L’entrata
in vigore dal 1° gennaio 2012 dell’art. 15 della legge 183/2011, ha apportato
modifiche significative al D.P.R. 445/2000, in particolare su quanto previsto
dall’art. 40 per le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni.
Tali
certificazioni, se riferite a stati, qualità personali e fatti sono valide e
utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della
Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli
atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Art.
46 – D.P.R. 445/2000
Sono
comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i
seguenti stati, qualità personali e fatti:
a)
data e il luogo di nascita;
b)
residenza;
c)
cittadinanza;
d)
godimento dei diritti civili e politici;
e)
stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f)
stato di famiglia;
g)
esistenza in vita;
h)
nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i)
iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l)
appartenenza a ordini professionali;
m)
titolo di studio, esami sostenuti;
n)
qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione,
di formazione,
di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o)
situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci
di qualsiasi tipo
previsti da leggi speciali;
p)
assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto;
q)
possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato
presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r)
stato di disoccupazione;
s)
qualità di pensionato e categoria di pensione;
t)
qualità di studente;
u)
qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di
curatore e simili;
v)
iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte
le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese
quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non
aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;
bb) di non
essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di
non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le
sanzioni amministrative
di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
cc)
qualità di vivenza a carico;
dd) tutti
i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato
civile;
ee) di non
trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato
domanda di concordato.
Art. 47 – D.P.R. 445/2000
L'atto di
notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta
conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta
dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
- La
dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche
stati, qualità personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
- Fatte
salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la
pubblica amministrazione
e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità
personali e i fatti non
espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato
mediante la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà.
- Salvo il
caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di
Polizia
Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato
di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali
dell'interessato,
lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il
duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.
A seguito di tali innovazioni il Ministero della Pubblica Amministrazione e
della Semplificazione ha emesso la direttiva n. 14/2011 contenente le relative disposizioni applicative.
La
normativa de quo ha riflessi anche sulle attività dei Consigli Provinciali degli Ordini, in quanto investe tutta l’area relativa al rilascio
di certificati verso i terzi.
Dal
1 gennaio 2012 sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere
apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può
essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori
di pubblici servizi».
Le
Amministrazioni Pubbliche e i gestori di pubblici servizi, ai sensi dell’art.
43 del D.P.R. 445/2000, sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni
oggetto delle dichiarazioni sostitutive, accettando la dichiarazione prodotta
dall'interessato e accertandone in seguito la veridicità.
Le
Amministrazioni competenti per il rilascio della relativa certificazione devono
rispondere tempestivamente (entro 30 giorni) alle Amministrazioni procedenti
che intendano effettuare i relativi controlli, anche a campione, delle
dichiarazioni sostitutive, a norma dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
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