25 aprile 2012

PERIZIE DI VARIANTE NEI CONTRATTI A CORPO


Nel contratto di appalto i cui corrispettivi sono stabiliti “a corpo”, l’offerente formula la propria offerta economica, attraverso la determinazione, a proprio rischio e sulla base dei grafici di progetto e delle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale d’appalto, dei fattori produttivi necessari per la realizzazione dell’opera, così come risulta dal progetto, finita in ogni sua parte (quantità e costi dei materiali occorrenti, produttività e costi delle maestranze e dei tecnici nonché modalità esecutive).
Da ciò discende la immodificabilità del prezzo determinato “a corpo”, con assunzione a carico dell’appaltatore dell’alea rappresentata dalla maggiore o minore quantità dei fattori produttivi che si renda necessaria rispetto a quella prevista nell’offerta.
Il concetto di immodificabilità del prezzo “a corpo” non è però assoluto ed inderogabile, trovando il limite nella pedissequa rispondenza dell’opera da eseguire ai disegni esecutivi ed alle specifiche tecniche (che comprendono le prestazioni tecniche dei vari materiali e componenti e le relative modalità esecutive) entrambi forniti dalla stazione appaltante e sulla base dei quali l’offerente ha eseguito i propri calcoli e proprie stime economiche e si è determinato a formulare la propria offerta, ritenendola congrua e conveniente rispetto alle prestazioni da eseguire.
E che il progetto (caratterizzato dai disegni esecutivi e dalle specifiche tecniche) costituisca un fondamentale elemento di riferimento nel contratto di appalto con corrispettivo “a corpo”, si riscontra anche dalla lettura dell’art. 1661 c.c, laddove è, appunto, prevista come causa di derogabilità alla immodificabilità del prezzo, la variazione, tipologica e dimensionale, dell’opera. A conferma di ciò, la centralità attribuita dal legislatore della Merloni alla fase della progettazione, che ha portato la stessa ad una definizione approfondita, graduale rispetto alla tre fasi previste, che comporta un livello previsionale che lascia pochissimi spazi a variazioni in fase esecutiva.
La predeterminazione del sinallagma contrattuale viene meno, pertanto, allorché vi sia una modifica dei disegni esecutivi (e quindi una modifica dell’oggetto del contratto) che comporti la necessità di maggiori (ovvero minori) quantità di opere o lavorazioni rispetto a quelle stimate al momento della fissazione del prezzo e della conseguente formulazione dell’offerta da parte dell’appaltatore; oppure vi sia una variazione delle specifiche tecniche, previste nel progetto facente parte del contratto, che, allo stesso modo di cui sopra, variando l’oggetto del contratto, comportino maggiori o minori costi ed oneri per l’appaltatore.
Verificandosi una simile evenienza, con la conseguenza di far esorbitare il rischio assunto con l’offerta “a corpo” fuori della normale ed accettabile alea, ci si trova di fronte alla necessità di rideterminare il prezzo “a corpo”, non assolvendo più quest’ultimo alla sua naturale funzione.
Alla suddetta rideterminazione del prezzo “a corpo” le parti contraenti perverranno assumendo a base di calcolo il prezzo “a corpo” offerto dall’appaltatore cui dovranno aggiungere o diminuire le quantità e le qualità variate in aumento o in diminuzione ovvero le diverse prestazioni richieste, valorizzate per i corrispondenti prezzi contrattuali che sono quelli dell’offerta a prezzi unitari, nel caso si sia aggiudicato l’appalto con tale modalità, oppure quelli dell’elenco prezzi posto a base di gara, nel caso si sia seguita, come nel caso in esame, la modalità di offerta di ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara
Nel computare le richiamate quantità, le parti contraenti dovranno riferirsi unicamente a quelle quantità previste nel progetto e determinabili con valutazioni oggettive con riferimento ai disegni, sulla cui unica base l’appaltatore medesimo ha formulato la propria offerta e non anche ad altri elementi quantitativi (quali ad esempio le stime predisposte dal committente), carenti di rilevanza contrattuale per la loro esclusiva funzione di rappresentare il metodo seguito per pervenire alla determinazione del presunto prezzo complessivo dell’opera da porre a base di gara. Allo stesso modo si dovrà procedere in caso di variazioni delle specifiche tecniche.
Per gli appalti a corpo, quindi, i lavori in variante, riguardanti le lavorazioni ricomprese nell’appalto principale, possono essere disposti esclusivamente per le opere in più o in meno rispetto alle previsioni di progetto con la conseguenza che la perizia non deve rielaborare le quantità dei lavori non interessanti le variazioni supplementari o riduttive, anche se le quantità originarie, previste nei computi metrici del progetto, sono di valore differente rispetto alle quantità risultanti in fase di esecuzione; in caso contrario si cadrebbe nell’equivoco di trasformare in sede consuntiva un appalto a corpo in un appalto a misura.

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APPALTO “A CORPO” ED “A MISURA”: DIFFERENZE


TAR Lombardia, Milano, sez. III, 3 febbraio 2006, n. 175
Le peculiarità che contraddistinguono l’appalto a corpo da quello a misura non attengono alla fase preliminare della scelta del contraente, che si effettua con uno dei procedimenti ad evidenza pubblica predisposti dall’ordinamento, bensì in quella esecutiva, conseguente alla stipulazione del contratto.
Difatti, mentre nell’appalto a misura il corrispettivo può variare in più o in meno, rispetto all’ammontare pattuito, in funzione della maggiore o minore quantità di lavoro effettivamente eseguito, nell’appalto a corpo rileva il “rischio” a carico dell’impresa, dato che il prezzo globale pattuito rimane invariato qualunque sia la quantità di maggior lavoro che venga eventualmente a gravare sull’appaltatore. Anche per il contratto a corpo sussiste l’esigenza di pubblico interesse che le opere previste siano realizzate a condizioni di minor possibile dispendio di risorse finanziarie, compatibilmente con l’esigenza di conseguire il massimo risultato in termini di congruità ed efficienza dell’opera stessa in relazione alle finalità pubbliche da soddisfare. L’appalto a corpo si caratterizza, quindi, per l’invariabilità del prezzo globalmente pattuito al quale “naturalmente” accede la conseguente alea incombente sull’appaltatore (cfr., in termini, Consiglio di Stato, sez. VI, 20 maggio 1997 n. 740, nonché T.A.R. Piemonte, sez. II, 31 maggio 1996, n. 319).

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CONTRATTO DI LAVORI STIPULATO A CORPO


Lodo arbitrale Roma 25/01/2010 n. 8/2010
Nell’appalto a corpo l’appaltatore sopporta il rischio delle quantità rispetto al prezzo pattuito, ma nell’ambito (e non potrebbe essere diversamente) di quanto disegnato e progettato, senza che ciò legittimi la trasformazione dell’appalto in un contratto aleatorio, né escluda che competano all’appaltatore compensi per i maggiori oneri sostenuti in dipendenza di circostanze a lui non imputabili.
La pattuizione di immodificabilità del prezzo in cui l’appaltatore assume, sulla base del progetto a base di gara, il carico dell’alea rappresentata dalla maggiore o minore quantità dei fattori produttivi che concorrono alla realizzazione dell’opera, e la contemporanea necessità di non sovvertire l’equilibrio del sinallagma contrattuale, accentuano l’ineludibile necessità di un adeguato approfondimento del progetto esecutivo ad un livello tale da definire in modo compiuto l’opera da realizzare, al fine di garantire la possibilità di individuare le singole parti dell’opera ed assicurare la pedissequa rispondenza della medesima agli elaborati grafici ed alle specifiche tecniche.
Le modalità di pagamento del corrispettivo “a corpo” non trasformano, dunque, l’appalto in un contratto aleatorio. Come ricordato dall’Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici nella deliberazione n. 51 del 21/2/2002 “…che il progetto (caratterizzato dai disegni esecutivi e dalle specifiche tecniche) costituisca un fondamentale elemento di riferimento nel contratto di appalto con corrispettivo “a corpo”, si riscontra anche dalla lettura dell’art. 1661 c.c., laddove è, appunto, prevista come causa di derogabilità alla immodificabilità del prezzo la variazione, tipologica e dimensionale, dell’opera. A conferma di ciò la centralità attribuita dal legislatore della Merloni alla fase della progettazione, che ha portato la stessa ad una definizione approfondita, graduale rispetto alle tre fasi previste, che comporta un livello revisionale che lascia pochissimi spazi a variazioni in fase esecutiva.
La predeterminazione del sinallagma contrattuale viene meno, pertanto, allorché vi sia una modifica dei disegni esecutivi (e quindi una modifica dell’oggetto del contratto) che comporti la necessità di maggiori (ovvero minori) quantità di opere o di lavorazioni rispetto a quelle stimate al momento della fissazione del prezzo e della conseguente formulazione dell’offerta da parte dell’appaltatore; oppure vi sia una variazione delle specifiche tecniche, previste nel progetto facente parte del contratto, che, allo stesso modo di cui sopra, variando l’oggetto del contratto, comportino maggiori o minori costi ed oneri per l’appaltatore. Verificandosi una simile evenienza, con la conseguenza di far esorbitare il rischio assunto con l’offerta “a corpo” fuori della normale ed accettabile alea, ci si trova di fronte alla necessità di rideterminare il prezzo “a corpo”, non assolvendo più quest’ultimo alla sua naturale funzione”. Il Collegio ritiene, quindi, che il rischio che l’appaltatore assume nell’appalto “a corpo” non può estendersi illimitatamente in violazione dei presupposti che sovrintendono all’equilibrio sinallagmatico del rapporto, soprattutto in presenza di gravi carenze del progetto esecutivo, come nel caso di specie. 

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CONTRATTO DI LAVORI STIPULATO A CORPO


Deliberazione dell’AVCP n. 56 del 03/12/2008
In caso di contratto di lavori stipulato a corpo, nessuna delle parti contraenti può pretendere una modifica del prezzo convenuto, sulla base di una verifica delle quantità delle lavorazioni effettivamente eseguite. Tuttavia, è evidente come l’importo dell’appalto possa subire modifiche in aumento o in diminuzione qualora in corso d’opera si manifesti, per cause riconducibili a quelle contemplate dalle disposizioni legislative vigenti, l’esigenza di introdurre modifiche al progetto posto a base d’appalto. E’ quindi possibile che si verifichi un incremento dell’importo contrattuale per effetto di ulteriori o diverse lavorazioni rispetto a quelle contemplate dal contratto, mentre non è consentito che tale incremento derivi da una mera ricalcolazione dell’importo delle opere sulla base dei prezzi unitari delle singole lavorazioni e delle quantità effettivamente eseguite.

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22 aprile 2012

LIMITE SPECIALE SUBAPPALTO LAVORI RELATIVI ALLA CATEGORIA PREVALENTE NELLA MISURA DEL 20%


Ai sensi dell'art. 122, c.7, Dlgs. 163/2006 "I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste."
A fronte di tale perspicua e cogente disciplina normativa, in grado quindi di integrare la disciplina di gara anche con effetto pregiudizievole della partecipazione alla stessa, va esclusa la ditta che ha dichiarato di voler subappaltare i lavori inerenti alla categoria OG1 per una quota del 30 %, quindi superiore a quella indicata dalla norma testé riprodotta, ancorché tale lavorazione sia qualificata "prevalente" dalla disciplina di gara.
In conclusione, il quadro normativo di riferimento, nel quale va collocata la selezione in esame, contempla un limite quantitativo al subappalto, pari al 20 % dei lavori della categoria prevalente, quindi percentualmente inferiore a quella del 30 % prevista dalla norma generale di cui all'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006.
Qualora la lex specialis commini espressamente l'esclusione dalla gara in conseguenza di determinate prescrizioni, l'Amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a dette prescrizioni, restando preclusa all'interprete ogni valutazione circa la rilevanza dell'inadempimento, la sua incidenza sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa Amministrazione si è autovincolata al momento dell'adozione del bando (cfr. AVCP pareri n. 215 del 17.09.2008 e n. 262 del 17.12.2008). Parere AVCP n.2 dell’ 8/2/2012.

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INSERIMENTO DI ELEMENTI ECONOMICI NELL'OFFERTA TECNICA


Si configura quale violazione del principio di segretezza delle offerte l'inserimento di elementi concernenti l'offerta economica all'interno della busta contenente l'offerta tecnica, in quanto la commistione così operata tra profilo tecnico e profilo economico è di per sé idonea ad introdurre elementi perturbatori della corretta valutazione da parte della Commissione di gara.
Ne consegue che, indipendentemente da una espressa previsione a pena di esclusione contenuta nella lex specialis di gara, sussiste, in capo al concorrente, il divieto di riportare qualsiasi valorizzazione economica di elementi che compongono l'offerta tecnica, benchè a supporto di eventuali varianti, in quanto tale divieto risponde alla generale finalità di garantire il rispetto del principio di autonomia dell'apprezzamento discrezionale dell'offerta tecnica rispetto a quello dell'offerta economica, occorrendo, appunto, evitare che nell'offerta tecnica siano contenuti dati che consentano già di individuare le positive ricadute economiche derivanti dalle varianti presentate. Ciò impone, altresì, di prescindere dalla circostanza dell'idoneità del dato economico prospettato a consentire la ricostruzione del prezzo indicato nell'offerta economica.
Sicché, la commistione tra offerta tecnica ed economica in cui è incorsa l'ATI controinteressata ne giustificherebbe l'esclusione dalla gara. Vale in proposito ribadire che in caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte economiche devono restare segrete per tutta la fase procedimentale al fine, appunto, di evitare che gli elementi di valutazione aventi carattere automatico (quali il prezzo) possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali. E ciò perché nella gara da aggiudicarsi con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, vi è, come pure afferma la giurisprudenza amministrativa, una netta separazione tra il momento valutativo dell'offerta tecnica e quello dell'offerta economica (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 14 novembre 2007 , n. 1852 e Consiglio St., sez. V, 21 marzo 2011 n. 1734 e 31 marzo 2011, n. 1970).
D'altra parte il principio di segretezza delle offerte, posto a presidio dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, impone che, al fine di evitare ogni possibile influenza nella valutazione dell'offerta tecnica, è interdetta al seggio di gara la conoscenza di qualsiasi elemento economico fino a quando non si sia conclusa la fase di valutazione di tali offerte. Parere AVCP n. 7 in data 8/2/2012.

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INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL’ESECUTORE E DEL SUBAPPALTATORE ACCERTATA CON IL DURC


L'INPS ha emanato la Circolare 13/04/2012, n. 54, con la quale fornisce indicazioni in merito all'attivazione del potere sostitutivo della stazione appaltante, introdotto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010, nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, in caso di imprese edili, della Cassa edile in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore accertata con il DURC.
La Circolare richiama integralmente quanto già chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la Circolare 16/02/2012, n. 3.
Il meccanismo prevede in particolare che, qualora il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il RUP può trattenere dal certificato di pagamento in favore dell’appaltatore o del subappaltatore l’importo corrispondente alla inadempienza stessa, versando poi detto importo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nel caso di imprese edili, la Cassa edile.
Alla Circolare INPS 54/2012 sono allegati i modelli per la comunicazione preventiva (Allegato 3) e per la comunicazione tra INPS e stazione appaltante (Allegato 4).
Tra i principali chiarimenti forniti dalla Circolare Min. 3/2012 si segnala quanto segue:
-       la trattenuta delle somme a danno dell’appaltatore o subappaltatore va effettuata dopo la decurtazione delle ritenute di garanzia dello 0,50% prevista dal comma 3 dell’art. 4 del D.P.R. 207/2010;
-       la trattenuta opera anche qualora il totale delle somme dovute all’appaltatore o subappaltatore sia in grado solo in parte di colmare le inadempienze contributive emerse dal DURC;
-       l’intervento sostitutivo per inadempienze del subappaltatore deve avvenire solo a seguito dell’eventuale intervento già attivato per irregolarità dell’appaltatore ed inoltre non può eccedere il valore del debito che l’appaltatore ha nei confronti del subappaltatore.

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10 aprile 2012

CONVERSIONE DECRETO LIBERALIZZAZIONI

Con la legge 24 marzo 2012, n. 27 di “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza,liberalizzazioni e infrastrutture” pubblicata sulla G.U. del 24 marzo 2012, n.71, sono state dettate ulteriori disposizioni di interesse per la realizzazione di opere pubbliche e sono state apportate modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In particolare:

Accorpamento degli Ordini. L’art.9 al comma 7 stabilisce che gli Ordini dovranno essere riformati «secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari».

Società professionali. L'art.9-bis modifica l'art.10 delle recente legge 138 del 12.11.2011 per:

- diminuire a tre il numero minimo dei soci delle cooperative di professionisti;
- limitare ad un terzo il capitale sociale consentito ai soci non professionisti;
- obbligare la copertura assicurativa per i danni ai clienti;
- consentire al socio professionista di opporre il segreto professionale agli altri soci per le prestazioni a lui affidate.

Liberalizzazione delle pertinenze delle strade. Con l’art. 38 si stabilisce che all’articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 5-bis, dopo le parole «sono previste» sono inserite le parole «, secondo le modalità fissate dall’Autorità di regolazione dei trasporti, sentita l’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

Infrastrutture strategiche. L'art 42 tratta dell'alleggerimento e dell'integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche.

Contratto di disponibilità. Con l'art.44, a modifica del codice degli appalti, viene istituito il contratto di disponibilità con il quale un privato mette a disposizione dell'amministrazione, a fronte di un corrispettivo, un'opera destinata ad un pubblico servizio. La locazione finanziaria viene sostituita dal contratto di disponibilità.

Opere d'arte negli edifici pubblici. Con l'art 47, il 2% per le opere d'arte per abbellimenti di nuovi edifici pubblici viene ridotto all'1 % per edifici pubblici di costo superore a 5 milioni di euro e allo 0,5% per edifici di costo superiore a venti milioni di euro. La spesa per opere d'arte è esclusa per gli edifici industriali pubblici e per l'edilizia residenziale pubblica sia civile che militare, nonchè per edifici di costo inferiore a un milione di euro. La norma si applica ai bandi per opere d'arte non ancora pubblicati.

Utilizzo delle terre e rocce da scavo. Con l’art.49 si precisa che l’utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con il quale si stabiliscono le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale sarà abrogato l’articolo 186.

Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche. Con l’art.50 al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate modificazioni:
-  all’articolo 143, commi 5 e 7;

Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni. Con l’art. 51 sono apportate modificazioni:

Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti. L'art.52 stabilisce che al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- all’articolo 93, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E’ consentita altresì l’omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)»;
- all’articolo 97, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, può essere disposta anche quando l’autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità»;
- all’articolo 128, comma 6, dopo le parole: «a 1.000.000 di euro, previa approvazione» è inserita la seguente: «almeno», e, dopo le parole: «superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione» è inserita la seguente: «almeno».

Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali. Con l’art. 53 si stabilisce che:
1. La progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad alta velocità avviene secondo le relative specifiche tecniche; le specifiche tecniche previste per l’alta capacità sono utilizzate esclusivamente laddove ciò risulti necessario sulla base delle stime delle caratteristiche della domanda.
2. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell’Unione Europea.
4. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell’Unione Europea.
5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 5, le parole: «ed i collaudi» sono sostituite dalle seguenti: «e le verifiche funzionali»;
b) all’articolo 11, comma 1, le parole: «dei collaudi» sono sostituite dalle seguenti: «delle verifiche funzionali».

Edilizia & Social housing. Gli articoli 56 e 57 dettano norme in materia edilizia per i fabbricati in vendita da parte del costruttore e per il ripristino dell'IVA per l'housing sociale. L'art. 58 introduce semplificazioni per le procedure del Piano nazionale di edilizia abitativa.

Finanza di progetto. L'art. 59 bis introduce una importante modifica al codice degli appalti, sostituendo totalmente l'art.153 sulla finanza di progetto

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COMPENSO PER I PROFESSIONISTI

L'art.9 comma 1 della legge 24.3.2012 n.27 (conversione il legge del DL 1/2012) abroga le tariffe professionali. Queste possono essere utilizzate per altri 120 giorni solo per stabilire i compensi nell'ambito di vertenze giudiziarie. Entro lo stesso termine, il Governo emanerà un decreto per fissare parametri per i compensi da decidere da parte del giudice. Un altro decreto definirà gli oneri e le contribuzioni per Inarcassa e le altre casse professionali. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.
Il compenso deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Il professionista deve fornire al cliente tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico. Inoltre deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocabili al cliente nell'esercizio dell'attivita' professionale.
In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
La legge non impone la forma scritta, (inizialmente prevista dal decreto-legge con sanzioni disciplinari per gli inadempienti) né per il compenso pattuito, né per le altre informazioni nel preventivo al cliente. Tuttavia la forma scritta sembra inevitabile visto che le cose da pattuire e da comunicare non è opportuno siano concordate solo verbalmente. Inoltre nulla impedisce che gli Ordini stabiliscano l'opportunità o l'obbligo del preventivo e della pattuizione scritti nel rispettivi codici deontologici. In merito all'assicurazione, sembra che fino alla riforma di agosto 2012, il professionista deve comunicare al cliente se possiede o meno la polizza. Solo dopo la legge di riforma l'assicurazione diventerebbe obbligatoria.
I liberi professionisti e le stazioni appaltanti, devono determinare i compensi in funzione di propri parametri di riferimento da rendere pubblici.
Le tariffe sono state abrogate ma non è stata tolta ai singoli professionisti ed alle stazioni appaltanti la possibilità di determinare e pubblicizzare, per il principio di trasparenza, propri parametri di riferimento che potrebbero essere, in parte, anche ricavati dalle attuali tariffe professionali.
Ogni Amministrazione dovrebbe dotarsi di un regolamento interno approvato con delibera in cui vengano definiti i parametri (in funzione dell’importo delle opere, della categoria e del grado di complessità delle stesse) cui fare riferimento per la determinazione dei compensi dei servizi di architettura e di ingegneria da porre a base d'asta.
In definitiva si deve costruire una Tabella in cui in funzione dell'importo dell'opera e della categoria della stessa vengano individuati tre parametri (percentuali) per il compenso.
Per quanto concerne gli importi delle opere potrebbero essere definiti da tre a 5 parametri, ad esempio: sino a 100.000 euro, da 100.000 a 500.000 euro, da 500.000 ad 1.000.000 di euro, da 1.000.000 a 5.000.000 di euro, oltre 5.000.000 e tante categorie in funzione delle opere da eseguire, ad esempio: fabbricati rurali, case unifamiliari, case plurifamiliari, ponti, strade, ecc.
Per ognuna delle categorie determinate e per ogni importo dovrebbero essere, poi, definiti tre parametri (percentuali) di riferimento in funzione del fatto che si possa trattare di un incarico semplice, di un incarico di media difficoltà o di un incarico complesso.
In ogni caso, non si tratta di una tariffa ma di parametri che l’Amministrazione stabilisce senza alcun riferimento ad una tariffa professionale.
Oppure, basterebbe utilizzare gli stessi parametri che il Governo deve fissare per le decisioni del giudice sui compensi professionali.
Ovviamente il responsabile del procedimento, nella definizione dell'importo a base d'asta, relativo ad un determinato servizio di architettura o di ingegneria, avrebbe l'obbligo di riferirsi ai parametri definiti dalla propria amministrazione.
Per i lavori privati, ogni singolo professionista potrebbe, anche con riferimento alla ormai abrogata tariffa professionale, costruirsi un proprio listino in cui, in funzione della tipologia dell’opera che ritiene di poter progettare e dirigere, definire i parametri dei compensi in relazione all'importo ed alla complessità dell'opera stessa.
Le tariffe professionali o l’utilizzo di parametri tariffari non potranno essere richiamati in alcun modo nei contratti stipulati pena nullità della clausola relativa alla determinazione dei compenso (art.9 comma 2 della Legge 27/2012).

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ABROGATE LE TARIFFE DELLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE

Dal 24 gennaio 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 sulle "Liberalizzazioni" convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (G.U. del 24 marzo 2012, n. 71), in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 dello stesso sono state cancellate tutte le tariffe delle professioni regolamentate e di fatto per quanto concerne le professioni degli architetti, degli ingegneri, dei geologi e dei geometri, sono state abrogate:
-       la legge 2 marzo 1949, n. 143 recante "Tariffa professionale ingegneri ed architetti";
-       il decreto del Ministero della Giustizia 4 aprile 2001 recante "Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'art. 17, comma 14-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche";
-       la circolare Ministero Lavori pubblici 1 dicembre 2969, n. 6679 recante "Tariffa professionale per prestazioni urbanistiche";
-       la tariffa relativa ai procedimenti arbitrali di cui al decreto ministero Lavori Pubblici 2 dicembre 2000, n. 398;
-       la legge 2 marzo 1949, n. 144 recante "Testo unico della tariffa per le prestazioni professionali dei geometri";
-       il decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 18 novembre 1971 recante "Tariffario per le prestazioni professionali dei geologi";
-       il decreto del Ministero della Giustizia 30 maggio 2002 recante "Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale",
ma sono state abrogate, anche, le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle tariffe e, pertanto debbono intendersi abrogati, tra l'altro, alcuni commi di alcuni articoli del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e precisamente:
-       i commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 92;
-       il comma 10 dell'articolo 240;
-       il comma 12 dell'articolo 240;
-       il comma 5 dell'articolo 243;
ma, anche alcuni commi di alcuni articoli del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2012 e precisamente:
-       la lettera b) del comma 1 dell'articolo 50;
-       i commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 238;
-       il comma 2 dell'articolo 262;
-       il comma 6 dell'articolo 314.

L’art. 9 “Disposizioni sulle professioni regolamentate” della legge 24 marzo 2012, n. 27 stabilisce infatti:
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

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RIFORMA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI E SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

L’art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)” pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14 novembre 2011, modicata dall’art. 9-bis della legge 24 marzo 2012, n. 27 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture (G.U. del 24 marzo 2012, n. 71), tratta della  Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti. Si stabilisce che:
1. All'articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:».

2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i princìpi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012."
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400».
(comma così modificato dall'articolo 33, comma 1, legge n. 214 del 2011)

3. E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.
(comma così modificato dall'articolo 9-bis, comma 1, legge n. 27 del 2012)

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:
a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
(lettera così modificata dall'articolo 9-bis, comma 1, legge n. 27 del 2012)
c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale;
(lettera introdotta dall'articolo 9-bis, comma 1, legge n. 27 del 2012)
d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.
(comma così modificato dall'articolo 9-bis, comma 1, legge n. 27 del 2012)

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

9. Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
(comma così modificato dall'articolo 9-bis, comma 1, legge n. 27 del 2012)

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

12. All'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe» sono soppresse.

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GIUDIZIO DI CONGRUITÀ DELL'OFFERTA ECONOMICA

 “La motivazione del giudizio di congruità dell’offerta economica non richiede un esame analitico delle voci esposte, dovendo lo stesso svolgersi con riguardo all’offerta nel suo complesso e, in un’ ottica di contemperamento con le esigenze di celere definizione della procedura di affidamento, anche attraverso un mero richiamo agli elementi offerti al riguardo dall’impresa concorrente nel contradditorio con la stazione appaltante.”
E' quanto enunciato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 460 del 31 gennaio 2012.

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09 aprile 2012

SOGLIA A 40.000 EURO PER SERVIZI DI INGEGNERIA

Il Ministero delle Infrastrutture ha fornito risposta ad una interrogazione confermando l'effettiva elevazione della soglia di cui all'art. 125, comma 11 del D. Leg.vo 163/2006 (Codice Contratti) da 20.000 a 40.000 Euro, anche per i servizi di architettura ed ingegneria di cui all'art. 252 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (Regolamento di attuazione del Codice).
Ciò in quanto le previsioni contenute nella fonte di rango primario, D. Leg.vo 163/2006, debbano prevalere sulle difformi previsioni contenute nella fonte di rango secondario D.P.R. 207/2010, e che con le modifica introdotta D.L. 13/05/2011, n. 70, convertito dalla L. 12/07/2011, n. 106 al comma 10 dell'art. 267 del D.P.R. 207/2010 si è inteso assoggettare integralmente anche il settore dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria al regime generale di cui all'art. 125, comma 11, del D. Leg.vo 163/2006. Tale interpretazione segue e conferma quanto chiarito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti con il Parere REG 22/2011 del 16/11/2011.

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01 aprile 2012

NON AUTOCERTIFICABILITA’ DEL DURC


Con una nota congiunta del 26 gennaio scorso Inps e Inail hanno recepito, con alcune precisazioni, quanto contenuto nella circolare di risposta all`Ance del Ministero del Lavoro del 16 gennaio scorso (vedi: Il Durc non è autocertificabile, lo precisa il Ministero del Lavoro del 17 gennaio scorso), con riferimento alla non autocertificabilità del Durc, stante una diversa interpretazione effettuata da alcune amministrazioni provinciali in merito alla norma di cui all`art. 15 della L. n. 183/2011.
Gli Istitituti hanno ribadito il principio di non autocertificabilità del Durc, in quanto le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico non possono essere sostituite da un`autodichiarazione, e hanno confermato la non applicabilità a tale Documento della normativa sull`autocertificazione e, in particolare, dell`art. 40 del D.P.R. n. 445/2000 secondo cui: “sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e apposta, a pena di nullità, la dicitura: “il presente certificato non puo` essere prodotto agli organi della p.a. o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Essendo l`interesse del legislatore, nell`introduzione della norma dell`art. 15 della L. n. 183/2011, esclusivamente quello di riconfermare l`acquisizione d`ufficio del Durc da parte delle p.a., rimane fermo che solo nei casi in cui la legge preveda espressamente la presentazione di un Durc da parte dei privati, i contenuti dello stesso potranno essere vagliati dalla p.a. con le medesime modalita` previste per la verifica delle autocertificazioni (es. art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.).
Con la nota gli Istituti comunicano inoltre che, nei casi di appalti pubblici, a partire dal 13 febbraio 2012 la richiesta di Durc può essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti, rimanendo la facolta` per le imprese di verificare, attraverso lo sportello unico previdenziale, l`avvenuta richiesta.

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AUTOCERTIFICAZIONI – DISPOSIZIONI INPS


Istruzioni organizzative ed operative per l'applicazione delle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.

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AUTOCERTIFICAZIONI – CIRCOLARE INGEGNERI


La Circolare n.5/2012 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri in tema di riforma degli Ordini professionali, di tariffe professionali e di autocertificazione, consegue all’entrata in vigore della Legge n.183 del 12/11/2011.

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AUTOCERTIFICAZIONI


L’entrata in vigore dal 1° gennaio 2012 dell’art. 15 della legge 183/2011, ha apportato modifiche significative al D.P.R. 445/2000, in particolare su quanto previsto dall’art. 40 per le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni.
Tali certificazioni, se riferite a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Art. 46 – D.P.R. 445/2000
Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione,
di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Art. 47 – D.P.R. 445/2000
L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
- La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
- Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia

Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali

dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

A seguito di tali innovazioni il Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione ha emesso la direttiva n. 14/2011 contenente le relative disposizioni applicative.

La normativa de quo ha riflessi anche sulle attività dei Consigli Provinciali degli Ordini, in quanto investe tutta l’area relativa al rilascio di certificati verso i terzi.
Dal 1 gennaio 2012 sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».
Le Amministrazioni Pubbliche e i gestori di pubblici servizi, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000, sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, accettando la dichiarazione prodotta dall'interessato e accertandone in seguito la veridicità.
Le Amministrazioni competenti per il rilascio della relativa certificazione devono rispondere tempestivamente (entro 30 giorni) alle Amministrazioni procedenti che intendano effettuare i relativi controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

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