28 febbraio 2010

AMMESSA L’ATI ANCHE PER IL GENERAL CONTRACTOR

Gli artt. 186, c. 2 e 191, c. 9 del D.Lgs. n. 163/2006, nella parte in cui non consentono l'associazione di imprese aventi da sole classifiche di qualificazione insufficienti per la partecipazione ad una determinata gara richiedente classifica superiore contrastano con gli articoli 47 e 48 della direttiva 2004/18/CE, che stabiliscono espressamente la possibilità per i soggetti riuniti in ATI di concorrere ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnico, economico-finanziari necessari per la partecipazione alla gara, e vanno dunque disapplicati.
A queste conclusioni è pervenuto il Tar Lazio (Sez. III, 2/10/2007 n. 9630) pronunciandosi su un appalto dell’Anas nel quale, in sede di prequalifica, la relativa Commissione aveva deciso di escludere dalla gara un’ATI i cui soggetti costitutari avendo prodotto il certificato di contraente generale qualificato per la I anziché per la II classifica. (TAR LAZIO, sez. III, 2/10/2007 n. 9630)