22 marzo 2012

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Pubblicato sulla G.U. 17/03/2012, n. 65 il Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie nei contratti pubblici, di cui all'art. 6, comma 7, lettera n), del D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici) adottato dall’AVCP in data 01/03/2012, in vigore dal 18/03/2012.
I soggetti che possono presentare istanza di parere all'Autorità sono:
-       la stazione appaltante, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente;
-       l'operatore economico, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente;
-       i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente.
L'istanza può essere presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate, e in tal caso l'Autorità emana il parere relativamente a questioni concernenti gli affidamenti sotto soglia comunitaria e sopra soglia comunitaria insorte durante lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, oppure singolarmente, e in tal caso l'Autorità valuta la rilevanza dell'istanza ai fini dell'emanazione del parere, sulla base dei seguenti criteri:
- presentazione da parte di una stazione appaltante;
- carattere di novità e complessità della questione di diritto sottoposta e possibilità di incidenza della stessa su future procedure ad evidenza pubblica;
- valore economico della controversia;
- valore sociale della controversia.
Il procedimento per la soluzione delle controversie è stato in precedenza disciplinato dal Provvedimento del 10/10/2006 e successivamente dal Provvedimento del 10/01/2008.

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04 marzo 2012

NUOVA CAUSA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO


Nuova causa di risoluzione del contratto: condanna passata in giudicato per reati di usura o riciclaggio. Modificato l'art. 135, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 ad opera dell'articolo 5, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2012)

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DECRETI IN ATTESA DI CONVERSIONE


DECRETO SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2012 il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. Modificato l'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006: la causa di esclusione per violazione degli obblighi in materia di imposte e tasse, deve essere relativa ad importi per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

DECRETO SEMPLIFICAZIONI
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012 il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

DECRETO CRESCI ITALIA - LIBERALIZZAZIONI
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012 il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

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DECRETO MILLEPROROGHE 2012 CONVERTITO


Pubblicata nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 2012 la legge 24 febbraio 2012, n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

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DECRETO MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE


Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2012 il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229: Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge n. 196 del 2009, procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

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SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE IN MATERIA AMBIENTALE


Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2012 il d.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227: Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del d.l. n. 78 del 2010, convertito ... dalla legge n. 122 del 2010.

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APPALTI DI SERVIZI: CRITERIO DI CORRISPONDENZA TRA QUOTA DI QUALIFICAZIONE, DI PARTECIPAZIONE E DI ESECUZIONE


La Sezione terza del CdS ha preso in più occasioni posizione in ordine alla dibattuta questione concernente il criterio di corrispondenza tra quota di qualificazione, quota di partecipazione e quota di esecuzione (anche) negli appalti di servizi (v. sentenze 11.5.2011 n. 2804 e 15.7.2011 n. 4323 cui si fa il più ampio rinvio). 
Il Consiglio di Stato, Sezione terza, con sentenzanumero 793 del 16 febbraio 2012, ha riaffermato il principio, nel senso, quindi, di richiedere che le quote di partecipazione all’ATI e le parti del servizio da eseguire siano indicate già in sede di offerta, anche in assenza di una espressa previsione del bando o della lettera d’invito, e che la singola impresa componente dell’ATI abbia la qualifica, ovvero i requisiti di ammissione, in misura corrispondente alla quota di partecipazione, il tutto a garanzia della stazione appaltante e del buon esito del programma contrattuale nella fase di esecuzione. 
Dalla mancata osservanza di tale obbligo – che discende dall’art. 37, commi 4 e 13, del Codice dei contratti e che trova applicazione anche ai raggruppamenti di tipo orizzontale - deriva la conseguenza che l’offerta contrattuale, che provenga da un’associazione di più imprese in termini che non assicurino la predetta, effettiva, corrispondenza, è inammissibile, perché comporta l’esecuzione della prestazione da parte di un’impresa priva (almeno in parte) di qualificazione in una misura simmetrica alla quota di prestazione ad essa devoluta dall’accordo associativo ovvero dall’impegno delle parti a concludere l’accordo stesso. 

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IMPRESA ESCLUSA PER RAGIONI DI INAFFIDABILITÀ


In tema di appalti pubblici, "in presenza di una ragionevole scelta legislativa (art. 38 c. 1 lett. f del d.lgs. 163 del 2006) di consentire il rifiuto di aggiudicazione per ragioni di inaffidabilità dell'impresa - esemplificativamente indicate in ipotesi di mala fede o colpa grave emerse nella esecuzione del pregresso rapporto o di serie carenze di professionalità emergenti dal passato aziendale - il sindacato di legittimità del giudice amministrativo nello scrutinio di un uso distorto di tale rifiuto deve prendere atto della chiara scelta di rimettere alla stessa stazione appaltante la individuazione del punto di rottura dell'affidamento nel pregresso e/o futuro contraente. 
Il sindacato sulla motivazione del rifiuto deve, pertanto e specularmente, essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto esibiti dall'appaltante come ragioni del rifiuto e non può avvalersi, onde ritenere avverato il vizio di eccesso di potere, di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa (ove si recepiscano, come ha fatto il giudice amministrativo, le considerazioni esposte dal consulente). L'adozione di siffatti criteri di non condivisione, infatti, nella parte in cui comporta una sostituzione nel momento valutativo riservato all'appaltante, determina non già un mero errore di giudizio (insindacabile in questa sede) ma uno sconfinamento nell'area ex lege riservata all'appaltante stesso e quindi vizia, per ciò, solo, la decisione, tale sconfinamento essendo ravvisabile anche quando il giudice formuli direttamente e con efficacia immediata e vincolante gli apprezzamenti e gli accertamenti demandati all'amministrazione" (S.U. n. 2525 del 1964).

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VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE


La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte ribadito che il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo inutile ed è invece improntato alla massima collaborazione tra stazione appaltante e offerente.
Nello specifico (sentenza CdS n.875 del 20 febbraio 2012) il Consiglio di Stato ha sottolineato che è necessario, sotto il profilo sostanziale che:
a) garantire un contraddittorio effettivo tra le parti;
b) non debbono sussistere preclusioni temporali relativamente alla presentazione di eventuali giustificazioni (difatti, mentre l'offerta è immodificabile dal momento della scadenza del termine di presentazione della stessa, per la modifica delle giustificazioni non esiste lo stesso limite);
c) sono ammissibili, quindi, giustificazioni sopravvenute ma anche, eventuali compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione;
d) l'eventuale ulteriore comparizione in audizione personale dell'offerente non è necessaria qualora non sia nemmeno richiesta dalla stazione appaltante ed anzi, talvolta, può risultare gravosa per il procedimento improntato a celerità ed efficienza. Di conseguenza, la sua eventuale omissione non può costituire causa di illegittimità.
Costituisce ormai orientamento consolidato quello per il quale il Giudice Amministrativo può sindacare le valutazioni compiute dalla P.A. sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell'istruttoria, ma non può operare autonomamente la verifica della congruità dell'offerta presentata e delle sue singole voci, poiché, così facendo, invaderebbe una sfera propria della P.A., in esercizio di discrezionalità tecnica (cfr., di recente, Consiglio di Stato, sez. IV, 27 giugno 2011, n. 3862; cfr., anche, Consiglio di Stato, sez. IV, 20 maggio 2008, n. 2348).
Tale rilievo è apprezzabile sotto tutti i profili di contestazione riproposti nell'appello incidentale, anche in relazione alla doviziosa disamina degli elementi di inattendibilità dell'offerta svolta dal provvedimento finale di esclusione.
Nel caso in esame, il Collegio ritiene che sia stato condotto accuratamente il giudizio di anomalia, inteso come giudizio avente natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme, espressione di un potere tecnico-discrezionale dell'Amministrazione di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate un' insufficiente motivazione o affette da errori di fatto, tutte circostanze che non si riscontrano nel caso di specie.
Questo aspetto di correttezza amministrativa della valutazione dell'anomalia riguarda sia le giustificazione relative alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'ATI per lesecuzione dei lavori, ove l'appellante incidentale contesta in maniera sostanzialmente apodittica sconti di cui gode l'attuale appellata e su cui la relazione di anomalia si è diffusa analiticamente; sia le giustificazioni del costo orario della manodopera, ove l'anomalia non può emergere, come è noto, dal mero discostarsi da medie tabellari aventi significato statistico; sia, infine, l'incidenza delle spese generali, la valutazione del consumo medio annuo, nonché la valutazione complessiva sulla rimuneratività dell'offerta, rispetto alle quali l'appellante incidentale tende inammissibilmente a sostituire sue proprie valutazioni a quelle compiute dalla Commissione, senza evidenziare l'evidente errore logico o di fatto, che appare così insussistente.

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