La
giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte ribadito che il procedimento
di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo inutile ed è invece
improntato alla massima collaborazione tra stazione appaltante e offerente.
a)
garantire un contraddittorio effettivo tra le parti;
b)
non debbono sussistere preclusioni temporali relativamente alla presentazione
di eventuali giustificazioni (difatti, mentre l'offerta è immodificabile
dal momento della scadenza del termine di presentazione della stessa, per la
modifica delle giustificazioni non esiste lo stesso limite);
c) sono
ammissibili, quindi, giustificazioni sopravvenute ma anche, eventuali
compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo
complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione;
d) l'eventuale
ulteriore comparizione in audizione personale dell'offerente non è necessaria
qualora non sia nemmeno richiesta dalla stazione appaltante ed anzi, talvolta,
può risultare gravosa per il procedimento improntato a celerità ed efficienza.
Di conseguenza, la sua eventuale omissione non può costituire causa di
illegittimità.
Costituisce
ormai orientamento consolidato quello per il quale il Giudice Amministrativo
può sindacare le valutazioni compiute dalla P.A. sotto il profilo della loro
logicità e ragionevolezza e della congruità dell'istruttoria, ma non può
operare autonomamente la verifica della congruità dell'offerta presentata e
delle sue singole voci, poiché, così facendo, invaderebbe una sfera propria
della P.A., in esercizio di discrezionalità tecnica (cfr., di recente,
Consiglio di Stato, sez. IV, 27 giugno 2011, n. 3862; cfr., anche, Consiglio di
Stato, sez. IV, 20 maggio 2008, n. 2348).
Tale
rilievo è apprezzabile sotto tutti i profili di contestazione riproposti
nell'appello incidentale, anche in relazione alla doviziosa disamina degli
elementi di inattendibilità dell'offerta svolta dal provvedimento finale di
esclusione.
Nel
caso in esame, il Collegio ritiene che sia stato condotto accuratamente il
giudizio di anomalia, inteso come giudizio avente natura globale e sintetica
sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme, espressione di un potere
tecnico-discrezionale dell'Amministrazione di per sé insindacabile in sede di
legittimità, salva l'ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente
illogiche o fondate un' insufficiente motivazione o affette da errori di fatto,
tutte circostanze che non si riscontrano nel caso di specie.
Questo
aspetto di correttezza amministrativa della valutazione dell'anomalia riguarda
sia le giustificazione relative alle condizioni eccezionalmente favorevoli di
cui dispone l'ATI per lesecuzione dei lavori, ove l'appellante incidentale
contesta in maniera sostanzialmente apodittica sconti di cui gode l'attuale
appellata e su cui la relazione di anomalia si è diffusa analiticamente; sia le
giustificazioni del costo orario della manodopera, ove l'anomalia non può emergere,
come è noto, dal mero discostarsi da medie tabellari aventi significato
statistico; sia, infine, l'incidenza delle spese generali, la valutazione del
consumo medio annuo, nonché la valutazione complessiva sulla rimuneratività
dell'offerta, rispetto alle quali l'appellante incidentale tende
inammissibilmente a sostituire sue proprie valutazioni a quelle compiute dalla
Commissione, senza evidenziare l'evidente errore logico o di fatto, che appare
così insussistente.
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