02 giugno 2009

CONCESSIONE IN HOUSE PROVIDING

Se nel corso della durata di un rapporto di concessione sorto per affidamento diretto muta la compagine sociale dell’affidatario che era totalmente in mano pubblica (con l’ingresso anche minoritario di privati) ciò comporta vulnerazione dei principi sanciti dal Trattato in materia di concorrenza. Se ne ricava che, oltre a dover sussistere nel momento genetico del rapporto, la proprietà pubblica della totalità del capitale sociale non solo deve permanere per tutta la durata del rapporto ma deve anche essere garantita da appositi e stabili strumenti giuridici, quali il divieto di cedibilità delle azioni posto ad opera dello statuto.
Di nuovo, i Giudici del Consiglio di Stato hanno ribadito come l’elemento costitutivo dell’in house providing, oltre alla sussistenza del controllo analogo e della attività svolta essenzialmente per l’ente o gli enti partecipanti, sia dato dal capitale completamente pubblico.
La decisione, in estrema sintesi, rammenta come detto carattere pubblico totalitario della partecipazione, comprensibilmente, non debba e non possa venir meno, se non a pena di decadenza dall’affidamento diretto che la Società in house aveva inizialmente ricevuto dall’amministrazione al momento della sua costituzione; e tale perdita non deve avvenire nemmeno in futuro, con garanzia sul punto data dal ricorso ad idonei istituti (incedibilità delle quote, etc.). Consiglio di Stato Sezione V - Sentenza 3 febbraio 2009, n. 591