31 marzo 2010

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI REQUISITI MORALI ANCHE PER IL PROCURATORE

Il Consiglio di Stato (sez. V 9/3/2010 n. 1373) ha precisato che l’obbligo di dichiarazione di sussistenza dei requisiti morali e professionali richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di gara deve ritenersi esteso anche a colui, che nell’ambito dell’impresa, assume il ruolo di procuratore ad negotia.
L’art.38 del D.Lgs. n. 163/2006, infatti, pone come destinatari tutti coloro che, in quanto titolari della rappresentanza dell’impresa, siano in grado di trasmettere, con il proprio comportamento, la riprovazione dell’ordinamento nei riguardi della loro personale condotta, al soggetto rappresentato. Deve , pertanto, ritenersi sussistente l’obbligo di dichiarazione non soltanto da parte di chi rivesta formalmente la carica di amministratore, ma anche da parte di colui che, in qualità di procuratore ad negotia, abbia ottenuto il conferimento di poteri consistenti nella rappresentanza dell’impresa e nel compimento di atti decisionali.

MANUTENZIONI STRAORDINARIE SENZA DIA

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 Marzo 2010 il Decreto-Legge 25 marzo 2010 n. 40 che consente, fra l’altro, di effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici senza alcun titolo abilitativo.

Il provvedimento, modificando l'art. 6 del DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia), liberalizza gli interventi di ristrutturazione, compresi quelli in manutenzione straordinaria, eliminando l'obbligo della DIA.
L’applicazione di tale misura deve tuttavia essere coordinata con eventuali leggi regionali vigenti.
Pertanto, la liberalizzazione è scattata il giorno stesso del’entrata in vigore del DL 40/2010 nelle Regioni che hanno una norma regionale coerente con il nuovo articolo 6 del Testo Unico o che non ce l’hanno affatto, mentre resta l’obbligo di presentare la Dia nelle Regioni ove è vigente una norma regionale nella quale si prevede tale adempimento. In particolare, resta l’obbligo di presentare la DIA nelle seguenti Regioni: Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Val d’Aosta, , Campania, Sicilia, Provincia di Trento e Provincia di Bolzano.

Art. 5
Attivita' edilizia libera
1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (L) - (Attivita' edilizia libera). - 1. Salvo piu' restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e comunque nell'osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
c) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
d) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola;
h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
2. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attivita' di cui al comma 1, il certificato stesso, ove previsto, e' rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attivita', il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e' ridotto a trenta giorni.
3. Prima dell'inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere b), f), h), i) e l), l'interessato, anche per via telematica, comunica all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla citata lettera b), i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO NON POSSONO PARTECIPARE ALLE GARE

Con il parere n. 131 del 19 novembre 2009, l’Autorità, che si è già espressa in precedenti occasioni (cfr.: pareri n. 26 del 26 febbraio 2009; n. 266 del 17 dicembre 2008; n. 29 del 31 gennaio 2008), ha evidenziato come, in accordo al costante orientamento giurisprudenziale, sia da considerare illegittima la partecipazione a gare di appalti pubblici delle associazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/1991 (legge quadro sul volontariato), in quanto l’espletamento di una procedura di selezione del contraente, fondata sulla comparazione delle offerte con criteri concorrenziali di convenienza tecnica-economica, risulta essere inconciliabile con il riconoscimento alle associazioni di volontariato, ex art. 5 della citata L. n. 266/1991, della possibilità di usufruire di proventi costituiti esclusivamente da rimborsi derivanti da convenzioni che prescindono dalle regole di concorrenza.
In particolare, infatti, l’art. 2, comma 1 e 2, della legge n. 266/1991 prevede che per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà e, inoltre che: l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. Il comma 3 dell’art. 2 cit. stabilisce, inoltre, l’incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.
La caratteristica precipua dell’attività di volontariato consiste dunque nella sua gratuità, che comporta come corollario inevitabile l’impossibilità di retribuire la medesima, anche da parte del beneficiario. Risulta evidente, pertanto, che la stipulazione di un contratto a titolo oneroso, quale un appalto pubblico di servizi, si pone come incompatibile, rispetto a tale fondamentale aspetto del volontariato. L’onerosità implica, infatti, che l’Amministrazione – per conseguire il vantaggio rappresentato dall’espletamento del servizio dedotto in appalto – corrisponda il correlativo prezzo, evidentemente comprensivo della retribuzione dei lavoratori impiegati per svolgerlo. Di conseguenza, sussiste una evidente incompatibilità tra l’espletamento di una gara finalizzata all’aggiudicazione di un pubblico servizio e la partecipazione, alla medesima, di associazioni di volontariato (in questo senso T.A.R. Campania, sez. I, 2/4/2007 n. 3021).
Inoltre la stessa legge n. 266/1991 all’art. 5 prevede che le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: a) contributi degli aderenti; b) contributi di privati; c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d) contributi di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. Pertanto, il dettato normativo ha escluso che le associazioni di volontariato possano, di regola, espletare attività commerciali, ammettendo solo quelle qualificabili come “marginali”. Peraltro, con D.M. del 25 maggio 1995 sono stati individuati i criteri per stabilire quali attività sono da intendersi commerciali e produttive “marginali” svolte dalle organizzazioni di volontariato e tra le attività ivi elencate non figura la partecipazione a procedure di selezione concorrenziale, anzi il citato D.M. precisa che tali attività devono essere svolte “senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato”.
Del resto, anche la più recente giurisprudenza civile e amministrativa, nell’accogliere l’ampia nozione di impresa elaborata dalla Corte di Giustizia, che ricomprende in essa qualsiasi soggetto che eserciti attività economica a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (sent. Corte di Giustizia 1.7.2008, causa C-49/07) e afferma che l’assenza di fine di lucro non esclude che un soggetto giuridico che esercita attività di impresa possa essere considerato impresa (sent. Corte di Giustizia 29.11.2007, causa C-119/06), ha precisato, tuttavia, che “il carattere imprenditoriale dell’attività va, invece, escluso nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, atteso che non può essere considerata imprenditoriale l’erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti” (Cass. Civ. III, 19.6.2008 n. 16612, TAR Veneto, sez. I, 26.3.2009, n. 881).

30 marzo 2010

QUINTO D'OBBLIGO O "SESTO QUINTO"

Nel caso in cui la stazione appaltante disponga un aumento o una diminuzione delle opere da realizzare, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire, senza alcuna indennità, le variazioni che non superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto.
L'art. 10, commi 2 e 3 del nuovo Capitolato Generale ribadisce la previsione del cosiddetto quinto d'obbligo disponendo che: "Per le sole ipotesi previste dall'articolo 25, comma 1, della legge, (oggi art.132 del Codice) la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 134, comma 6, e 136 del Regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori".
Quando, invece, la variante (sempre che rientri nelle tipologie dell’art. 132) superino l'importo del quinto (di qui la definizione di sesto quinto) il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.
Il limite del quinto, dunque, non costituisce una soglia oltre la quale la stazione appaltante non può introdurre variazioni al progetto: esso, piuttosto, costituisce una soglia superata la quale, e purché la variante rientri in una delle tipologie prima descritte, l'appaltatore ha la facoltà di non adempiere quanto disposto dalla pubblica amministrazione e di recedere dal contratto.
In sostanza, quando ricorrano le ipotesi che legittimano una variante, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire le maggiori prestazioni richieste dall'amministrazione. Questo "diritto potestativo di imporre, fino all'ultimazione dei lavori, modifiche della loro quantità e/o qualità è soggetto alla condizione (rispondente ad una previsione di tollerabilità da parte dell'appaltatore) che tali variazioni non comportino aumenti superiori al quinto dell'originario corrispettivo. Sorpassato questo limite (del 20% dell'importo originario) la posizione dell'appaltatore non è più qualificabile in termini di soggezione, a fronte del diritto potestativo del committente pubblico, ma si riappropria dei suoi contenuti di autonomia negoziale, per cui egli -a fronte della richiesta dell'amministrazione- è libero di scegliere se recedere dal contratto oppure proseguire i lavori, dichiarando per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni" (Corte Suprema di Cassazione, I Sez. Civile, sentenza 14 giugno 2000, n. 8094).

29 marzo 2010

IMPRESA COOPTATA

DOMANDA
Qualora in una gara di lavori pubblici, la Ditta A possegga tutti i requisiti indicati ai fini della partecipazione all'appalto, può associare altra impresa (B) qualificata anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, e ciò ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c. 4 del DPR 554/1999. L'impresa “cooptata” (B), oltre a poter eseguire lavori fino al 20% dell'ammontare complessivo dell'appalto, può eseguire tutte le opere previste nell'appalto, per le quali abbia la relativa qualificazione e fino all'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute?
Qual è la differenza tra le 2 ipotesi di A.T.I. e quali sono le forme per la costituzione dell'A.T.I. nei casi sottospecificati: - Impresa A con Impresa cooptata B che esegue solo i lavori fino al 20% dell'importo totale dell'appalto - Impresa A con Impresa cooptata B che esegue - oltre ai lavori fino al 20% del valore dell'appalto - anche le altre opere previste nell'appalto per l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute.
Infine, quanto previsto dall'art. 95, c. 4, DPR 554/99 può essere applicato, per interpretazione analogica, anche ad una gara di servizi pubblici anche se nel bando non è specificato alcunché? E’ possibile l’applicazione di tale partecipazione, se prevista nel bando?


RISPOSTA

L’art. 95, c. 4, del D.P.R. 554/1999 consente alle imprese singole, o già associate, in possesso dei requisiti indicati nel bando, di associare a sé una o più imprese – ancorché prive dei suddetti requisiti - subordinando l’esercizio di tale facoltà al rispetto di precise condizioni.
In primo luogo, le imprese cooptate devono essere qualificate, anche se per categorie ed importi diversi da quelli prescritti dal bando di gara; i lavori eseguiti dalla cooptata non devono superare il 20% dell’importo dei lavori posto a base di gara; infine, l’importo globale posseduto da ciascuna cooptata deve essere almeno pari all’importo totale dei lavori affidati.
Dalla formulazione della citata disposizione si evince dunque, anche ai fini della forma di costituzione del raggruppamento, che quando il concorrente, singolo od associato, già qualificato, intende ricorrere all’istituto della cooptazione, non può operare una commistione con le figure dell’ATI orizzontale o verticale (o ancora mista), sicché nella fattispecie in esame, la cooptata non potrebbe comunque eseguire lavori in misura superiore al 20%.
In relazione all’applicabilità in via analogica dell’istituto della cooptazione agli appalti di servizi, si sottolinea che, secondo la direttiva 2004/18, nel caso di raggruppamenti di operatori economici, non può ad essi essere imposta una determinata veste giuridica. Ciò ha indotto il Consiglio di Stato ad affermare (sent. 2010/06) che la possibilità per l’impresa concorrente di ricorrere alla cooptazione, sebbene prevista per i soli lavori, è espressione di un principio di derivazione comunitaria, applicabile a tutti i pubblici appalti. Va da sè che trattandosi di un diritto dell’impresa, non pare necessaria l’espressa previsione nel bando di tale facoltà.

25 marzo 2010

ATTESTAZIONE SOA

Per quanto attiene al permanere della validità dell’attestazione SOA per tutta la durata del procedimento di gara, si veda la deliberazione n. 234/2007 con la quale l’Autorità ha stabilito che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in caso l’impresa risulti aggiudicataria, per tutta la durata dell’appalto.
Con la stessa deliberazione è stato, inoltre, chiarito che non si può attribuire alla verifica triennale un mero valore ricognitivo, in quanto la società di attestazione deve effettuare una attività istruttoria tesa ad accertare il permanere in capo al richiedente dei requisiti di qualificazione, avente efficacia costitutiva.
Inoltre, come riportato nelle determinazioni n. 6/2004 e n. 10/2004, almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione ha l’onere di stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata e qualora la verifica triennale sia effettuata dopo la scadenza del triennio di validità dell’attestazione, l’impresa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

24 marzo 2010

VALIDITA' ATTESTAZIONE SOA

L’attestazione Soa è sufficiente per la partecipazione a una gara d’appalto. La richiesta di requisiti aggiuntivi, che supera le categorie di specializzazione e le classifiche di importo indicate dal bando, deve quindi ritenersi illegittima. (Tar Lazio di Roma, sentenza 12218/2008 del 22/12/2008).
L'Attestazione di Qualificazione ha validità cinque anni, con verifica di mantenimento entro il terzo anno. Per la categoria OS2 (Restauro e manutenzione delle superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico) l'Attestazione di Qualificazione ha validità pari a tre anni.
Almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine triennale, l’impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti di ordine generale e di capacità strutturale.
Almeno tre mesi prima della scadenza quinquennale l'impresa deve richiedere il rinnovo della Attestazione. (art. 15, comma 5 e art. 15 bis del D.P.R. n. 34/2000)
In caso di richiesta di aumento di importo o estensione delle categorie, l'Attestazione può essere richiesta anche prima della scadenza. I termini di validità decorrono dalla data del rilascio dell'ultima Attestazione.
Se è stato chiesto alla Soa l’adeguamento dell’attestazione scaduta prima della presentazione dell’offerta, l’impresa può partecipare validamente alla gara. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 3878/2009 del 16/6/2009, ha chiarito che il termine entro il quale l’impresa deve chiedere la verifica dell’attestazione, fissato a 60 giorni prima della scadenza dell’attestato, non ha natura perentoria. L’impresa che concorre da sola può partecipare alla gara esibendo alla stazione appaltante anche solo la domanda con la quale ha chiesto, entro il termine, di effettuare la verifica triennale o il rinnovo della attestazione. La scadenza del triennio o del quinquennio non viene quindi presa in considerazione per la validità della domanda di partecipazione alla gara.
Gli attestati SOA, prodotti da qualche anno su di uno schema unico predisposto dall’AVCP, riportano in basso, una tabella su tre colonne con le indicazioni di seguito evidenziate:
rilascio attestazione originaria A
rilascio attestazione in corso B
scadenza validità triennale C
effettuazione verifica triennale D
scadenza intermedia (cons. stab.) E
scadenza validità quinquennale F

Precisamente:
A: indica la data di primo rilascio dell’attestato interessato.
B: indica la data dell’ultima variazione dell’attestato interessato a seguito di integrazioni di categoria, variazioni di dati sociali, variazione di classifica, aggiornamento del certificato ISO, ecc. da parte dell’impresa.
C: indica la scadenza della validità triennale dopo la quale assolutamente l’impresa si deve considerare NON QUALIFICATA sino a quanto non rinnova l’attestato (cioè si riqualifica ex-novo con un nuovo quinquennio secondo procedura piena) oppure effettua la cosiddetta verifica triennale. Tale verifica, e quindi la conferma della validità dell’attestato interessato, decorre dalla data indicata in D e che avviene esclusivamente al termine delle verifiche condotte dalla SOA in sede di revisione triennale. Tale richiesta può essere avanzata anche successivamente alla scadenza triennale indicata in C, ma avrà ad ogni modo come scadenza finale, il quinquennio originario indicato in E.
D: indica la data in cui si è effettuata la revisione triennale dalla quale ridecorre la validità dell'attestato sino alla data indicata in F.
E: rileva per i consorzi stabili
F: indica la scadenza quinquennale dell’attestato SOA dopo la quale l’impresa deve riqualificarsi ex-novo, ed aggiornare tutta la documentazione necessaria. In caso di partecipazione ad una gara successivamente alla scadenza della validità triennale, l’impresa sarà esclusa dalla gara.
E’ solo quanto contenuto nell’Attestato, tra l’altro trasmesso automaticamente dalla SOA presso il Casellario Informatico presso l’Autorità, a certificare le date di validità dello stesso.

23 marzo 2010

TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 58 del 11 Marzo 2010 il decreto legislativo 27 gennaio 2010 , n. 35 “Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.”

Il decreto si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, sia all'interno dello Stato nazionale che tra gli Stati della Comunita' europea, alle operazioni di carico e scarico, al trasferimento da un modo di trasporto ad un altro ed alle soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto.

a) ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni;
b) RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF), conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni;
c) ADN: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modificazioni.

Il testo dell'art. 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010 , n. 35 cosi' recita:
«Art. 168 (Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi)
1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.
2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonche' le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali e' regolata dagli Allegati all'accordo di cui al comma 1 recepiti nell'ordinamento in conformita' alle norme vigenti.
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada e' ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla Commissione europea ai fini dell'autorizzazione, puo' prescrivere,esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni piu' rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli, purche' non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e della salute, possono essere altresi' classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili puo' altresi' essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorita' competente, nonche' i criteri e lemodalita' da seguire.
- omissis -

19 marzo 2010

SUBENTRO NEL CONTRATTO ALLE CONDIZIONI DELL’AGGIUDICATARIO

In caso di annullamento dell’aggiudicazione in sede giurisdizionale successiva all’avvio di esecuzione del contratto e conseguente subentro nel contratto al posto dell’originario aggiudicatario, il Consiglio di Stato (sez. VI 11/1/2010 n. 20) ha precisato che tale subentro non può che avvenire tenendo conto delle condizioni della gara originaria. Secondo i Giudici, infatti, non si tratta di una nuova procedura di affidamento e di un diverso contratto, ma pur sempre dell’originaria procedura e dell’originario contratto. Se, dunque, nella gara non era ab initio consentito il subappalto della categoria OS30 (perché opera specialistica eccedente il 15% dell’importo originario dell’appalto), non si poteva acconsentire, in sede di subentro contrattuale, al mutamento delle originarie condizioni di gara alla luce del dato fattuale contingente che nel frattempo una parte dei lavori OS30 era stata eseguita, sicché il residuo importo, divenuto inferiore al 15% dell’importo originario dell’appalto, era in astratto subappaltabile.

17 marzo 2010

INDICE ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE

L`Istat ha diffuso i dati del nuovo indice nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale calcolato con base 2005=100.
L’indice dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale misura la variazione nel tempo dei costi dell’edilizia residenziale, riferiti ad una specifica tipologia di manufatto e, in particolare, dei costi diretti attribuibili alla realizzazione dell’opera, prendendo in considerazione la mano d’opera, i materiali e i trasporti e noli necessari alla sua realizzazione.. Non sono quindi inclusi i costi del suolo, quelli di progettazione nonché il margine di profitto dell’impresa edilizia.
L’aggiornamento al 2005 della base dell’indice del costo di costruzione è coerente con quanto richiesto dal Regolamento europeo sulle statistiche economiche congiunturali n. 1158/2005. Al passaggio a una nuova struttura di ponderazione, riferita al 2005, si affianca una profonda revisione dell’impianto metodologico dell’indagine. Le differenze rispetto al passato riguardano sia le caratteristiche del progetto di fabbricato residenziale, sia la fonte dei dati, con riguardo alle voci dei materiali. La struttura di calcolo dell’indice del fabbricato residenziale è analoga a quella utilizzata per la precedente base, includendo tre componenti di costo (gruppi): manodopera, materiali e trasporti e noli.
Le nuove serie degli indici del costo di costruzione sono calcolate a partire da gennaio 2005. Pertanto, i nuovi dati sostituiscono per tutto il periodo compreso tra il 2005 e il 2008, gli indici con base 2000 già pubblicati. Tuttavia, soltanto a partire da gennaio 2009 quelli espressi nella nuova base sono idonei a produrre gli effetti giuridici che le norme vigenti ricollegano agli specifici indicatori calcolati dall’Istat. Per consentire l'operazione di cambio base il coefficiente di raccordo per l'indice nazionale generale e di gruppo, da utilizzare per raccordare gli indici in base 2005 con quelli in base 2000, è pari a 1,186.


Indice del costo di costruzione

Serie storiche

PER ATTESTATO SOA E QUALITÀ BASTA L’AUTOCERTIFICAZIONE

Il TAR Piemonte (sentenza n. 2334 del 16 ottobre 2009) ha dichiarato l’ammissibilità dell’autocertificazione per dimostrare il possesso della certificazione di qualità e dell'attestazione SOA, ritenendo, conseguentemente, illecito il disciplinare di gara che aveva escluso la possibilità di utilizzare l'autocertificazione in sostituzione delle suddette certificazioni.
Il principio secondo cui la lex specialis di gara prescrive che determinati requisiti possono essere provati soltanto con la produzione di determinati documenti, escludendo lo strumento della dichiarazione sostitutiva, non può essere applicato in modo assoluto.
Il Consiglio di Stato (sez. V, 11 maggio 2009, n. 2871) ha in passato precisato che è stata esclusa la dichiarazione sostitutiva quando emerga una valenza tecnica del certificato che deve essere oggetto di valutazione; in tal caso l’Amministrazione è chiamata non solo a verificare il possesso o meno di un certificato o di un attestato, ma anche il possesso di determinati requisiti tecnici, per i quali, del tutto ragionevolmente, ai fini della serenità della valutazione degli stessi, e vista la peculiarità del loro contenuto, si richiede “la dimostrazione con mezzi di prova formali e tipizzati, con esclusione degli ordinari criteri di semplificazione".
Nel caso preso in esame dal Tar Piemonte, dovendo i ricorrenti, dimostrare esclusivamente il possesso del certificato di qualità e l’attestazione SOA, si deve ritenere sufficiente la produzione della stessa autocertificata. L’obbligo imposto di produrre il certificato in originale o in copia autentica, ben lungi dal costituire un “eccesso di scrupolo” della Stazione appaltante, costituisce inadempimento gravoso, inutile e contrastante con i principi di semplificazione che la migliore dottrina ha recentemente qualificato come principi di valenza costituzionale.

L'art. 15 del collegato ordinamentale alla legge finanziaria 2003 (legge 3/2003), integrando l'articolo 77 del DPR 445/00, prevede l'estensione degli istituti di semplificazione anche nelle procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali. Dunque, l'autocertificazione ha oramai acquisito piena cittadinanza nell'ambito delle procedure di gara pubblica, per cui, attualmente, le imprese autodichiarano, talora attraverso agevoli modelli opportunamente predisposti dalle stazioni appaltanti più diligenti, praticamente tutti i requisiti di partecipazione, fatti salvi, ovviamente, i controlli sul soggetto aggiudicatario e quelli rientranti nel particolare istituto della verifica a campione.

16 marzo 2010

REQUISITO DELLA QUALITÀ NELLE ATI ORIZZONTALI

Con il parere n.106/2009, l’Autorità è tornata a pronunciarsi sulla questione del possesso del sistema di qualità nelle ati. In particolare la questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità ha riguardato la legittimità di un provvedimento di esclusione per mancata documentazione del possesso della certificazione di qualità. Il bando di gara prevedeva che i concorrenti, all’atto dell’offerta, dovessero dimostrare tale requisito specificando che, qualora non risulti espressamente riportato nell’attestazione SOA, il possesso della certificazione di qualità doveva essere provato con copia fotostatica, dichiarata conforme all’originale.
L’Autorità ha precisato che tale obbligo non è connesso all’importo dell’appalto, ma alla classifica delle attestazioni. Conseguentemente, come esplicitato anche in altre pronunce (deliberazione n. 27/2004, n. 241/2003, n. 182/2003) l’obbligo di dimostrare il possesso del “requisito qualità” sussiste soltanto quando l’importo dei lavori che il concorrente intende assumere richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 sia già divenuto obbligatorio, ossia a partire dalla classifica III e, quindi, per importi superiori a euro 516.457,00.
Viene pertanto confermato che “consentire la partecipazione ad un appalto per il quale viene richiesta la classifica III anche ad imprese riunite in possesso di classifica I e II non risulta alterare la par condicio tra i concorrenti che partecipano alla gara in forma singola e in forma associata, atteso che la ratio della normativa in materia è proprio quella di agevolare la partecipazione alle gare delle imprese di piccole dimensioni, onde evitare restrizioni del mercato degli appalti”.

14 marzo 2010

LE TARIFFE PROFESSIONALI PER PRESTAZIONI DI INGEGNERIA IN GERMANIA

Il Governo Federale della Germania ha aggiornato le tariffe obbligatorie per le prestazioni di ingegneri e architetti. Il nuovo tariffario, che prevede un incremento medio dei compensi di ingegneri e architetti del 10%, è stata pubblicato sulla Bundesgesetzblatt n. 53 del 17 agosto 2009.
Clicca qui per leggere la traduzione del nuovo tariffario da parte del Centro Studi del CNI

MANDATO COLLETTIVO CON RAPPRESENTANZA ALL'IMPRESA CAPOGRUPPO

Secondo quanto disposto dall'art. 37, comma 8, del D. Lgs. n.163/2006, (ex art.13, comma 5, della l. n. 109/1994), non occorre più che il mandato collettivo con rappresentanza sia conferito all'impresa capogruppo prima della formulazione dell'offerta (a differenza di quanto richiesto dalla normativa precedente: si veda Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 1998, n. 842). E' infatti sufficiente l'impegno, da parte di tutte le imprese che sottoscrivono l'offerta, a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione della gara e l'indicazione dell'impresa capogruppo. Ne consegue l'illegittimità di eventuali prescrizioni del bando di gara o della lettera di invito le quali impongono la previa costituzione del raggruppamento che partecipa alla gara o la produzione, a fini di partecipazione, della documentazione relativa alla costituzione stessa. La clausola dovrà essere impugnata; altrimenti non sarà possibile pretenderne un'interpretazione “secondo legge”, nel senso dell'ammissione, in ogni caso, di offerte con l'impegno a costituire il raggruppamento solo in caso di aggiudicazione.

13 marzo 2010

VICENDE DEL MANDATO DI ATI

Diverse sono le situazioni che si possono verificare durante la vita dell’ATI.
In caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante dispone l'art. 94 del d.P.R. n. 554/1999, secondo cui:
“1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, la stazione appaltante ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dall'articolo 93 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire, ovvero di recedere dall'appalto.
2. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, purché queste abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire”.

Secondo la giurisprudenza il fallimento della società capogruppo comporta la risoluzione del mandato ai sensi dell'art. 78 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267. L'impresa mandante, conseguentemente, se l'accettazione dell'opera è avvenuta prima della dichiarazione di fallimento, può riscuotere dall'amministrazione appaltatrice il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto per la quota corrispondente alla parte dei lavori appaltati la cui esecuzione era di sua spettanza sulla base dell'accordo di associazione temporanea (Cass., sez. I, 15 gennaio 2000, n. 421).

In caso di recesso dell'impresa mandante nell'ipotesi di associazione di due sole imprese, l'impresa capogruppo è tenuta a continuare, da sola o previa sostituzione dell'impresa receduta, l'esecuzione del contratto nei confronti dell'amministrazione, trattandosi di mandato conferito non solo nell'interesse del mandatario ma pure in quello, preminente, dell'amministrazione committente (Cass., sez. I, 11 maggio 1998, n. 4728).

L'art. 96 del d.P.R. n. 554/1999, come già l'art. 26 del d. l.vo 19 dicembre 1991, n. 406, prevede che le imprese riunite, dopo l'aggiudicazione, possono costituire tra loro una società anche consortile per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori. La società subentra nell'esecuzione dei lavori senza che ciò sia considerato appalto o cessione di contratto, a condizione che tutte le imprese riunite facciano parte della stessa società. La previsione risponde ad una duplice esigenza: da un lato tende ad impedire che possano eseguire i lavori imprese non aggiudicatarie le quali non hanno superato il vaglio dei controlli; dall'altro tende ad evitare che i lavori siano eseguiti solo da alcune delle imprese che hanno assunto l'incarico con depauperamento delle garanzie tecniche ed economiche per una corretta esecuzione dei lavori. In considerazione di tali esigenze, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata partecipazione di una delle imprese vincitrici della gara al consorzio possa costituire illecito civile per inadempimento contrattuale verso la pubblica amministrazione, ma non configurare l'illecito penale di cui all'art. 21 della l. 13 settembre 1982, n. 646 (Cass. pen., sez. III, 20 febbraio 1997, n. 1602).
vedi qui e qui

09 marzo 2010

ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE HA EFFETTO AUTOMATICO

L’escussione della cauzione provvisoria ha carattere di automaticità. Questa, infatti, ha la funzione di garantire la veridicità delle dichiarazioni fornite dalle imprese in sede di partecipazione alla gara in ordine al possesso dei requisiti prescritti dal bando o dalla lettera di invito, così da assicurare l’affidabilità dell’offerta, il cui primo indice è rappresentato proprio dalla correttezza e dalla serietà del comportamento del concorrente (Cons. Stato, Sez. V, 28 giugno 2004, n. 4789).
Essa rappresenta una liquidazione anticipata dei danni derivanti all’Amministrazione dall’inadempimento di tale obbligo di serietà da parte del concorrente. Da ciò deriva che l’escussione della cauzione è conseguenza diretta ed automatica del verificarsi del presupposto correlato alla descritta funzione della cauzione, vale a dire dell’inadempimento del partecipante (Cons. Stato, Sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6769). La escussione della cauzione, quindi, “deve essere disposta come effetto automatico di quella determinata infrazione e l’Amministrazione difetta di facoltà di scelta in merito” (Cons. Stato, Sez. V. 29 aprile 2003, n. 2190), senza possibilità di diversificare l’ipotesi dell’assoluta mancanza del requisito da quella della sua difformità da quanto dichiarato senza, cioè, che possa assumere rilievo il carattere psicologico della violazione. TAR Lazio (Roma, Sez.III ter 14/1/2008)

IN ATI LA POLIZZA FIDEIUSSORIA DEVE ESSERE INTESTATA A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE

La polizza fideiussoria, tramite la quale viene prestata la cauzione provvisoria da parte di una costituenda associazione temporanea di imprese, deve essere intestata a tutte le associate, che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, perché diversamente verrebbe a configurarsi una carenza di garanzia per la stazione appaltante quante volte l’inadempimento non dipenda dalla capo gruppo mandataria; pertanto il fideiussore è tenuto a richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, singolarmente identificate, e deve dichiarare altresì di garantire con la cauzione provvisoria non solo la sottoscrizione del contratto, ma anche ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Tar Lazio (Sez. III Roma, 2/10/2007, n.9620)

07 marzo 2010

IL LEASING IN COSTRUENDO

La pubblicazione di bandi di gara in leasing in costruendo in Italia e` diventata statisticamente rilevante a partire dal 2008, anno in cui sono stati pubblicati 35 bandi di gara relativi a questo nuovo metodo di affidamento dei lavori pubblici, per un importo complessivo di 175,6 milioni di euro.
Nel corso dei primi 9 mesi del 2009 c`e` stato un forte sviluppo dell`istituto del leasing in costruendo, sono stati infatti pubblicati ben 36 bandi per 132,8 milioni di euro, che in relazione allo stesso periodo dell`anno precedente significa +33,3% in numero e +66,8% nell`importo messo in gara.
I lavori affidabili in leasing in costruendo riguardano sia la realizzazione di nuove opere che la ristrutturazione di opere esistenti.
Nel periodo considerato gli interventi piu` frequenti sono stati quelli relativi agli edifici scolastici e agli impianti fotovoltaici mentre fra gli enti appaltanti quasi la totalita` dei bandi e` stata pubblicata dai Comuni o dalle Province.
Il mercato del Leasing in costruendo sembra essere diffuso in maniera omogenea su tutto il territorio italiano. Fra le regioni piu` attive nell`utilizzo di questo strumento troviamo la Puglia, la Lombardia e il Veneto.
(Ance 05/02/2010)

RIFORMA DEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI

Infrastrutture: imprese, cooperative, concessionarie e stazioni appaltanti al lavoro per la riforma delle norme sui lavori pubblici.

Al via i tavoli di lavoro, a supporto dell`azione riformatrice del governo, per la correzione delle regole in materia di appalti, controlli e qualificazione delle imprese

In vista della riunione che il Ministero delle Infrastrutture, guidato da Altero Matteoli, ha fissato per martedi` 9 marzo per discutere delle prospettive di riforma del settore dei lavori pubblici in un`ottica di maggiore trasparenza e di migliore funzionamento delle procedure, tutto il mondo delle infrastrutture (Agi, Aiscat, Anas, Ance, Ancpl, Autostrade per l`Italia, Federcostruzioni, Ferrovie dello Stato, gruppo Gavio, Igi, Oice) ha deciso di contribuire in modo fattivo all`iniziativa governativa lavorando a un progetto organico di riforma.
Nella prima riunione che si e` tenuta ieri presso la sede dell`Ance, Associazione nazionale dei costruttori aderente a Confindustria, i presidenti delle Associazioni e i rappresentanti delle Aziende e degli Organismi presenti hanno deciso di dare vita a gruppi di lavoro che si faranno carico di elaborare proposte condivise da parte di tutto il settore per far fare un salto di qualita` all`intero sistema delle infrastrutture italiane.

Comunicato ANCE Roma, 3 marzo 2010

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE

Con la Determinazione n.1 del 12 gennaio 2010, l’Autorità ha fornito un quadro riepilogativo sugli aspetti interpretativi ed applicativi relativi alle cause di esclusione dalle gare.
L’Autorità ritiene che:
- la valutazione dei requisiti di ordine generale previsti all'art.38 del codice dei contratti pubblici debba avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate nella presente determinazione, al fine di garantire i principi di trasparenza e corretta competitività;
- le stazioni appaltanti trasmettono all'Autorità, dandone contestuale informazione all'operatore economico, le comunicazioni relative alle cause di esclusione, secondo quanto previsto nelle determinazioni n.1/2005 e n.1/2008 ed utilizzando i moduli ad esse allegati, opportunamente adattati, nelle more del completamento dell'informatizzazione dei processi;
- l'iscrizione nel casellario informatico dell'annotazione nei confronti dell'operatore economico escluso per aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara ai sensi della lettera h) dell'articolo 38, è effettuata dall'Autorità previo contraddittorio con le parti interessate e secondo quanto previsto nell'allegato alla presente determinazione.


L’Autorità, al fine di fronteggiare l’automatismo che comporta l’annotazione nel casellario e l’attivazione di effetti sanzionatori su semplice valutazione della stazione appaltante, ha riconosciuto l’esigenza di procedere ad un contraddittorio tra P.A. ed impresa prima di deliberare l’eventuale iscrizione al casellario a seguito di segnalazioni dovute a presunte false dichiarazioni inerenti la documentazione di gara (art. 38, comma 1, lett h del Codice Contratti). In particolare l’Autorità, anche alla luce delle ripetute pronunce della giurisprudenza, ritiene che “un’applicazione automatica della sanzione interdittiva annuale, sembra difficilmente compatibile” con i principi generali del diritto. Va quindi assicurato “un contraddittorio preventivo all’annotazione del casellario informatico” disciplinato sulla base di quanto previsto da un allegato alla stessa Determinazione.

In merito alla regolarità contributiva, l’Autorità riconosce la validità trimestrale al D.U.R.C.
L’Autorità ritiene che, anche in un'ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, nel settore degli appalti pubblici, alla certificazione vada riconosciuta una validità trimestrale al pari di quanto disposto dall'articolo 39-septies del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51) con espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce SEZ. III - sentenza 16 ottobre 2009 n. 2304).
In merito al distinto profilo dell'obbligo di iscrizione alla cassa edile per le imprese che eseguono lavori pubblici pur applicando contratti collettivi di lavoro differenti, può ritenersi che la certificazione vada in tal caso rilasciata dall'INPS e dall'INAIL, spettando il rilascio del D.U.R.C. alla Cassa edile solo per le imprese inquadrate nel settore dell'edilizia (cfr. interpello Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 56 del 23 dicembre 2008).
L'attestazione di regolarità contributiva è richiesta anche nelle procedure di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, ad esclusione dell'ipotesi di amministrazione diretta ex articolo 125, comma 3, del Codice (cfr. interpello n.10/2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali).

Sulla controversa questione relativa all’obbligo di iscrizione alle casse edili per imprese che svolgono lavori pubblici, ma applicano contratti di lavoro diversi da quello dell’edilizia, la Determinazione precisa che la certificazione deve essere rilasciata dall’INPS e dall’INAIL.

L’esclusione per irregolarità fiscali trova una limitazione nel caso in cui l’impresa si sia avvalsa di ricorsi giurisdizionali o amministrativi o abbia usufruito d condono fiscale, previdenziale o abbia ottenuto una rateizzazione del debito, a condizione che l’impresa provi tale situazione entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda o dell’offerta.

L’eventuale violazione degli obblighi fiscali perde comunque efficacia ostativa alla partecipazione alle gare nel momento in cui l’impresa regolarizzi completamente la propria posizione.

In relazione all’ipotesi relative a sentenze di condanna che incidono sulla moralità professionale, l’Autorità sottolinea come essa vada riferita, non solo alle competenza professionali, ma alla condotta ed alla gestione di tutta l’attività professionale. La valutazione sull’incidenza non dovrà essere astratta, ma dovrà tener conto delle peculiarità del caso concreto, del peso specifico dei reati e della prestazione che l’impresa dovrà espletare se risulterà aggiudicataria. La valutazione negativa resta preclusa alla stazione appaltante nei casi di riabilitazione (art. 178 c.p.) e di estinzione del reato (art. 445, comma 2, c.p.p. e art. 460, comma 5, c.p.p.). La limitazione si protrae per il triennio successivo alla cessazione della carica del condannato. L’operatore economico, tuttavia, potrà interrompere il nesso di identificazione con il soggetto condannato (direttore tecnico, socio, amministratore) dimostrando di averlo estromesso dall’incarico e di essersi completamente dissociato dalla condotta sanzionata penalmente (licenziamento, assenza di collaborazioni in corso, avvio di azione risarcitoria, denuncia penale).

06 marzo 2010

PARERE FAVOREVOLE DEL CONSIGLIO DI STATO SUL REGOLAMENTO

Nella adunanza del 24 febbraio 2010 il Consiglio di Stato, n. sezione prot. 313/2010, ha espresso parere favorevole con osservazioni (vedi qui inserendo "anno 2010" "numero 313" "tipo definitivo") sullo schema di Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 5, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Il testo, trasmesso con nota prot. n.1972 del 19 gennaio 2010 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ufficio legislativo, si compone di 359 articoli, suddivisi in sette parti: parte I (Disposizioni comuni); parte II (Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari); parte III (Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari); parte IV (Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari); parte V (Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali); parte VI (Contratti eseguiti all’estero); parte VII (Disposizioni transitorie e abrogazioni).

IN ATI, SOMMATORIA CLASSIFICHE IMPRESE RIUNITE DEVE RAGGIUNGERE L’IMPORTO DEI LAVORI

Il Tar Sicilia (Palermo sez.III 2/9/2009 n. 1461) è intervenuto sui requisiti di qualificazione che le ati devono dimostrare in sede di gara precisando che, ove l’importo dei lavori si collochi all’interno del “segmento” relativo alla classifica richiesta, è sufficiente che la sommatoria delle classifiche possedute dalle imprese riunite raggiunga l’importo dei lavori e non necessariamente il livello massimo della classifica come contemplata nel D.P.R. n. 34/2000. In merito alla dimostrazione del requisito inerente la certificazione del sistema di qualità delle ati, atteso che la ratio della normativa in materia è proprio quella di agevolare la partecipazione alle gare delle imprese di piccole dimensioni, onde evitare restrizioni del mercato degli appalti di lavori pubblici, non risulta alterare la par condicio tra i concorrenti che partecipano alla gara in forma singola e in forma associata, consentire la partecipazione ad un appalto per il quale viene richiesta la classifica III anche ad imprese riunite in possesso di classifica I e II.

IL REGOLAMENTO ALL’ESAME DEL CONSIGLIO DI STATO

Dal 8 febbraio il Consiglio di Stato ha avviato l’esame del Regolamento attuativo del Codice dei Contratti. Fra gli allegati al testo regolamentare (All. A1) è stata inserita una disciplina fortemente selettiva per l’ottenimento dei requisiti per la qualificazione nelle categorie di opere specializzate, prevedendo la disponibilità di attrezzature specifiche attinenti le lavorazioni per le quali si richiede l’attestazione. Per la prima volta viene stilato un elenco specifico non comprensivo dell’attrezzatura generica ai fini del raggiungimento del 2% di fatturato in attrezzature.
Per alcune categorie, inoltre, la percentuale di attrezzatura richiesta viene elevata all’8%.
Si tratta delle categorie OG 12 (Bonifica), OS 14 (Impianti smaltimento e recupero rifiuti), OS 20 – A (Rilevamenti topografici), OS 20 – B (Indagini geognostiche), OS 21 (Opere strutturali speciali), OS 22 (Impianti di potabilizzazione e depurazione), OS 29 (Armamento ferroviario).
Per la qualificazione in OG 11 ed OS 4, il personale dovrà essere inquadrato nel C.C.N.L. “metalmeccanica ed installazione impianti”.

EQUIVALENZA TRA FIDEIUSSIONE BANCARIA E POLIZZA ASSICURATIVA

Nel nostro ordinamento sono da ritenere del tutto equipollenti la fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria emessa da società assicurativa. L’art. 1 della legge n. 348/1982, infatti, è chiaro nell’individuare, in termini di piena equivalenza, le diverse modalità mediante le quali è consentita la prestazione di una cauzione a favore dello Stato o di altro ente pubblico. In virtù di tale previsione, quindi, anche nell’ipotesi in cui il bando faccia riferimento ad una sola di tali modalità, il partecipante può utilizzare validamente anche l’altra. Ciò in ragione del fatto che, stante la chiara previsione normativa, le prescrizioni contenute nel bando non possono essere in contrasto con le norme vigenti e debbono, in caso di difformità, essere interpretate come non indicative di una norma inderogabile. TAR Veneto (sez. I 8/6/2009 n. 1659)

04 marzo 2010

NELLE DICHIARAZIONI VANNO INDICATI TUTTI I PRECEDENTI PENALI

Il Consiglio di Stato (sez.V 2/10/2009 n. 6006) ha precisato che "i partecipanti alle gare sono tenuti a rendere dichiarazioni complete e veritiere e, quindi, recanti l’esatta indicazione di tutti i precedenti penali, ivi inclusi quelli per i quali sia stato concesso il beneficio della non menzione".
Tale conclusione deriva dalla prescrizione normativa contenuta nell’art. 38 del Codice che "impone ai partecipanti alle gare di appalto di dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, non già solamente reati gravi, ma tutti quelli ascritti in via definitiva ai soggetti ivi contemplati".

AMMESSO IL RECESSO NEI RAGGRUPPAMENTI IN FASE DI GARA

Il Consiglio di Stato (sez. VI 16/2/2010 n. 842) si è espresso sul divieto di modificazione soggettiva dei raggruppamenti, precisando che questo non ha l'obiettivo di precludere sempre e comunque il recesso dal raggruppamento in costanza di procedura di gara. Il rigore di detta disposizione va, infatti, temperato in ragione dello scopo che persegue, che è quello di consentire alla stazione appaltante, in primo luogo, di verificare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di precludere modificazioni soggettive, sopraggiunte ai controlli, e dunque, in grado di impedire le suddette verifiche preliminari. Tale essendo, dunque, la funzione di detta disposizione è evidente come le uniche modifiche soggettive elusive del dettato legislativo siano quelle che portano all'aggiunta o alla sostituzione delle imprese partecipanti e non anche quelle che conducono al recesso di una delle imprese del raggruppamento, in tal caso, infatti, le esigenze succitate non risultano affatto frustrate poiché l'amministrazione, al momento del mutamento soggettivo, ha già provveduto a verificare i requisiti di capacità e di moralità dell'impresa o delle imprese che restano, sicché i rischi che il divieto mira ad impedire non possono verificarsi (Cons. St., sez. VI, 13 maggio 2009 n. 2964). Tale soluzione va seguita purché la modifica della compagine soggettiva in senso riduttivo avvenga per esigenze organizzative proprie dell’a.t.i. o consorzio, e non invece per eludere la legge di gara e, in particolare, per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente dell’a.t.i. che viene meno per effetto dell’operazione riduttiva.

02 marzo 2010

NELL’APPALTO INTEGRATO I PROGETTISTI ESTERNI NON ASSUMONO LA QUALIFICA DI CONCORRENTI

Nell'appalto integrato assume qualità di "concorrente" il solo appaltatore che (individualmente o in forma associata, ancorché costituenda) partecipa alla gara, il quale deve dimostrare nell'offerta il possesso dei requisiti professionali previsti dal bando per la redazione del progetto esecutivo, anche mediante l'eventuale ricorso a professionisti esterni. Conseguentemente, a differenza delle gare per incarichi di progettazione, i progettisti non assumono la qualità di concorrenti, né quella di titolari del rapporto contrattuale con l'Amministrazione in caso di eventuale aggiudicazione, trattandosi di semplici collaboratori esterni delle imprese partecipanti alla gara. Tar Lazio - Roma Sez. I 17/4/2008

01 marzo 2010

ILLEGITTIMO IL BANDO CON PREZZARIO NON AGGIORNATO

Il TAR Campania (Napoli sez. I 1/10/2009 n. 5130) ha ribadito che l'effettivo adeguamento dei prezziari ai valori di mercato correnti è una sostanziale condizione di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa. Tale condizione, infatti, trae fondamento dall'art. 97 della Costituzione, in quanto attiene a principi di ordine generale.
L'istituto dell'adeguamento dei prezziari delle opere pubbliche è rivolto a tutelare interessi pubblici generali, quali le condizioni di serietà dell'offerta nel sistema degli appalti pubblici ed la connessa tutela di una sana concorrenza del mercato. Nel settore dei pubblici appalti, dunque, i prezzari devono essere aggiornati con procedure amministrative tipiche, ossia specifiche, non surrogabili in via di fatto con analisi di mercato non rese nelle pubbliche forme: l'aggiornamento dei prezzari è procedimentalizzato perché serve a rendere di pubblica fede e conoscibile da parte della generalità dei terzi e del mercato che l'Amministrazione appaltante ha utilizzato per la base d'asta valori competitivi, ciò allo scopo di consentire la massima partecipazione possibile alla procedura di gara e di tutelare l'affidamento delle imprese alla serietà della proposta al pubblico di progetto e di contratto che la base d'asta implica.
Proprio in applicazione di tale previsione, è stato più volte ritenuto illegittimo il bando che ponga a base di gara un prezzario non aggiornato ai sensi dell'art. 133, co. 8, d.lgs. n. 163/2006, con prezzi incongrui e non attualizzati, oggettivamente inferiori a quelli di mercato come rilevabili dal tariffario regionale (Tar Veneto, I, 17 marzo 2008 n. 670; Tar Sicilia Catania, I, 20 maggio 2008 n. 938 e n. 2281/08 cit.; Tar Umbria, I, 7 giugno 2008 n. 247).
Più specificatamente la giurisprudenza ha puntualizzato la necessità che le procedure di gara siano poste in essere sulla base di prezzari aggiornati, con valori economici coerenti con l'attuale andamento del mercato, a pena di intuibili carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione, oltre che di sensibili alterazioni della concorrenza tra imprese, essendo penalizzate dai prezzi non aggiornati soprattutto le imprese più competitive, perché sopportano i maggiori oneri per l'aggiornamento dei costi del lavoro, per l'investimento, la formazione e così via.