuni casi) lo sbrodolamento cessa. Il fenomeno è quindi transitorio.

04 novembre 2009

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Con la sentenza n. 6708 del 30/10/2009 il Consiglio di Stato ha chiarito che l'attribuzione dei punteggi nelle gare d'appalto è espressione di discrezionalità non solo tecnica, ma anche amministrativa. Ne consegue che, come più volte affermato dalla Giurisprudenza a tutti i livelli, detta valutazione è soggetta a sindacato giurisdizionale per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, dell'illogicità manifesta, dell'erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza dell'iter valutativo e dei relativi esiti. Il Giudice non può, di converso, sostituirsi all'Amministrazione nella valutazione dell'offerta nel merito.
Il Consiglio di Stato ha chiarito le implicazioni pratiche del principio sopra menzionato, affermando che nei casi di verifica dell'anomalia delle offerte, qualora l'offerta presenti profili di anomalia di una certa rilevanza, la stazione appaltante è obbligata ad effettuare la verifica di congruità con particolare rigore e analiticità, soprattutto nella valutazione delle giustificazioni fornite in relazione alle varie voci di costo.
Non sono dunque considerate accettabili motivazioni facenti riferimento ad una generica esaustività delle giustificazioni fornite, senza che sia dato in alcun modo risalire alle ragioni per le quali sono stati ritenuti superabili o irrilevanti i suddetti profili di anomalia. Ciò configura un palese difetto di completezza e ragionevolezza dell'operato della stazione appaltante, certamente rientrante nei limiti del sindacato giurisdizionale consentito.

ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI SUBAPPALTO

Con la sentenza n. 6708 del 30/10/2009 il Consiglio di Stato ha chiarito che l'incompleta o erronea dichiarazione del concorrente relativa all'esercizio della facoltà di subappalto è suscettibile di comportare l'esclusione dello stesso dalla gara nel solo caso in cui questi risulti sfornito in proprio della qualificazione per le lavorazioni che ha dichiarato di voler subappaltare, determinando negli altri casi effetti unicamente in fase esecutiva, sotto il profilo dell'impossibilità di ricorrere al subappalto come dichiarato.

02 novembre 2009

CALCOLO SOGLIA DI ANOMALIA

Consiglio di Stato, sezione V, 15 ottobre 2009, n. 6323
Nel calcolo della soglia di anomalia nelle offerte di prezzo (art. 82 e art. 86, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006) le offerte uguali "a cavallo" della discriminante del 10% vanno considerate unitariamente per l'individuazione delle "ali" mentre vanno considerate autonomamente e distintamente per le operazioni di calcolo della media e della media degli scarti.
(si veda anche: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, determinazione n. 6 dell'8 luglio 2009; Consiglio Stato, sez. II, 3 marzo 1999, n. 285; Consiglio di stato, sez. V, 18 giugno 2001, n. 3216; Consiglio Stato, sez. V, 26 febbraio 2003, n. 1094; Consiglio Stato, sez. V, 3 giugno 2002, n. 3068; C.G.A. 12 agosto 2005, n. 531)
Interessante il programmino di calcolo (in MS Excel) sul sito di Bosetti e Gatti che tiene conto delle predette condizioni.
SCARICA i file zippati (funzionanti con macro attivate e guida in HTM):
- in formato Excel 2003 (*.xls)
- in formato Excel 2007 (*.xlsm)