27 giugno 2012

TRASFERIMENTO SUL NUOVO BLOG

Il blog si trasferisce sul nuovo blog che si intitola OPERE LAVORI, identico a questo che diventerà da oggi un archivio di informazioni, documenti e siti a cui quello nuovo farà continuo riferimento con link.

Questo il nuovo indirizzo:
http://operelavori.blogspot.it

24 giugno 2012

IMMISSIONE IN POSSESSO E MANCATA REALIZZAZIONE DELL’OPERA

Avvenuta l’immissione in possesso dell’immobile, già da tale momento deve presumersi che il proprietario dell`immobile medesimo, formalmente occupato, ha subito, fino al termine dell`occupazione, il duplice danno di aver perso la facoltà di godimento dell`immobile stesso e di vedersi limitata la facoltà di disporne. La mancata realizzazione della strada non è sufficiente al fine di contrastare validamente l’insorgere dell’indennità di occupazione. Infatti, a tal riguardo, è necessario che l’Amministrazione dimostri che il possesso materiale ed effettivo dell’immobile era rimasto al proprietario, nonostante il verbale di immissione e la mancata realizzazione dell’opera pubblica.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sez. I, nella sentenza 11.9.2010, n. 22913, ove vengono effettuate importanti precisazioni in tema di rapporti fra la mancata realizzazione di un’opera pubblica, il verbale di immissione in possesso e l’insorgere del diritto all’indennità di occupazione.
In tema di occupazione destinata alla realizzazione di un`opera pubblica, la formale redazione del verbale di immissione in possesso, in conseguenza di un decreto di occupazione, fa presumere che la pubblica amministrazione, beneficiaria dell`occupazione medesima, si sia effettivamente impossessata dell`immobile. La ragione di ciò, come convincentemente rileva la Suprema corte, deve essere ricercata nella natura di atto pubblico del verbale di immissione in possesso: “E dall` altro che, siccome detto verbale è redatto a cura dell`ente espropriante ed il tecnico comunale, che lo ha redatto, svolge funzioni pubbliche, il provvedimento fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza”. In altri termini, la natura di atto pubblico del verbale di immissione in possesso dell`immobile, per il quale è stato emesso il decreto di occupazione, deriva sia dal suo contenuto, di atto di esecuzione di un provvedimento della p.a., che agisce iure imperii, che dalla qualità di pubblico ufficiale di colui che lo redige, ai sensi dell’articolo 2700 c.c.
Dimostrata, dunque, la completezza e la validità del verbale di immissione in possesso, ne deriva che il proprietario è da considerarsi come “effettivamente spossessato” del bene, con il profilarsi di un duplice danno: la perdita della facoltà di godimento dell`immobile e della facoltà di disposizione del medesimo.
A fronte di tale verbale, completo e perfetto, non può esplicare alcun effetto la mancata realizzazione dell’opera pubblica, fatto, che di per se, non può far venir meno l’effettiva occupazione ed il correlato diritto all’indennità. Pertanto, incombe sul comune, quale Autorità espropriante, e non sul privato proprietario, l’onere di provare la mancata esecuzione del provvedimento amministrativo di occupazione (in tal senso, anche: Cass. civ., sez. I, n. 8.384/2008). In altri termini, il comune doveva dimostrare che il possesso materiale ed effettivo dell’immobile era rimasto al proprietario, nonostante il verbale di immissione e la mancata realizzazione dell’opera pubblica. Tale comprovazione non è stata prodotta, per cui la Cassazione ha rigettato il ricorso.

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23 giugno 2012

PROROGA DELLA VALIDITA’ DELLE ATTESTAZIONI SOA

Il Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73 “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 2012, stabilisce che:
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da adottarsi entro il termine di 180 giorni, sono stabilite modalità semplificate per la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, relativi alle categorie di lavorazioni modificate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Sono quindi prorogate di altri 180 giorni (fino al 5 dicembre 2012) le disposizioni transitorie dell'art. 357, commi 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del d.P.R. n. 207 del 2010 (rimangono in vita il d.P.R. n. 34 del 2000 in materia di qualificazioni e l'art. 72, comma 4, del d.P.R. n. 554 del 1999 in materia di s.i.o.s.)

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REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER L’ AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI

L’Autorità, con la determinazione n. 1/2010, “Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi”, ha fornito indicazioni interpretative in merito ai requisiti generali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, rubricato “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”, convertito in legge con modifiche dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha apportato numerose modifiche all’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l’Autorità, ha pubblicato il documento “Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro” ed esperito una consultazione degli operatori del settore e delle istituzioni competenti.
Successivamente alla consultazione, sono sopravvenuti ulteriori interventi normativi ed in particolare, l’art. 20 comma 1, lett. d, del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che, come proposto dall’Autorità nella segnalazione n. 1 del 2012, ha modificato l’art. 38, comma 1-ter del Codice, attribuendo all’Autorità il potere di graduare l’irrogazione della sanzione interdittiva ivi prevista. Infine, l’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha novellato il comma 2 dell’art. 38 del Codice, in riferimento al comma 1, lett. g), specificando che costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.
A seguito delle rilevanti modifiche normative introdotte dal legislatore, l’Autorità ha emanato una nuova determinazione sui requisiti di ordine generale per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che offre indicazioni integrative rispetto a quelle contenute nella determinazione n. 1 del 2010.

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04 giugno 2012

MODIFICA DEL CODICE ANTIMAFIA

Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella riunione di venerdì 25 maggio lo schema di decreto legislativo che integra il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e che introduce nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Ecco la scheda del Ministero riassuntiva delle novità:
1 - Immediata entrata in vigore delle nuove norme sulla documentazione antimafia. Al fine di contrastare efficacemente i tentativi di infiltrazione mafiosa, le norme che regolano l’emissione della documentazione antimafia entrano immediatamente in vigore, mentre prima erano subordinate al decorso dei due anni dall’emanazione dei regolamenti sul funzionamento della Banca dati nazionale.
Fino alla realizzazione della Banca dati, le Prefetture continuano ad utilizzare i collegamenti già in uso con i sistemi informatici realizzati sulla base della precedente normativa.
2 - Ampliamento dell’area dei controlli e delle situazioni “indizianti”. Vengono estesi i casi di controlli antimafia anche ai membri del collegio sindacale e degli organismi interni destinati a vigilare sul rispetto dei modelli comportamentali delle imprese.
Considerata, inoltre, l’apertura degli appalti pubblici ad investitori esteri, viene per la prima volta introdotta una procedura di controllo “antimafia” sulle imprese straniere, anche senza una sede in Italia. Infine, vengono ampliati i casi di tentativi di infiltrazione mafiosa, ricomprendendovi anche le reiterate violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti da appalti pubblici.
3 - Circolazione delle interdittive antimafia. Il provvedimento estende l’obbligo di comunicazione in tutti i casi delle interdittive antimafia ad altri soggetti istituzionali interessati, tra cui l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, in vista della realizzazione del cd. rating di impresa, nonchè l’Autorità Giudiziaria, titolare del potere di proporre l’adozione di misure di prevenzione.
4 - Attuazione del processo di decertificazione. Le modifiche apportate al codice delle leggi antimafia attuano una completa decertificazione del procedimento di rilascio della documentazione antimafia. Ciò per ribadire che il sistema dei controlli antimafia non è “nemico” delle imprese, ma un presidio per realizzare, a loro tutela, un ambiente favorevole alla sana concorrenza tra gli operatori,
In pratica, tale procedimento verrà avviato sulla sola base delle autodichiarazioni rese dall’operatore economico all’amministrazione interessata, che provvederà, a sua volta, a fornire i dati auto dichiarati alla Prefettura competente ad emettere la documentazione antimafia.

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