13 aprile 2009

TERRE E ROCCE DA SCAVO

Conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208
Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente(G.U. n. 49 del 28 febbraio 2009)
Con l’art. 8-ter è ulteriormente modificata la disciplina delle terre e rocce da scavo di cui all’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 recentemente modificato dalla L. 2/2009.

Art. 8-ter. Modifiche all’articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione della pietra.

1. All’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7 -bis . Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essereutilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:
a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

7-ter. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall’estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un’operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell’Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente derivanti dall’utilizzo della sostanza o dell’oggetto».