30 dicembre 2009

AUGURI A TUTTI PER IL NUOVO ANNO


ACQUISIZIONI IN ECONOMIA

Nell’art. 125 è concentrata la disciplina sostanziale delle acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori.
Occorre però fare riferimento complessivamente a tre disposizioni e cioè all’articolo 125; all’articolo 253, comma 22 e all’articolo 5, comma 5, lett. h) del codice.
L'art. 253, comma 22 prevede che "in relazione all'art. 125.......fino all'entrata in vigore del regolamento" (quello previsto all'art. 5 del codice che dovrà dettare la disciplina esecutiva e attuativa dello stesso) :
"a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto del presidente della repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del presente codice;
b) le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del presente codice.
Restano altresì in vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione dell'art. 2 del citato decreto......".
Infine l'art. 5, comma 5, lett. h) del codice demanda all'emanando regolamento sopramenzionato anche la disciplina attuativa ed esecutiva del codice relativamente agli affidamenti in economia.
A tal proposito l'art. 125, comma 14 del codice dispone il rinvio alla fonte regolamentare della disciplina di completamento dei procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia.
Per completare il quadro normativo va ricordato che l'art. 256 del codice, relativamente alle norme che disciplinavano la materia oggetto di indagine, ha disposto l'abrogazione dell'art. 88, comma 1; 142, comma 1; 143, comma 3 e 144, commi 1 e 2 del d.p.r. n. 554/1999 (per quanto concerne l'esecuzione in economia dei lavori) e degli artt. 2 e 7 del d.p.r. n. 384/2001 (per quanto concerne l'esecuzione in economia delle forniture e dei servizi).
Se ne dovrebbe quindi dedurre che le altre norme, relative alla materia in esame, contenute sia nei dd.pp.rr. n. 554/1999 e n. 384/2001 e sia nei decreti ministeriali sopracitati dovrebbero ritenersi ancora vigenti se compatibili con le disposizioni dettate dall'art. 125 del codice o nei limiti in cui la disciplina da esse dettata non sia stata riassorbita da quest'ultima norma.

29 dicembre 2009

REQUISITI DI ORDINE GENERALE - ART. 38

L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha predisposto un documento base per la consultazione con operatori e amministrazioni pubbliche sui “Requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi”, molto utile ai fini dell’applicazione dell’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
L’art.38 del Codice disciplina i casi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, oltre che di diniego dell’affidamento dei subappalti, nonché di divieto di stipula dei relativi contratti, per difetto dei requisiti di ordine generale.
La normativa in questione si applica sia agli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, sia a quelli di importo inferiore alla soglia, in base all’art. 121 del Codice, con riferimento ai lavori, ed all’art. 124, comma 7, per quanto attiene ai servizi e alle forniture, ove l’individuazione dei criteri è demandata all’emanando regolamento attuativo del Codice. I requisiti devono essere posseduti dall’operatore economico partecipante alla gara al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, o della domanda di partecipazione nel caso di procedure ristrette, e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipula del contratto. Nel caso del subappalto, momento saliente è quello del rilascio dell’autorizzazione.
Le stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000, effettuano la verifica del possesso dei requisiti, richiesti dall’art. 38 e dichiarati dagli operatori economici in autocertificazione, acquisendo “d’ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, dell’amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti”; ai sensi della legge 28 gennaio 2009 n.2, le stazioni appaltanti pubbliche devono acquisire d’ufficio il DURC anche attraverso strumenti informatici.

22 dicembre 2009

PERIZIE DI VARIANTE NEI CONTRATTI A CORPO

Nel contratto di appalto i cui corrispettivi sono stabiliti “a corpo”, l’offerente formula la propria offerta economica, attraverso la determinazione, a proprio rischio e sulla base dei grafici di progetto e delle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale d’appalto, dei fattori produttivi necessari per la realizzazione dell’opera, così come risulta dal progetto, finita in ogni sua parte (quantità e costi dei materiali occorrenti, produttività e costi delle maestranze e dei tecnici nonché modalità esecutive).
Da ciò discende la immodificabilità del prezzo determinato “a corpo”, con assunzione a carico dell’appaltatore dell’alea rappresentata dalla maggiore o minore quantità dei fattori produttivi che si renda necessaria rispetto a quella prevista nell’offerta.
Il concetto di immodificabilità del prezzo “a corpo” non è però assoluto ed inderogabile, trovando il limite nella pedissequa rispondenza dell’opera da eseguire ai disegni esecutivi ed alle specifiche tecniche (che comprendono le prestazioni tecniche dei vari materiali e componenti e le relative modalità esecutive) entrambi forniti dalla stazione appaltante e sulla base dei quali l’offerente ha eseguito i propri calcoli e proprie stime economiche e si è determinato a formulare la propria offerta, ritenendola congrua e conveniente rispetto alle prestazioni da eseguire.
E che il progetto (caratterizzato dai disegni esecutivi e dalle specifiche tecniche) costituisca un fondamentale elemento di riferimento nel contratto di appalto con corrispettivo “a corpo”, si riscontra anche dalla lettura dell’art. 1661 c.c, laddove è, appunto, prevista come causa di derogabilità alla immodificabilità del prezzo, la variazione, tipologica e dimensionale, dell’opera. La immodificabilità del prezzo viene meno, pertanto, allorché vi sia una modifica dei disegni esecutivi (e quindi una modifica dell’oggetto del contratto) che comporti la necessità di maggiori (ovvero minori) quantità di opere o lavorazioni rispetto a quelle stimate al momento della fissazione del prezzo e della conseguente formulazione dell’offerta da parte dell’appaltatore; oppure vi sia una variazione delle specifiche tecniche, previste nel progetto facente parte del contratto, che, allo stesso modo di cui sopra, variando l’oggetto del contratto, comportino maggiori o minori costi ed oneri per l’appaltatore.
Verificandosi una simile evenienza, con la conseguenza di far esorbitare il rischio assunto con l’offerta “a corpo” fuori della normale ed accettabile alea, ci si trova di fronte alla necessità di rideterminare il prezzo “a corpo”, non assolvendo più quest’ultimo alla sua naturale funzione.
Alla rideterminazione del prezzo “a corpo” le parti contraenti perverranno assumendo a base di calcolo il prezzo “a corpo” offerto dall’appaltatore cui dovranno aggiungere o diminuire le quantità e le qualità variate in aumento o in diminuzione ovvero le diverse prestazioni richieste, valorizzate per i corrispondenti prezzi contrattuali che sono quelli dell’offerta a prezzi unitari, nel caso si sia aggiudicato l’appalto con tale modalità, oppure quelli dell’elenco prezzi posto a base di gara, nel caso si sia seguita la modalità di offerta di ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara
Nel computare le nuove quantità, le parti contraenti dovranno riferirsi unicamente a quelle quantità previste nel progetto e determinabili con valutazioni oggettive con riferimento ai disegni, sulla cui unica base l’appaltatore medesimo ha formulato la propria offerta e non anche ad altri elementi quantitativi (quali ad esempio le stime predisposte dal committente), carenti di rilevanza contrattuale per la loro esclusiva funzione di rappresentare il metodo seguito per pervenire alla determinazione del presunto prezzo complessivo dell’opera da porre a base di gara. Allo stesso modo si dovrà procedere in caso di variazioni delle specifiche tecniche.
Per gli appalti a corpo, quindi, i lavori in variante, riguardanti le lavorazioni ricomprese nell’appalto principale, possono essere disposti esclusivamente per le opere in più o in meno rispetto alle previsioni di progetto con la conseguenza che la perizia non deve rielaborare le quantità dei lavori non interessanti le variazioni supplementari o riduttive, anche se le quantità originarie, previste nei computi metrici del progetto, sono di valore differente rispetto alle quantità risultanti in fase di esecuzione; in caso contrario si cadrebbe nell’equivoco di trasformare in sede consuntiva un appalto a corpo in un appalto a misura. (Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici - deliberazione n. 51 del 21 febbraio 2002)
Riferimenti normativi:
- articolo 132, D.Lgs. 163/06;
- articoli 1660 e 1661, codice civile;
- articoli 134 e 136, d.P.R. n. 554 del 1999;
- articolo 10, d.m. n. 145 del 2000.

APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL NUOVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CCP

Via libera del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2009 al nuovo schema di regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Il provvedimento ridisciplina il procedimento di qualificazione delle imprese con l'introduzione di due categorie intermedie per incentivare le piccole e medie imprese. Riguardo al settore dei lavori, elementi essenziali del nuovo regolamento sono la previsione di una progettazione maggiormente dettagliata, la definizione dei contenuti degli studi di fattibilità, l'introduzione della verifica del progetto. Prima della sua adozione definitiva lo schema di regolamento sarà trasmesso al Consiglio di Stato per il parere di competenza.

ATTUAZIONE DIRETTIVA RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO

Il Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2009 ha approvato uno schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2006/123/CE in materia di servizi nel mercato interno. La Direttiva 2006/123/CE, (cosiddetta Bolkestein) adottata dal Consiglio europeo del 12 dicembre 2006, pubblicata sulla Gazzetta Europea L 376 del 27 dicembre 2006, è volta ad assicurare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri.
Le disposizioni del decreto di recepimento si applicano a tutte le attività economiche, imprenditoriali o professionali, svolte senza vincolo di subordinazione e dirette allo scambio di beni o alla fornitura di prestazioni anche a carattere intellettuale. Ai sensi della Direttiva, tra queste attività rientrano: i servizi alle imprese, i servizi di certificazione e di collaudo, di gestione delle strutture, i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, i servizi collegati con il settore immobiliare e l’edilizia, compresi i servizi degli architetti. Il decreto prevede che, fatte salve le disposizioni relative ad ordini, collegi e albi professionali, è possibile istituire o mantenere regimi autorizzatori solo se questi sono giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità.
Un operatore di un altro Stato membro ha diritto ad esercitare la sua attività in Italia, senza obbligo di stabilirvisi, né di ottenere un’autorizzazione dalle autorità competenti, compresa l’iscrizione in un registro o a un ordine professionale, salvo determinati casi. Tutte le procedure necessarie per svolgere le attività di servizi vanno espletate in via telematica attraverso lo sportello unico per le attività produttive, ai sensi del DL 112/2008 convertito nella Legge 133/2008.
L’approvazione definitiva del decreto legislativo di recepimento dovrà avvenire entro il 28 dicembre 2009.

MODIFICHE AL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81

Legge 7 luglio 2009, n. 88 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 (G.U. 14 luglio 2009, n. 161; s.o. n. 110) - In vigore dal 29/07/2009

Art. 39.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90, il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.»;

b) all'articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1».

MODIFICHE ARTT. 34, 38, 49, 70

Legge 20 novembre 2009, n. 166 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135
Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee
(G.U. n. 274 del 24 novembre 2009
)

Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16, recante codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07

1. All'articolo 38, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture , di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera m-ter) è aggiunta, in fine, la seguente:
«m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.».

2. All'articolo 38, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente:

a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura;
b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.».

3. L'articolo 34, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è abrogato.

4. All'articolo 49, comma 2, lettera e), del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla gara» sono soppresse.

4- bis. All’articolo 70, comma 11, lettera b) , primo periodo, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: «l’offerta», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «il contratto».

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

21 dicembre 2009

GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA

(art.75 D. Lgs. n. 163/06 ex art. 30, comma 1, Legge n. 109/94 e art. 100 DPR n. 554/99)
La garanzia che deve accompagnare l’offerta è pari al 2% dell’importo dei lavori posto a base d’asta ed è diretta a garantire: ‘‘la serietà dell’offerta”, cioè ad impedire che il concorrente, una volta divenuto aggiudicatario, possa sottrarsi al dovere di sottoscrivere il contratto ed eseguire i lavori. Essa, infatti, viene svincolata alla sottoscrizione del contratto, mentre ai non aggiudicatari viene restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione. Può essere prestata sotto forma di cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico, ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa, con clausola di pagamento a semplice richiesta della stazione appaltante, entro il termine di 15 giorni. La fideiussione secondo le norme deve avere validità per almeno 180 giorni dalla presentazione dell’offerta, ma cautelativamente si ritiene opportuno che tale periodo decorra dalla data della gara.
A decorrere dal 1° gennaio 2001 la possibilità di rilasciare la fideiussione è stata estesa anche agli intermediari finanziari, iscritti in un apposito elenco speciale, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro. Tale previsione è frutto di una modifica apportata dall’art. 145, c. 50, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001).
Qualunque sia la forma in cui viene prestata, la garanzia deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a prestare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva).
La garanzia (cauzione provvisoria), ai sensi dell’articolo 75, comma 7, del D.Lgs. 163/06, è ridotta del 50%, per i soggetti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ed è perciò pari all’1% dell’importo dei lavori posto a base di gara.

13 dicembre 2009

SOGLIA MINIMA 40% MANDATARIA E 10% MANDANTE

In base all’art. 95, comma 2 del D.P.R. 554/99, che regola il rapporto percentuale che deve intercorrere, in sede di qualificazione, tra le imprese mandanti e l’impresa mandataria, l’associazione risulta validamente costituita e può essere ammessa se la mandataria possiede almeno il 40% dell’importo complessivo dell’appalto e le mandanti almeno il 10%, ma detta soglia minima ai fini della qualificazione deve sussistere a prescindere dal ricorso al beneficio dell’incremento del quinto, di cui al secondo comma dell’art. 3 del D.P.R. 34/2000 (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 5.5.2009, n. 397, orientamento condiviso dal C.d.S., sezione VI, con ordinanze n.2876/2009 e n. 2840/2009). Detto beneficio sarà, infatti, utilizzabile, subordinatamente al possesso dell’iscrizione pari ad almeno il 20% dell’importo a base dell’appalto, per eseguire lavori di categoria superiore a quella posseduta (possibilità riconoscibile anche alle imprese che concorrono singolarmente all’aggiudicazione della gara). Tribunale Amministrativo Regionale Veneto sez.I - 20/11/2009 n. 2961

Fino a qualche anno fa non esisteva un univoco orientamento interpretativo in merito alla possibilità di ricorrere al beneficio dell’incremento del quinto onde raggiungere i requisiti minimi per l’ammissione alla gara. La questione risultava opinabile e di non univoca interpretazione, se non addirittura di segno opposto fino a quando non è stata successivamente chiarita e confermata sia dalla giurisprudenza che dalla stessa Autorità di Vigilanza.
Alla stregua dei più recenti orientamenti giurisprudenziali e dello stesso indirizzo formulato al riguardo dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, non risulta corretto ritenere possibile il raggiungimento da parte della società mandataria dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, nella misura richiesta ex art. 95, pari al 40% dell’importo a base di gara, mediante il ricorso al beneficio dell’incremento del quinto, così come disciplinato dall’art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 34/00. La disposizione di cui all’art. 95, regolando i requisiti minimi per la partecipazione delle singole componenti dell’ATI con riferimento all’importo posto a base di gara, si riferisce alla soglia di qualificazione derivante dalla classifica d’iscrizione posseduta, non già al diverso profilo attinente all’entità quantitativa dei lavori realizzabili attraverso il beneficio dell’incremento del quinto.
Le due normative non risultano sovrapponibili, essendo la prima rivolta ad assicurare che le imprese partecipanti - sia singolarmente che informa raggruppata, ovviamente in proporzione alla percentuale di partecipazione – possiedano i requisiti minimi richiesti dal bando in relazione all’importo complessivo dell’appalto. In questi termini, per effetto della norma richiamata, anche nell’ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese, ciascuna partecipante dovrà risultare in possesso dei requisiti minimi per essere ammessa: la qualificazione alla gara è quindi possibile solo se ciascuna impresa raggruppata, nei limiti percentuali previsti, è in grado di dimostrare per tale percentuale il possesso dei requisiti minimi previsti dal bando.
Altra cosa è invece la possibilità che le ditte, una volta qualificate ai sensi dell’art. 95, possano eseguire, grazie al beneficio dell’incremento del quinto (conseguibile soltanto in presenza di determinate condizioni, ossia il possesso di un’iscrizione corrispondente almeno al 20% dell’importo dell’appalto), lavori di categoria superiore a quella posseduta.

In buona sostanza, in base all’art. 95, comma 2 del D.P.R. 554/99, che regola il rapporto percentuale che deve intercorrere, in sede di qualificazione, tra le imprese mandanti e l’impresa mandataria, l’associazione risulta validamente costituita e può essere ammessa se la mandataria possiede almeno il 40% dell’importo complessivo dell’appalto e le mandanti almeno il 10%, ma detta soglia minima ai fini della qualificazione deve sussistere a prescindere dal ricorso al beneficio dell’incremento del quinto, di cui al secondo comma dell’art. 3 del D.P.R. 34/2000 (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 5.5.2009, n. 397, orientamento condiviso dal C.d.S., sezione VI, con ordinanze n.2876/2009 e n. 2840/2009).
Detto benefico sarà, infatti, utilizzabile, subordinatamente al possesso dell’iscrizione pari ad almeno il 20% dell’importo a base dell’appalto, per eseguire lavori di categoria superiore a quella posseduta (possibilità riconoscibile anche alle imprese che concorrono singolarmente all’aggiudicazione della gara).

NOTIFICA AL CONTROINTERESSATO

In caso di impugnativa dell’atto di aggiudicazione di un contratto a favore di una associazione temporanea di imprese, l’onere di notifica al controinteressato deve intendersi assolto con la notificazione alla sola società mandataria, quale punto di riferimento unitario del costituendo raggruppamento, idoneo come tale, grazie allo speciale potere di rappresentanza attribuito alla capogruppo, a rendere idonea l’instaurazione del giudizio nei confronti di tutte le imprese associate (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 29.4.2009, n. 4401).

07 dicembre 2009

IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI DI GARA

Secondo l’orientamento tradizionale della giurisprudenza amministrativa, la lesione, per radicare l’interesse ad agire, deve essere connotata dai caratteri della immediatezza, della concretezza e dell’attualità: ne consegue che i bandi ed i disciplinari di gara sono di regola impugnabili solo con gli atti che di essi fanno applicazione, con ciò identificando, in concreto, il soggetto leso, mentre sono immediatamente impugnabili unicamente quelli che contengano chiare clausole impeditive all’ammissione dell’interessato alla selezione (Cons. Stato Ad. Plen. n. 1/2003, sez. V, n. 2320/2004 e sez. IV, n. 1214/2004).

VALIDITA' DEL DURC

Interessante precisazione del TAR PUGLIA - LECCE, SEZ. III - sentenza 16 ottobre 2009 n. 2304.
Per quanto concerne la validità del DURC, l’art. 7 del DM 24/10/2007 n. 28578, ai commi 1 e 2 dispone che: "1. Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all'art. 1 il DURC ha validita' mensile. 2. Nel solo settore degli appalti privati di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, il DURC ha validita' trimestrale, ai sensi dell'art. 39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51".
Ora, ciò che emerge "ictu oculi" dalla lettura della norma e che pertanto può ritenersi incontestabile è, in primo luogo, che esclusivamente per la fruizione delle agevolazioni normative e contributive il DURC abbia validità mensile (essendo questo il campo di applicazione espressamente circoscritto) e, in secondo luogo, che nel solo settore degli appalti privati lo stesso abbia una validità trimestrale. Nulla è detto con riferimento alla validità generale nel settore degli appalti pubblici (posto che la partecipazione agli stessi non rientra nelle agevolazioni normative e contributive di cui all’art.1).
Premesso che tale normativa è stata emanata in esecuzione della delega contenuta nell'art. 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione delle modalita' di rilascio e dei contenuti analitici del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC), nell’ipotesi di manifesta lacuna disciplinare di secondo grado trova applicazione, con ciò garantendo anche le esigenze di una disciplina uniforme nei settori pubblico e privato, la norma di carattere generale e di fonte primaria. In particolare, l’art. 39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, dispone: "1. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all' articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 ha validità di tre mesi".

06 dicembre 2009

IL TRATTATO DI LISBONA

Il 1° dicembre 2009 è entrato in vigore il trattato di Lisbona, mettendo fine a diversi anni di negoziati sulla riforma istituzionale.
Il trattato di Lisbona modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, senza tuttavia sostituirli.

LA PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DI GARA E’ PRINCIPIO GENERALE

Il principio di pubblicità delle sedute trova immediata applicazione, indipendentemente da una sua espressa previsione nell'ambito della lex specialis di gara, poiché costituisce una regola generale, riconducibile direttamente ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, di cui all'articolo 97 della Costituzione oltre che riconosciuto dall’articolo 2 del codice. Detto principio trova applicazione pure in sede di procedura negoziata, non potendo costituire deroga un’ordinanza commissariale, legittimante solo alla trattativa privata anche per importi superiori a quelli previsti dalle disposizioni di legge.
La pubblicità trova esplicazione nella fase di verifica della documentazione amministrativa e in quella di apertura delle buste contenenti le offerte economiche, potendo la stazione appaltante procedere in forma riservata solo laddove debba compiere operazioni di valutazione di carattere tecnico-discrezionale in ordine alle offerte presentate. È quanto affermato dal T.A.R. Sardegna, sez. I, nella recente sentenza 5 novembre 2009, n. 1609. Il principio di pubblicità rappresenta non solo la principale manifestazione del principio di trasparenza amministrativa nelle pubbliche gare, ma, soprattutto, un’essenziale garanzia partecipativa dei concorrenti. Inoltre, la sua violazione vizia l’intera procedura di gara, indipendentemente dalla dimostrazione di un concreto pregiudizio, eventualmente sofferto da qualche impresa concorrente (Cons. Stato, sez. V, n. 1445/2006).
Il T.A.R. Lazio (Roma, sez. III-ter), nella sentenza n. 951/2008, ha rilevato che il principio di pubblicità delle sedute di gara è inderogabile per ogni tipo di gara, almeno per quanto riguarda la fase di verifica della integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica, oltre che di apertura dei plichi medesimi, costituendo eccezione la sola fase di valutazione tecnico-qualitativa dell'offerta, la quale non può essere effettuata se non in sede riservata, onde evitare, appunto, forme di condizionamento o di influenza sui giudizi dei membri della commissione giudicatrice.

LEGGI REGIONE LOMBARDIA

Pubblicata sul BURL n. 28 del 17 luglio 2009:
la legge regionale 16 luglio 2009, n. 13 (Piano casa: Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico della Lombardia)

Pubblicate sul BURL n. 26 del 30 giugno 2009:
la legge reg. 29 giugno 2009, n. 9: Modifica a leggi regionali e altre disposizioni in materia di attività commerciale
la legge reg. 29 giugno 2009, n. 10: Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordina mentale

Pubblicata sul BURL n. 9 del 6 marzo 2009:
la legge reg. 4 marzo 2009, n. 3: Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità

Pubblicata sul BURL n. 50 del 2008:
la legge reg. 5 dicembre 2008, n. 31: Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale

05 dicembre 2009

NUOVE SOGLIE DEI CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA

Dal 1° gennaio 2010 entrano in vigore le nuove soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria che varranno per il biennio 2010-2011. E’ stato infatti pubblicato sulla G.U.U.E. n. 314/64 del 1° dicembre 2009 il Regolamento (CE) n. 1177/2009 del 30 novembre 2009, che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE. Si applicano senza bisogno di recepimento formale.
I nuovi valori delle soglie sono:
per i lavori: €. 4.845.000,00
per forniture e servizi: €. 193.000,00 (settori ordinari)
per forniture e servizi: €. 387.000,00 (settori speciali)

Al di sopra delle nuove soglie occorrerà applicare le norme di derivazione UE (direttive 2004/17 e 18) come recepite dal Codice dei contratti pubblici e quindi, fra le altre cose, esperire la pubblicità a livello europeo; al di sotto di tali soglie si applicherà soltanto la normativa nazionale e si dovranno comunque rispettare i principi generali del Trattato UE in materia di parità di trattamento, trasparenza e concorrenza.