31 luglio 2011

LINEE GUIDA SU CAMINI E CANNE FUMARIE

Il Comitato Termotecnico Italiano ha pubblicato le linee guida sui camini e le canne fumarie per l'applicazione delle norme relative al settore.
Nel documento sono riportate le tabelle esplicative per ogni tipo di combustibile, con informazioni relative alla classe di resistenza al fuoco, al tipo di materiale da costruzione previsto dalle norme. Il documento contiene disegni e schemi di installazione tratti dalle norme UNI, che descrivono il posizionamento dei terminali e le relative zone di rispetto in presenza di abbaini e lucernari apribili o in presenza di ostacoli.

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COMMA 3-BIS DELL’ART. 81 DEL D.LGS.163/2006

Il Gruppo di lavoro interregionale “Codice contratti”, operante presso ITACA e coordinato dalla Regione Piemonte, ha adottato un documento (scaricalo qui) recante “Prime indicazioni per l’applicazione delle modificazioni introdotte all’art. 81 del codice dei contratti pubblici dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del DL 70/2011”.
La nuova norma, in particolare, introduce all’art. 81 del d.lgs. 163/2006 il comma 3-bis, il quale stabilisce che “L’offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più significative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
La norma impone di salvaguardare comunque e sempre il valore della manodopera quale costo non negoziabile, e pertanto da sottrarre al mercato e alla concorrenza, in analogia con quanto già previsto per gli oneri di sicurezza.
La norma recepisce una proposta di legge presentata da Cesare Damiano, Amalia Schirru (PD) ed altri lo scorso 14 giugno 2010 (vedi qui il testo della proposta di legge). Nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge si legge: “È di tutta evidenza l’importanza di tale misura: attualmente, infatti, proprio le amministrazioni pubbliche, formulando richiesta di offerte economiche più competitive sul piano dei prezzi, rischiano di favorire e di premiare quelle imprese che operano una concorrenza sleale, improntata sul mancato rispetto dei contratti e delle disposizioni di legge."
E’ però ragionevole richiedere che chiunque proponga una nuova disposizione di legge (e coloro che l’approvano), espliciti anche le modalità di applicazione!

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LE NUOVE CATEGORIE E CLASSIFICHE SOA

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CONFRONTO TRA VECCHIO E NUOVO REGOLAMENTO

La tabella contiene una comparazione tra la normativa regolamentare previgente (d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34; d.m. 19 aprile 2000, n. 145; ecc.) ed il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Le modifiche sostanziali rispetto alle normative precedenti sono evidenziate in grassetto nel corpo del testo del nuovo regolamento.
Nelle rubriche dei singoli articoli del nuovo regolamento sono state altresì sottolineate ed evidenziate in grassetto le parti modificate rispetto al precedente testo.
Il testo del regolamento è aggiornato alle modifiche apportate dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70, così come convertito, con modificazioni, con l. 12 luglio 2011, n. 106.

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MODALITÀ DI DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI

In occasione dell’entrata in vigore del Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti, l’AVCP ha predisposto il presente documento, nel quale vengono esaminati nel dettaglio ognuno dei requisiti richiesti, individuando per ciascuno di essi le corrette modalità operative cui devono attenersi le imprese in sede di istanza di attestazione e le SOA in sede di verifica degli stessi. (Documento in formato pdf.)

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30 luglio 2011

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA PER APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI

L’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti pubblici di servizi e forniture evidenzia varie questioni che l’AVCP ha affrontato nelle Linee guida (Documento base versione PDF 2MB) sottoposte ad osservazione delle amministrazioni e degli operatori. I contributi presentati sono pubblicati sul sito dell’Autorità.
Utile anche il contributo qui presentato di Filippo Romano e Lorenza Ponzone dell’AVCP.

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21 luglio 2011

INTEGRITÀ DEI PLICHI CONTENENTI LE OFFERTE - VERBALI DI GARA

La commissione deve adottare le cautele idonee a garantire la segretezza degli atti di gara e a prevenire rischi di manomissioni, indicando nel verbale tali cautele e dando atto a verbale della integrità dei plichi (Cons. Stato., sez. V, 12 dicembre 2009 n. 7804; Cons. Stato., sez. V, 3 febbraio 2000 n. 661).
Più nel dettaglio, dal verbale deve risultare il nominativo di colui cui siano materialmente consegnati i plichi, che ne assume le conseguenti responsabilità, ovvero – con chiarezza e univocità – deve risultare l’ufficio cui sono consegnati e all’interno del quale essi vanno conservati (con individuazione immediata del suo responsabile): in qualsiasi momento, ogni autorità giurisdizionale o amministrativa (a seconda dei casi e delle relative funzioni, anche di vigilanza) dalla lettura dei verbali di consegna deve poter agevolmente accertare quali siano stati i passaggi dei plichi, ove essi siano stati collocati nel corso del tempo, chi abbia posto mano su di essi e ogni altra circostanza attinente alla loro integrità e conservazione.
Si tratta di una regola che, pur in mancanza di apposita previsione da parte del legislatore, è agevolmente desumibile da basilari criteri di legalità e trasparenza, nonché dalla stessa ratio che sorregge e giustifica il ricorso alla gara pubblica per l'individuazione del contraente cui assegnare l'appalto: non v’è dubbio, infatti, che l'integrità dei plichi contenenti le offerte delle imprese partecipanti è al contempo la condizione di segretezza delle stesse e la garanzia del pieno dispiegarsi del principio della par condicio di tutti i concorrenti, per l’effettivo rispetto dei principi enunciati dall'art. 97 Cost., di buon andamento e di imparzialità cui deve conformarsi l'azione amministrativa (Cons. Stato., sez. V, 20 marzo 2008, n. 1219; Cons. Stato., sez. V, 28 marzo 2008, n. 1296; Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 2006, n. 1068, Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2002, n. 1612). Consiglio di Stato sez. VI 23/6/2011 n. 3803

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Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia

Il comma 11 modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis), legge n. 106 del 2011 recita:
“Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.”

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INFORMATIVA ATIPICA

Per il suo contenuto, rappresentando fatti e circostanze che denotano oggettivamente il rischio di ingerenza nelle procedure di appalto, l’informativa in esame è da annoverarsi nel genere dell’ informativa atipica, che, secondo la giurisprudenza “configura un provvedimento di contenuto lesivo specifico, pur se eventuale e differito, che gli interessati hanno l’onere di impugnare insieme al provvedimento consequenziale che ne abbia concretizzata l’attitudine lesiva, chiamando in giudizio pure l’Amministrazione dell’Interno” (cfr. TAR Reggio Calabria, 4 maggio 2011, nr. 372, che sul punto richiama anche TAR Abruzzo L’Aquila, 19 gennaio 2011, nr. 14).
Invero, il TAR, in linea con la giurisprudenza pacifica, ha recentemente ribadito che “diversamente dall'informativa tipica che ha carattere interdittivo di ulteriori rapporti negoziali con le amministrazioni appaltanti una volta presenti i presupposti previsti dall'art. 4 del D.Lg.vo n. 490/1994 (sussistenza di cause di divieto o di sospensione - tentativi di infiltrazione tendenti a condizionare le scelte della società o dell'impresa), la c.d. informativa atipica non ha carattere di per sé interdittivo, ma consente l'attivazione degli ordinari strumenti di discrezionalità nel valutare l'avvio o il prosieguo dei rapporti contrattuali, alla luce dell'idoneità morale del partecipante alla gara di assumere la posizione di contraente con la p.a. Pertanto, essa non necessita di un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso e si basa su elementi, anche indiziari, ottenuti con l'ausilio di particolari indagini che possono risalire anche a eventi verificatisi a distanza di tempo (cfr. C.S., V, 31 dicembre 2007, n. 6902)” (TAR RC, sent. nr. 372/2011)”. E’ stato a tal proposito chiarito, sempre in giurisprudenza, che l’informativa atipica consente alla stazione appaltante (che non ha né il potere né l'onere di verificare la portata o i presupposti dell'informativa antimafia), di adottare un provvedimento di diniego di stipula del contratto o di prosecuzione del rapporto che sarà sufficientemente motivato anche per relationem, essendole riservato “un margine assai ristretto di valutazione discrezionale, mentre il dovere di ampia motivazione sussiste solo nel caso della scelta della prosecuzione del rapporto per inderogabili ed indeclinabili necessità della prestazione, non altrimenti assicurabile” (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 20 aprile 2006 , n. 2876; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 31 gennaio 2005 , n. 574 e T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 08 luglio 2010 , n. 16618; si vedano anche le applicazioni del suddetto principio nelle fattispecie cui si è uniformato il Tribunale nelle sentenze TAR Reggio Calabria, 2 febbraio 2011, nr. 77 e 22 febbraio 2011 nr. 123).
TAR Calabria Reggio Calabria 21/6/2011 n. 518

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RESTITUZIONE DEI BENI OCCUPATI

La Corte di Cassazione, a Sezioni unite, con la sentenza n. 11963 del 31 maggio 2011 ricordando come l’occupazione per fini di pubblica utilità non seguita da espropriazione determina, comunque, l’acquisto della proprietà in capo alla P.A. dell’area occupata al momento della sua irreversibile trasformazione e nei limiti della parte trasformata, ha tuttavia dichiarato che, ove risulti che l’opera programmata non sia stata completata e sia provato il sopravvenuto difetto di interesse della P.A. nel perseguimento dell’obiettivo inizialmente delineato, può essere accolta la domanda del privato volta alla restituzione dei beni occupati, che realizza la reintegrazione in forma specifica del pregiudizio subito, alla luce della previsione dell’articolo 2058 del Codice civile.
In tema di retrocessione, l’articolo 46 del DPR 327/2001 prevede che, trascorso il termine decennale per l’esecuzione di un’opera pubblica, gli espropriati possano richiedere la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e la condanna dell’espropriante alla restituzione dei beni precedentemente acquisiti.
Nel caso in esame la mancata ultimazione delle opere, per la cui realizzazione era iniziato il processo espropriativo, ha prodotto l’irreversibile trasformazione di parte delle aree legittimamente occupate e contestualmente il venir meno del pubblico interesse per il quale furono predisposte e progettate.
Alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali in materia di espropriazioni per pubblica utilità, l’irreversibile (ancorché parziale) trasformazione del fondo determina l’acquisto della proprietà del bene (nei limiti della parte trasformata) da parte della PA che ha dato corso al procedimento, dovendo trovare prioritario soddisfacimento l’interesse posto a base della realizzazione dell’opera pubblica.
Tuttavia, qualora le condizioni di fatto riscontrate deponessero nel senso di un sopraggiunto difetto di interesse della PA a perseguire l’obiettivo originariamente considerato meritevole di soddisfacimento, non vi sarebbe alcun motivo ostativo all’accoglimento della domanda di restituzione del terreno occupato a seguito della dichiarazione di pubblica utilità; domanda basata sulla richiesta di applicazione delle disposizioni dettate dall’articolo 2058 del Codice civile in tema di risarcimento del danno.

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13 luglio 2011

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011 , n. 70

La legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2011), recante: «Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.» è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12-7-2011.L’Art. 4 riguarda la Costruzione delle opere pubbliche.1. Per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un più efficace sistema di controllo e infine per ridurre il contenzioso, sono apportate alla disciplina vigente, in particolare, le modificazioni che seguono:
a) estensione del campo di applicazione della finanza di progetto, anche con riferimento al cosiddetto «leasing in costruendo»;
b) limite alla possibilità di iscrivere «riserve»;
c) introduzione di un tetto di spesa per le «varianti»;
d) introduzione di un tetto di spesa per le opere cosiddette «compensative»;
e) contenimento della spesa per compensazione, in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione;
f) riduzione della spesa per gli accordi bonari;
g) istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso;
h) disincentivo per le liti «temerarie»;
i) individuazione, accertamento e prova dei requisiti di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
l) estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori pubblici;
m) controlli essenzialmente «ex post» sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti;
n) tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, cause che possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara;
o) obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto;
p) razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale («Legge obiettivo»);
q) innalzamento dei limiti di importo per l'affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata;
r) innalzamento dei limiti di importo per l'accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori. Inoltre, è elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione di interesse culturale degli immobili pubblici.
Il Dossier del Servizio Studi del Senato e prime annotazioni.

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LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il 7 settembre 2010 è entrato in vigore il “Piano straordinario contro le mafie”, varato con legge n. 136 del 13 agosto 2010, che prevede misure di contrasto alla criminalità organizzata e per prevenire infiltrazioni criminali.
Lo strumento della tracciabilità è disciplinato principalmente dall’art. 3 e dall’art. 6 della legge n. 136 che hanno già subito una importante modifica ad opera del decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, in materia di sicurezza pubblica, convertito con legge n. 217 del 2010 (in G.U. del 18 dicembre 2010). In particolare, con tali provvedimenti normativi sono state apportate modifiche al predetto art. 3 della legge n. 136/2010, mentre l’art. 6 del decreto n. 187/2010, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, da un lato, introdotto la disciplina transitoria sulla tracciabilità dei pagamenti per i contratti di appalto in corso al 7 settembre 2010 e, dall’altro, chiarito, con interpretazione autentica, alcune importanti espressioni contenute nel testo dell’art. 3.
L’Autorità ha adottato, in materia, due atti di determinazione, rispettivamente n. 8 del 18 novembre 2010, recante “Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187”, e n. 10 del 22 dicembre 2010, recante “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”. La prima adottata all’indomani della pubblicazione sulla G.U. del d.l. n. 187/2010; la seconda, adottata a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 217/2010, di conversione del d.l. 187/2010.
A far data dal 2 maggio 2011 è entrato, inoltre, in funzione un sistema semplificato per l’acquisizione del CIG per talune fattispecie.
Alla luce dell’esperienza acquisita nel primo periodo di applicazione della legge, l’AVCP ha emanato una nuova determinazione che riordina quanto affermato nei precedenti atti e fornisce nuove linee interpretative ed applicative anche in relazione ad alcune specifiche fattispecie.

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07 luglio 2011

SERVIZIO EUROPEO DI TELEPEDAGGIO (SET)



Il 22 giugno 2011 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per le infrastrutture stradali, ha stipulato un Protocollo d’Intesa con ACCREDIA (l’unico Organismo nazionale italiano di accreditamento) al fine di attivare le procedure di accreditamento nel settore dell’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio in Europa, nell’ambito dell’attuazione della Direttiva 2004/52/CE.In particolare ad ACCREDIA è stato affidato il compito di rilasciare l’accreditamento per gli Organismi incaricati di eseguire o controllare la procedura di valutazione della conformità alle specifiche o dell’idoneità all’uso di cui all’allegato IV della Decisione 2009/750/CE del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici.
Il Protocollo d’Intesa, unitamente alla relativa circolare ministeriale, recante l’informativa e le disposizioni procedurali in ordine all’accreditamento in argomento, sono pubblicati sul sito informatico istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella apposita sezione dedicata al Servizio europeo di telepedaggio.


Dal 8 luglio 2010 sono pubblicati, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i Registri Nazionali Elettronici dei Settori e dei Fornitori del Servizio Europeo di Telepedaggio (S.E.T.), istituiti ai sensi della Decisione della Commissione 2009/750/CE sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici, in attuazione della Direttiva 2004/52/CE, concernente l’interoperabilità dei servizi di riscossione elettronica di pedaggi sul territorio dell’Unione Europea. Tale direttiva prevede che il S.E.T. sia reso disponibile, per i mezzi di peso superiore alle 3,5 tonnellate e per i veicoli autorizzati al trasporto di oltre 9 persone, entro tre anni dall’entrata in vigore della predetta decisione, ed entro ulteriori due anni per tutti gli altri tipi di veicolo. Con tale adempimento prende concretamente avvio la realizzazione di un sistema di interoperabilità che agevolerà il traffico di beni, merci e persone a livello europeo.

La DG MOVE della Commissione europea ha pubblicato a giugno 2011, la Guida all’applicazione della Direttiva sull’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale dell’Unione.

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CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO SVILUPPO

Il Senato ha approvato oggi 7 luglio 2011, con 162 voti a favore, 134 voti contrari ed un astenuto il decreto sviluppo, nel testo già approvato alla Camera, su cui il governo ha posto la questione di fiducia.

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06 luglio 2011

CALCOLO DEI COSTI DELLA SICUREZZA E DELLA MANODOPERA

Le somme indicate devono essere congrue relativamente al lavoro da affidare e non possono essere soggette a ribasso d’asta.
Nel documento sono riportati:
- Linee guida per il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto della manodopera nell'affidamento dei lavori pubblici;
- Esempio di calcolo per l’attuazione delle linee guida;
- Schema delle somme componenti un quadro economico su cui non effettuare il ribasso ai sensi dell’art.23 della L.R. n.23/2010;
- Contabilità dei costi e degli oneri nei subappalti;
- Tabella delle categorie di cui al D.P.R. 554/1999 e D.P.R 207/2010;
- Elenco degli oneri della sicurezza;
- Elenco costi minimi della manodopera da non assoggettare a ribasso d’asta.

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ANOMALIA DELL'OFFERTA

1. In ordine all’ammissibilità da parte del giudice amministrativo di disporre una verificazione ovvero una consulenza tecnica d’ufficio sulle valutazioni compiute dalla stazione appaltante in sede di riscontro delle anomalie delle offerte presentate, deve rilevarsi che dette valutazioni sono considerate espressione di un ampio potere tecnico – discrezionale, insindacabile in sede giurisdizionale salva l’ipotesi in cui esse siano palesemente illogiche, irrazionali o fondate su insufficiente motivazione o su errori di fatto (ex multis, C.d.S., sez. V, 23 novembre 2010, 22 giugno 2010, n. 3890, 18 marzo 2010, n. 1589, 29 gennaio 2009, 8 luglio 2008, n. 8 luglio 2008). Se pertanto può anche convenirsi sull’assunto che nella materia de qua il sindacato giurisdizionale può esplicarsi in un ambito di per sé molto limitato, non potendo giammai giungersi alla sostituzione della valutazione operata dall’amministrazione con quella del giudice (pena la violazione dello stesso fondamentale principio della separazione dei poteri), deve tuttavia rilevarsi che detto sindacato ben può compendiarsi nell’accertare se il potere dell’amministrazione appaltante non solo sia stato esercitato con l’utilizzazione delle regole tecniche conformi a criteri di logicità, congruità, ragionevolezza e corretto apprezzamento dei fatti, ma anche e soprattutto se le valutazioni operate siano attendibili (C.d.S., sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1658; sez. V, 3 dicembre 2005, n. 7059; sez. VI, 9 novembre 2006, n. 6607).
2. L'importanza dell’elemento “costo del lavoro” travalica l’ambito della gara di appalto in riferimento al quale è apprezzato ai fine della congruità dell’offerta presentata, atteso che esso ha in realtà riguardo ai valori fondamentali di solidarietà, uguaglianza e libertà che si rinvengono nel principio di retribuzione adeguata e sufficiente di cui all’articolo 36 della Costituzione: l’indagine sulla sua congruità deve pertanto necessariamente coinvolgere non solo e non tanto gli aspetti logico – formali dell’offerta e delle sue giustificazioni, quanto piuttosto il concreto substrato materiale e organizzativo della struttura dell’impresa aggiudicataria, onde accertare e verificare che effettivamente il costo del lavoro indicato nell’offerto sia obiettivamente (e non solo soggettivamente) idoneo ad assicurare il pieno rispetto dei valori e dei principi costituzionali sopra indicati.
Consiglio di Stato sez. V 23/6/2011 n. 3807

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QUALIFICAZIONE NELLE CATEGORIE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI

Qualificazione nelle categorie le cui declaratorie prevedono l'installazione di impianti all’interno degli edifici e, in particolare, l’esecuzione di lavorazioni ricomprese nell'elenco di cui all'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 che ha novellato la legge 5 marzo 1990 n. 46
L’Autorità, con determinazione n. 56/2000 ha chiarito che “l’attribuzione della qualificazione nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, in quanto prevedono l’esecuzione di lavorazioni ricomprese nell’elenco di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, è condizionata dal possesso da parte dell’impresa dell’abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA”.
Poi, con determinazione n. 6/2001, l’Autorità ha precisato che, “ai fini della qualificazione nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, la presenza nella direzione tecnica dell’impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 3, della legge 46/1990 è equivalente alla dimostrazione, tramite certificato della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge 46/1990”.
Successivamente, tenuto conto che Il d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - Testo unico dell’edilizia, con il comma 3 dell’art. 108 aveva introdotto una novità rispetto al dettato di cui alla legge n. 46/1990, ponendo una corrispondenza con il regime di qualificazione SOA, l’Autorità, con Deliberazione n. 108 assunta nell’Adunanza del 17/04/2002, ha rilevato che:
“… 2) il possesso di detta abilitazione può essere comprovato mediante la produzione del certificato della Camera di Commercio, ovvero di attestazione SOA per quelle categorie, di cui alla declaratoria contenuta nell’allegato A al DPR 34/2000, alle quali possono essere ricondotte le lavorazioni attinenti agli impianti indicati nell’articolo 1 della Legge 46/90;
3) il possesso della medesima abilitazione può altresì essere comprovato dall’impresa esecutrice in fase esecutiva proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti. …..”
Con l’entrata in vigore del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 17 del 2007 , sono stati abrogati, tra l’altro: gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16 , le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento.
Nel D.M. 37/2008 è stato assorbito integralmente il contenuto della legge 5 marzo del 1990, n. 46.
Alla luce delle novità introdotte dal D.M. 37/2008, non può più essere affermato che il possesso della abilitazione ex legge 46/90 e ora D.M. 37/2008 “… può essere comprovato mediante la produzione del certificato della Camera di Commercio, ovvero di attestazione SOA per quelle categorie, di cui alla declaratoria contenuta nell’allegato A al DPR 34/2000, alle quali possono essere ricondotte le lavorazioni attinenti agli impianti indicati nell’articolo 1 della Legge 46/90; …”, tenuto conto che l’art. 108, comma 3, del D.P.R. 380/2001 è stato abrogato.
Per contro, il principio per il quale il possesso di qualificazione SOA assolve ad ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 1, del D.P.R. n. 34/2000, risponde al divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione (ex multis deliberazioni Autorità n. 108/2007, n. 103/2007, pareri n. 264/2008, n. 71/2007).
Principio, quello appena esposto, valido anche con riferimento alle stazioni appaltanti, riguardo anche agli appalti di valore inferiore a 150.000 euro ex art. 28 del D.P.R. 34/2000 (vds Deliberazione Autorità n. 174/2004). Ciò, tenuto altresì conto che, secondo consolidata giurisprudenza, la stazione appaltante non ha titolo per pretendere, attraverso le disposizioni del bando di gara, forme di qualificazione ulteriori o più gravose rispetto a quelle previste nell’ambito del nuovo sistema di qualificazione (C.d.S. n. 8292/2004).
Il suindicato orientamento deve, dunque, ritenersi applicabile anche agli interventi rientranti nelle categorie di qualificazione: OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30 e, pertanto, l’abilitazione contemplata dall’art. 3 del D.M. 37/2008 costituisce un requisito di esecuzione e non di qualificazione SOA, né di partecipazione a gare d’appalto, conformemente a quanto statuito nella Deliberazione della Autorità n. 108/2002, in ragione della quale: “il possesso della medesima abilitazione può altresì essere comprovato dall’impresa esecutrice in fase esecutiva proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti. …..”.
In conclusione, in riforma a quanto indicato in precedenti atti di indirizzo della Autorità, né le SOA né le stazioni appaltanti possono condizionare, rispettivamente, il rilascio delle attestazioni SOA nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, ovvero la partecipazione alle gare d’appalto, aventi ad oggetto l'installazione di impianti all’interno degli edifici, al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 del D.M. 37/2008 da parte delle imprese da qualificare / concorrenti.
Comunicato del Presidente dell’AVCP del 24 giugno 2011

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05 luglio 2011

DICHIARAZIONE ART. 38 RELATIVA AI SOGGETTI CESSATI DALLE CARICHE SOCIALI

La dichiarazione sostitutiva (cd. autocertificazione) richiesta dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 al legale rappresentante del soggetto partecipante alle gare, relativamente ai soggetti cessati dalle cariche sociali - previste dal medesimo art. 38 - nel triennio antecedente (e concernente l’assenza di atti o fatti impeditivi espressamente indicati dalla medesima disposizione), deve, innanzi tutto, riguardare tutti i soggetti contemplati.
Ed infatti, come il Consiglio di Stato ha già avuto modo di chiarire (sez. IV, 1 aprile 2011 n. 2068),
- “la dichiarazione prevista dall’art. 38, comma 2, a maggior ragione se espressamente prevista dal bando a pena di esclusione, (è) necessaria, in quanto solo attraverso di essa l’amministrazione riceve contezza di tutti i soggetti per i quali, ai sensi di legge, essa deve essere resa e, conseguentemente, degli eventuali reati che tali soggetti hanno commesso e per i quali sono stati condannati.”;
- ne consegue che, qualora la dichiarazione venga omessa o sia incompleta, “l’amministrazione (e per essa la commissione di gara) non ha conosciuto dell’esistenza di soggetti rivestenti talune particolari cariche nel triennio antecedente, e non è stata posta in grado di effettuare eventuali verifiche, anche attraverso la mera richiesta di integrazione documentale”, con la conseguenza che, in tali casi., appare del tutto legittima l’esclusione del soggetto dalla partecipazione alla gara.
La dichiarazione sopra descritta non può essere, dunque, omessa e, se ciò accade, la mancata allegazione o una indicazione dei soggetti richiesti dalla norma (tale da rendere impossibili le verifiche dell’amministrazione) comporta, per le ragioni sopra esposte, l’esclusione dalla gara.
In relazione al contenuto della dichiarazione o, più precisamente, in ordine alla indicazione, in relazione ai soggetti cessati dalle cariche contemplate nel triennio precedente, degli elementi che l’art. 38 considera rilevanti ai fini della verifica dei requisiti generali per la partecipazione alle gare, il Consiglio di Stato ritiene di poter addivenire a conclusioni diverse, da quelle pur espresse da precedente giurisprudenza (sez. V, 26 gennaio 2009 n. 375), che ha avuto modo di affermare che “il dichiarante, benché abbia sostenuto di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità di atti, nell'affermare l'assenza di sentenze di condanna passate in giudicato e/o pronunzie emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a carico dei soggetti cessati dalle cariche sociali nell'ultimo triennio, ha inserito ulteriormente la seguente puntualizzazione: " per quanto a nostra conoscenza".
Ritiene il Collegio che, trattandosi di dichiarazione che concerne stati, fatti e qualità riguardanti terzi (e non il medesimo dichiarante) questa non può che essere resa se non “per quanto a conoscenza” del dichiarante medesimo, non potendo questi procedere ad autocertificazione (con assunzione delle conseguenti responsabilità, anche penali, per dichiarazione mendace) su fatti, stati e qualità della cui veridicità non è detto che egli sia a conoscenza.
D’altra parte, lo stesso art. 47 DPR n. 445/2000, prevede che “la dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza” (comma 2).
L’art. 38, d. lgs. n. 163/2006, relativamente alle dichiarazioni sostitutive rese in ordine a stati, qualità personali e fatti relativi a terzi (cioè i precedenti amministratori cessati dalla carica nel triennio antecedente e gli altri soggetti contemplati), non può che essere interpretata se non in relazione ai principi generali in tema di dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione (e connesse responsabilità per dichiarazioni false) ed all’art. 47 DPR n. 445/2000.
In tal senso, proprio perché il soggetto può rendere la dichiarazione afferente al terzo solo relativamente a stati, qualità e fatti “di cui abbia diretta conoscenza”, ne consegue che, in presenza di una norma (art. 38) che comunque richiede la predetta dichiarazione, quest’ultima non può che essere resa se non nel senso che essa attesta solo quanto è a conoscenza del dichiarante, ben potendo l’amministrazione – a fronte di una compiuta identificazione dei soggetti interessati – procedere alle opportune verifiche, anche attraverso il casellario giudiziale ed altri archivi pubblici (ai quali essa, a differenza del dichiarante, ha accesso), in ordine alla sussistenza (o meno) dei requisiti in capo a tali soggetti.
In definitiva, il partecipante alla gara (e per esso il suo legale rappresentante):
- per un verso, non può allegare, di sua iniziativa, certificazioni che, riguardanti un terzo, non gli vengono rese dalle pubbliche amministrazioni depositarie;
- per altro verso, non può dichiarare fatti, stati e qualità se non “per quanto a propria conoscenza”, posto che non può essere costretto ad autocertificare elementi dei quali non abbia (del tutto legittimamente) completa contezza, né potendo egli essere costretto ad assumere responsabilità per dichiarazioni mendaci, laddove non a conoscenza degli elementi oggetto della dichiarazione medesima (ma tuttavia costretto a renderla);
- per altro verso ancora, non è tenuto (né l’eventuale omissione può costituire causa di esclusione dalla gara) ad indicare le ragioni per le quali non ha potuto produrre le dichiarazioni dei precedenti amministratori (o autocertificare egli le circostanze ad essi relative), posto che il soggetto (persona fisica o giuridica) partecipante alla gara non ha assunto obbligazioni del fatto del terzo nei confronti della stazione appaltante (art.1381 c.c.), né vi è norma che imponga in via generale alla persona giuridica di includere, nella fonte del rapporto intercorrente con i propri amministratori e altri soggetti contemplati dall’art. 38, l’obbligo di questi ultimi a rendere, fino a tre anni successivi alla cessazione dalla carica, le dichiarazioni necessarie alla persona giuridica per la partecipazione alle gare; né, infine, l’eventuale inadempimento di un obbligo posto a carico dei soggetti cessati dalle cariche (ove previsto) potrebbe risolversi in danno della (incolpevole) società.
Proprio in virtù di queste ultime considerazioni, la dichiarazione in ordine alle ragioni che hanno reso impossibile o eccessivamente gravosa la produzione della dichiarazione “diretta” da parte dei soggetti interessati, appare del tutto superflua (non essendovi modo, anche per difettosa previsione legislativa, di obbligare tali ultimi soggetti a renderla), né tanto meno la mancanza di tale dichiarazione può comportare l’esclusione dalla gara. Consiglio di Stato, sezione IV, 27 giugno 2011, n. 3862

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GUIDA PRATICA PER I CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE – 3°volume

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato generale, Dipartimento per le Politiche di Gestione e di sviluppo delle Risorse umane, ha pubblicato online il terzo volume della Guida pratica per i contratti pubblici di servizi e forniture che costituisce, unitamente al primo ed il secondo il primo manuale operativo emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2 del DPCM 9 dicembre 2002 sull'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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