31 marzo 2009

IMPOSTA DI BOLLO SU ELABORATI TECNICI

Agli elaborati tecnici allegati al permesso di costruire si applica l`imposta di bollo solamente in caso d`uso, non essendo ricompresi fra gli atti assoggettati all`imposta di bollo fin dall`origine.
Con la Risoluzione Ministeriale n.74/E del 23 marzo 2009, l`Agenzia delle Entrate ha precisato che tali documenti, anche se allegati ad atti che scontano l`imposta sin dall`origine, conservano comunque la natura di elaborato tecnico, venendo ricompresi tra gli atti relativi a ``tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori [...]``[1], e come tali assoggettati ad imposta di bollo solamente in caso d`uso nella misura di 0,52 euro per ogni foglio o esemplare [2] (art. 28 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 642/72).
Ai sensi dell`art. 2 del D.P.R. 642/72 si verifica il caso d`uso ``[...] quando gli atti, i documenti, e i registri sono presentati all`ufficio del registro per la registrazione``.
Mentre per il permesso di costruire l`imposta di bollo e` dovuta sin dall`origine, per gli elaborati e gli scritti tecnici, la stessa dovra` essere assolta solo in caso d`uso.

[1] Cfr. anche la R.M. n. 97/E/2002, con la quale l`Amministrazione finanziaria ha espresso il medesimo orientamento anche per cio` che concerne gli atti e i documenti relativi ad appalti di lavori pubblici.
[2] Nel rispetto della misura minima d`imposta, pari a 1 euro, ai sensi dell`art. 3, comma 3, del D.P.R. 642/72.