29 dicembre 2005

Appalti sotto soglia

Autorita' per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
Determinazione n.6 del 22 Giugno 2005
Le amministrazioni aggiudicatrici hanno la possibilità di valutare l'anomalia dell'offerta e di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche per gli appalti sotto soglia.
1 - Alla luce dell’orientamento della giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, l'esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti sotto soglia non costituisce un principio fondamentale ed inderogabile, ma solo una norma di semplificazione delle attività delle amministrazioni aggiudicatici; pertanto rientra nella discrezionalità delle amministrazioni stesse individuare nei bandi di gara, sulla base di un'autonoma valutazione delle ragioni di interesse pubblico, una diversa modalità di tutela nei confronti delle offerte anomale, come quella rappresentata dal procedimento di verifica in contraddittorio di dette offerte.
2 - Negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in luogo del prezzo più basso, in tutte le ipotesi in cui le stesse lo ritengano opportuno per ragioni di pubblico interesse. La libera scelta in merito ai criteri di aggiudicazione da utilizzare è giustificata dal giudice comunitario alla luce della più efficace attuazione del principio della libera concorrenza, sancito dall'art. 81 del Trattato UE, che costituisce uno dei principi generali del diritto comunitario.