CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE
Con la Determinazione n.1 del 12 gennaio 2010, l’Autorità ha fornito un quadro riepilogativo sugli aspetti interpretativi ed applicativi relativi alle cause di esclusione dalle gare.
L’Autorità ritiene che:
- la valutazione dei requisiti di ordine generale previsti all'art.38 del codice dei contratti pubblici debba avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate nella presente determinazione, al fine di garantire i principi di trasparenza e corretta competitività;
- le stazioni appaltanti trasmettono all'Autorità, dandone contestuale informazione all'operatore economico, le comunicazioni relative alle cause di esclusione, secondo quanto previsto nelle determinazioni n.1/2005 e n.1/2008 ed utilizzando i moduli ad esse allegati, opportunamente adattati, nelle more del completamento dell'informatizzazione dei processi;
- l'iscrizione nel casellario informatico dell'annotazione nei confronti dell'operatore economico escluso per aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara ai sensi della lettera h) dell'articolo 38, è effettuata dall'Autorità previo contraddittorio con le parti interessate e secondo quanto previsto nell'allegato alla presente determinazione.
L’Autorità, al fine di fronteggiare l’automatismo che comporta l’annotazione nel casellario e l’attivazione di effetti sanzionatori su semplice valutazione della stazione appaltante, ha riconosciuto l’esigenza di procedere ad un contraddittorio tra P.A. ed impresa prima di deliberare l’eventuale iscrizione al casellario a seguito di segnalazioni dovute a presunte false dichiarazioni inerenti la documentazione di gara (art. 38, comma 1, lett h del Codice Contratti). In particolare l’Autorità, anche alla luce delle ripetute pronunce della giurisprudenza, ritiene che “un’applicazione automatica della sanzione interdittiva annuale, sembra difficilmente compatibile” con i principi generali del diritto. Va quindi assicurato “un contraddittorio preventivo all’annotazione del casellario informatico” disciplinato sulla base di quanto previsto da un allegato alla stessa Determinazione.
In merito alla regolarità contributiva, l’Autorità riconosce la validità trimestrale al D.U.R.C.
L’Autorità ritiene che, anche in un'ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, nel settore degli appalti pubblici, alla certificazione vada riconosciuta una validità trimestrale al pari di quanto disposto dall'articolo 39-septies del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51) con espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce SEZ. III - sentenza 16 ottobre 2009 n. 2304).
In merito al distinto profilo dell'obbligo di iscrizione alla cassa edile per le imprese che eseguono lavori pubblici pur applicando contratti collettivi di lavoro differenti, può ritenersi che la certificazione vada in tal caso rilasciata dall'INPS e dall'INAIL, spettando il rilascio del D.U.R.C. alla Cassa edile solo per le imprese inquadrate nel settore dell'edilizia (cfr. interpello Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 56 del 23 dicembre 2008).
L'attestazione di regolarità contributiva è richiesta anche nelle procedure di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, ad esclusione dell'ipotesi di amministrazione diretta ex articolo 125, comma 3, del Codice (cfr. interpello n.10/2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali).
Sulla controversa questione relativa all’obbligo di iscrizione alle casse edili per imprese che svolgono lavori pubblici, ma applicano contratti di lavoro diversi da quello dell’edilizia, la Determinazione precisa che la certificazione deve essere rilasciata dall’INPS e dall’INAIL.
L’esclusione per irregolarità fiscali trova una limitazione nel caso in cui l’impresa si sia avvalsa di ricorsi giurisdizionali o amministrativi o abbia usufruito d condono fiscale, previdenziale o abbia ottenuto una rateizzazione del debito, a condizione che l’impresa provi tale situazione entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda o dell’offerta.
L’eventuale violazione degli obblighi fiscali perde comunque efficacia ostativa alla partecipazione alle gare nel momento in cui l’impresa regolarizzi completamente la propria posizione.
In relazione all’ipotesi relative a sentenze di condanna che incidono sulla moralità professionale, l’Autorità sottolinea come essa vada riferita, non solo alle competenza professionali, ma alla condotta ed alla gestione di tutta l’attività professionale. La valutazione sull’incidenza non dovrà essere astratta, ma dovrà tener conto delle peculiarità del caso concreto, del peso specifico dei reati e della prestazione che l’impresa dovrà espletare se risulterà aggiudicataria. La valutazione negativa resta preclusa alla stazione appaltante nei casi di riabilitazione (art. 178 c.p.) e di estinzione del reato (art. 445, comma 2, c.p.p. e art. 460, comma 5, c.p.p.). La limitazione si protrae per il triennio successivo alla cessazione della carica del condannato. L’operatore economico, tuttavia, potrà interrompere il nesso di identificazione con il soggetto condannato (direttore tecnico, socio, amministratore) dimostrando di averlo estromesso dall’incarico e di essersi completamente dissociato dalla condotta sanzionata penalmente (licenziamento, assenza di collaborazioni in corso, avvio di azione risarcitoria, denuncia penale).
L’Autorità ritiene che:
- la valutazione dei requisiti di ordine generale previsti all'art.38 del codice dei contratti pubblici debba avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate nella presente determinazione, al fine di garantire i principi di trasparenza e corretta competitività;
- le stazioni appaltanti trasmettono all'Autorità, dandone contestuale informazione all'operatore economico, le comunicazioni relative alle cause di esclusione, secondo quanto previsto nelle determinazioni n.1/2005 e n.1/2008 ed utilizzando i moduli ad esse allegati, opportunamente adattati, nelle more del completamento dell'informatizzazione dei processi;
- l'iscrizione nel casellario informatico dell'annotazione nei confronti dell'operatore economico escluso per aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara ai sensi della lettera h) dell'articolo 38, è effettuata dall'Autorità previo contraddittorio con le parti interessate e secondo quanto previsto nell'allegato alla presente determinazione.
L’Autorità, al fine di fronteggiare l’automatismo che comporta l’annotazione nel casellario e l’attivazione di effetti sanzionatori su semplice valutazione della stazione appaltante, ha riconosciuto l’esigenza di procedere ad un contraddittorio tra P.A. ed impresa prima di deliberare l’eventuale iscrizione al casellario a seguito di segnalazioni dovute a presunte false dichiarazioni inerenti la documentazione di gara (art. 38, comma 1, lett h del Codice Contratti). In particolare l’Autorità, anche alla luce delle ripetute pronunce della giurisprudenza, ritiene che “un’applicazione automatica della sanzione interdittiva annuale, sembra difficilmente compatibile” con i principi generali del diritto. Va quindi assicurato “un contraddittorio preventivo all’annotazione del casellario informatico” disciplinato sulla base di quanto previsto da un allegato alla stessa Determinazione.
In merito alla regolarità contributiva, l’Autorità riconosce la validità trimestrale al D.U.R.C.
L’Autorità ritiene che, anche in un'ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, nel settore degli appalti pubblici, alla certificazione vada riconosciuta una validità trimestrale al pari di quanto disposto dall'articolo 39-septies del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51) con espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce SEZ. III - sentenza 16 ottobre 2009 n. 2304).
In merito al distinto profilo dell'obbligo di iscrizione alla cassa edile per le imprese che eseguono lavori pubblici pur applicando contratti collettivi di lavoro differenti, può ritenersi che la certificazione vada in tal caso rilasciata dall'INPS e dall'INAIL, spettando il rilascio del D.U.R.C. alla Cassa edile solo per le imprese inquadrate nel settore dell'edilizia (cfr. interpello Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 56 del 23 dicembre 2008).
L'attestazione di regolarità contributiva è richiesta anche nelle procedure di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, ad esclusione dell'ipotesi di amministrazione diretta ex articolo 125, comma 3, del Codice (cfr. interpello n.10/2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali).
Sulla controversa questione relativa all’obbligo di iscrizione alle casse edili per imprese che svolgono lavori pubblici, ma applicano contratti di lavoro diversi da quello dell’edilizia, la Determinazione precisa che la certificazione deve essere rilasciata dall’INPS e dall’INAIL.
L’esclusione per irregolarità fiscali trova una limitazione nel caso in cui l’impresa si sia avvalsa di ricorsi giurisdizionali o amministrativi o abbia usufruito d condono fiscale, previdenziale o abbia ottenuto una rateizzazione del debito, a condizione che l’impresa provi tale situazione entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda o dell’offerta.
L’eventuale violazione degli obblighi fiscali perde comunque efficacia ostativa alla partecipazione alle gare nel momento in cui l’impresa regolarizzi completamente la propria posizione.
In relazione all’ipotesi relative a sentenze di condanna che incidono sulla moralità professionale, l’Autorità sottolinea come essa vada riferita, non solo alle competenza professionali, ma alla condotta ed alla gestione di tutta l’attività professionale. La valutazione sull’incidenza non dovrà essere astratta, ma dovrà tener conto delle peculiarità del caso concreto, del peso specifico dei reati e della prestazione che l’impresa dovrà espletare se risulterà aggiudicataria. La valutazione negativa resta preclusa alla stazione appaltante nei casi di riabilitazione (art. 178 c.p.) e di estinzione del reato (art. 445, comma 2, c.p.p. e art. 460, comma 5, c.p.p.). La limitazione si protrae per il triennio successivo alla cessazione della carica del condannato. L’operatore economico, tuttavia, potrà interrompere il nesso di identificazione con il soggetto condannato (direttore tecnico, socio, amministratore) dimostrando di averlo estromesso dall’incarico e di essersi completamente dissociato dalla condotta sanzionata penalmente (licenziamento, assenza di collaborazioni in corso, avvio di azione risarcitoria, denuncia penale).
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