Valutazione delle offerte anomale
- Per offerte anomale si intendono quelle che, per il fatto di non assicurare all’imprenditore un profitto ovvero un profitto adeguato, conducono normalmente ad un’esecuzione non corretta del contratto di appalto. La necessità di verificare che l’offerta, più vantaggiosa dal punto di vista economico, sia anche quella che consente di soddisfare effettivamente l’interesse pubblico perseguito con lo stipulando contratto di appalto, risponde ai fondamentali principi di imparzialità e di buona amministrazione (ed ai relativi corollari di efficacia, efficienza, speditezza, economicità ed adeguatezza) dell’azione amministrativa prescritti dall’articolo 97 della Costituzione.
- L’offerta anomala è quell’offerta che, pur soddisfacendo l’esigenza di aggiudicare l’appalto al prezzo più basso possibile, tuttavia, proprio a causa dell’eccessivo ribasso non è in grado di assicurare da parte del soggetto aggiudicatario il corretto ed integrale soddisfacimento delle prestazioni contrattuali nei tempi prefissati, con conseguenti danni all’interesse pubblico alla migliore e più celere esecuzione dell’appalto. L’esecuzione a prezzi eccessivamente bassi porta come conseguenza che l’impresa esecutrice dell’appalto, essendo costretta a contenere i costi, è indotta a risparmiare ricorrendo a espedienti illeciti quali l’utilizzo di materiali di minore qualità o in minore quantità, il lavoro nero, l’evasione contributiva, l’inosservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ma anche al prolungamento dei tempi di esecuzione delle opere, alle richieste di modifica del progetto, alla formulazione di riserve, all’instaurazione del contenzioso. Tutto ciò si traduce in un evidente aggravio dei costi.
E’ quindi opportuno affidare l’esecuzione dell’appalto a imprese che presentino offerte congrue che tengano conto degli effettivi impegni che la prestazione impone all’appaltatore.
- In sede di esame delle giustificazioni svolte a sostegno dell’offerta sospettata di anomalia l’Amministrazione deve prendere specificamente in considerazione le giustificazioni fornite dalle ditte ed esporre chiaramente le ragioni in base alle quali esse siano ritenute insoddisfacenti e non diano perciò sufficiente affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione;
- Allorché si consideri seria l’offerta in base ad attendibili spiegazioni fornite dalle Ditte, non occorre che la relativa determinazione sia fondata su un’articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o espressiva di ulteriori apprezzamenti;
- Le giustificazioni in ordine alla congruità dei vari elementi di prezzo costitutivi dell’offerta debbono essere fornite dall’impresa e non certamente ricercate autonomamente dall’Amministrazione;
- Lo svolgimento del procedimento di verifica dell’anomalia richiede il contraddittorio tra Ente appaltante ed impresa, assegnando a quest’ultima il compito di giustificare la congruità dei singoli elementi e dell’offerta complessiva ed all’Amministrazione la valutazione conclusiva;
- L’attendibilità dell’offerta va comunque valutata nella sua globalità e non con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute incongrue e avulse dall’incidenza che potrebbero avere sull’offerta economica nel suo insieme;
- Poiché le voci di prezzo prescelte, ai fini della verifica di congruità, sono da ritenere idonee e significative a giudicare della serietà e dell’affidabilità dell’intera offerta, qualora sia stata accertata l’incongruità degli elementi giustificativi presentati, non occorre che la determinazione di incongruità, che necessita comunque di una adeguata ed articolata motivazione, sia suffragata da un ulteriore separato giudizio di incongruenza dell’offerta nella sua globalità;
- La motivazione posta a fondamento del provvedimento conclusivo del procedimento di verifica dell’anomalia può essere censurata o sindacata solo in relazione al processo di valutazione posto in essere a ciascun elemento “significativo” oppure in relazione alla intrinseca “significatività” di ciascuno di quegli stessi elementi e cioè alla idoneità di ognuno di essi a costituire indice rivelatore della congruità dell’offerta;
- Le valutazioni della Commissione di gara, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, sono sindacabili e censurabili per manifesta illogicità, per incongruenza o insufficienza della motivazione, per errore di fatto, per irrazionalità o manifesto favoritismo in favore di uno dei concorrenti.
- L’offerta anomala è quell’offerta che, pur soddisfacendo l’esigenza di aggiudicare l’appalto al prezzo più basso possibile, tuttavia, proprio a causa dell’eccessivo ribasso non è in grado di assicurare da parte del soggetto aggiudicatario il corretto ed integrale soddisfacimento delle prestazioni contrattuali nei tempi prefissati, con conseguenti danni all’interesse pubblico alla migliore e più celere esecuzione dell’appalto. L’esecuzione a prezzi eccessivamente bassi porta come conseguenza che l’impresa esecutrice dell’appalto, essendo costretta a contenere i costi, è indotta a risparmiare ricorrendo a espedienti illeciti quali l’utilizzo di materiali di minore qualità o in minore quantità, il lavoro nero, l’evasione contributiva, l’inosservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ma anche al prolungamento dei tempi di esecuzione delle opere, alle richieste di modifica del progetto, alla formulazione di riserve, all’instaurazione del contenzioso. Tutto ciò si traduce in un evidente aggravio dei costi.
E’ quindi opportuno affidare l’esecuzione dell’appalto a imprese che presentino offerte congrue che tengano conto degli effettivi impegni che la prestazione impone all’appaltatore.
- In sede di esame delle giustificazioni svolte a sostegno dell’offerta sospettata di anomalia l’Amministrazione deve prendere specificamente in considerazione le giustificazioni fornite dalle ditte ed esporre chiaramente le ragioni in base alle quali esse siano ritenute insoddisfacenti e non diano perciò sufficiente affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione;
- Allorché si consideri seria l’offerta in base ad attendibili spiegazioni fornite dalle Ditte, non occorre che la relativa determinazione sia fondata su un’articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o espressiva di ulteriori apprezzamenti;
- Le giustificazioni in ordine alla congruità dei vari elementi di prezzo costitutivi dell’offerta debbono essere fornite dall’impresa e non certamente ricercate autonomamente dall’Amministrazione;
- Lo svolgimento del procedimento di verifica dell’anomalia richiede il contraddittorio tra Ente appaltante ed impresa, assegnando a quest’ultima il compito di giustificare la congruità dei singoli elementi e dell’offerta complessiva ed all’Amministrazione la valutazione conclusiva;
- L’attendibilità dell’offerta va comunque valutata nella sua globalità e non con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute incongrue e avulse dall’incidenza che potrebbero avere sull’offerta economica nel suo insieme;
- Poiché le voci di prezzo prescelte, ai fini della verifica di congruità, sono da ritenere idonee e significative a giudicare della serietà e dell’affidabilità dell’intera offerta, qualora sia stata accertata l’incongruità degli elementi giustificativi presentati, non occorre che la determinazione di incongruità, che necessita comunque di una adeguata ed articolata motivazione, sia suffragata da un ulteriore separato giudizio di incongruenza dell’offerta nella sua globalità;
- La motivazione posta a fondamento del provvedimento conclusivo del procedimento di verifica dell’anomalia può essere censurata o sindacata solo in relazione al processo di valutazione posto in essere a ciascun elemento “significativo” oppure in relazione alla intrinseca “significatività” di ciascuno di quegli stessi elementi e cioè alla idoneità di ognuno di essi a costituire indice rivelatore della congruità dell’offerta;
- Le valutazioni della Commissione di gara, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, sono sindacabili e censurabili per manifesta illogicità, per incongruenza o insufficienza della motivazione, per errore di fatto, per irrazionalità o manifesto favoritismo in favore di uno dei concorrenti.
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