13 giugno 2006

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI DELLA P.A.

Pubblicato sulla G.U. n. 114 del 18 maggio 2006 il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 relativo a: “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”. Entrata in vigore: 2.6.2006.
Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241. I provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso sono adottati dalle amministrazioni interessate, entro il termine di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del regolamento, dandone comunicazione alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'articolo 27 della legge.
Salvo quanto disposto per le regioni e gli enti locali dal comma 2, le disposizioni del regolamento si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 23 della legge. Gli atti adottati da tali soggetti vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adeguati alle relative disposizioni entro un anno da tale data. Il diritto di accesso non può essere negato o differito, se non nei casi previsti dalla legge, nonché in via transitoria in quelli di cui all'articolo 8 del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e agli altri atti emanati in base ad esso.