PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Legge 24 febbraio 2012 , n. 14
Conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011 , n. 216
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(G.U. n. 48 del 27 febbraio 2012)
Conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011 , n. 216
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(G.U. n. 48 del 27 febbraio 2012)
Art. 11. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
Comma
5. Fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31 marzo 2012, le funzioni e i
compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello
Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli
altri uffici di Anas s.p.a.. In caso di mancata adozione dello statuto e del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma
5, settimo periodo entro il predetto termine, l'Agenzia è soppressa e le
attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° aprile 2012, che rimane
titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e
strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie
autostradali di cui al medesimo comma 5.
Comma
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo, all'articolo
36, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "A
decorrere dalla data di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti:
"Entro la data del 31 luglio 2012".
Comma
6-bis. Il decreto di cui all’articolo 23, comma 7, quarto periodo, del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione e promozione
del territorio indicanti siti d’interesse turistico e culturale, è adottato
entro il 31 marzo 2012 di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il
turismo e lo sport.
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