Le Direttive Comunitarie 2004/17 e 2004/18
Il legislatore comunitario ha semplificato il quadro normativo in materia di appalti pubblici licenziando due sole direttive in sostituzione delle precedenti quattro: la direttiva settori classici che coordina le procedure di attribuzione degli appalti pubblici nei settori dei lavori, delle forniture e dei servizi e la direttiva settori speciali concernente invece gli appalti nei settori dell’acqua dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali.
Le norme sono presentate e ordinate secondo l’ordine cronologico delle diverse attività previste in una procedura di appalto, così da renderne più agevole la consultazione.
Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi
(GUUE n. L 134 del 30/04/2004)
Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
(GUUE n. L 134 del 30/04/2004)
Le norme sono presentate e ordinate secondo l’ordine cronologico delle diverse attività previste in una procedura di appalto, così da renderne più agevole la consultazione.
Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi
(GUUE n. L 134 del 30/04/2004)
Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
(GUUE n. L 134 del 30/04/2004)
Ai sensi dell’art. 80 della Direttiva 2004/18: “Gli Stati membri mettono
in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio
2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.”
A sua volta l’art. 82 della predetta Direttiva dispone che “la Direttiva
92/50/CEE, ad eccezione dell’articolo 41, e le direttive 93/36/CEE e
93/37/CEE sono abrogate, a decorrere dalla data di cui all’articolo 80,
fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento
e di attuazione di cui all’allegato XI.”
in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio
2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.”
A sua volta l’art. 82 della predetta Direttiva dispone che “la Direttiva
92/50/CEE, ad eccezione dell’articolo 41, e le direttive 93/36/CEE e
93/37/CEE sono abrogate, a decorrere dalla data di cui all’articolo 80,
fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento
e di attuazione di cui all’allegato XI.”
REGOLAMENTO (CE) n . 1874/2004 del 28 ottobre 2004
Regolamento della Commissione che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.
(GUUE n. L 326 del 29 ottobre 2004)
Il Regolamento (CE) n. 1874/2004 della Commissione è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2006 e sostituito dal Regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione del 19 dicembre 2005.
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