08 maggio 2012

GESTIONE DEL CONTRATTO STIPULATO CON IL CONTRAENTE GENERALE


In relazione all’esecuzione di lavori su strade statali da parte di ANAS, l’AVCP è intervenuta con due deliberazioni in merito alla gestione dei contratti stipulati con il Contraente generale con particolare riferimento alle varianti ed alle riserve.
Le deliberazioni sono:
Con riferimento alle criticità registratesi in corso d’opera, ed, in particolare al problema delle interferenze, si osserva che, con i richiamati D.lgs. n. 190/2002 e 189/2005 (quest’ultimo, successivo all’appalto dell’intervento oggetto di ispezione, ha reso più puntuali le disposizioni), recepiti nel D.lgs. n. 163/2006, sono state fornite prescrizioni finalizzate ad evitare le criticità connesse alle interferenze con opere esistenti o in corso di realizzazione.
All’attualità, l’art. 170 del Codice, dispone che il soggetto aggiudicatore rimetta agli enti gestori delle interferenze già note e prevedibili il progetto preliminare, ponendo in capo a questi l’obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate e di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo delle opere pertinenti, nonché di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza.
E’, inoltre, obbligo per i gestori di servizi pubblici e di infrastrutture destinate al pubblico servizio rispettare il programma di risoluzione delle interferenze (che deve corredare il progetto definitivo), nonché di risarcire i danni subiti dal soggetto aggiudicatore, nel caso di mancato rispetto del programma o di mancata segnalazione delle interferenze.
L’art. 172 stabilisce puntualmente gli oneri dei gestori delle interferenze, sia in termini di collaborazione da fornire che di tempi nei quali la stessa deve essere espletata, tempi comunque rispettosi del programma approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo.  
Per quanto attiene alle problematiche di ordine archeologico, con riferimento a quanto verificatosi nel Megalotto 2, si rileva come le indagini disposte dalla competente Soprintendenza siano state ripetutamente modificate e adeguate in corso d’opera, sia in relazione alle risultanze delle indagini e dei ritrovamenti effettuati, sia per effetto delle valutazioni e conseguenti indicazioni dei soggetti preposti; se è certamente importante assicurare la tutela di eventuali testimonianze archeologiche, non può non porsi in rilievo come gli oneri economici derivanti da una definizione e attuazione delle indagini in corso d’opera siano stati rilevanti. 
Anche per le criticità riconducibili a tale circostanza, si ritiene che un puntuale svolgimento preventivo delle indagini, nei termini attualmente previsti dagli art. 95 e 96 del D.lgs. n.163/2006, dovrebbe evitare in larga parte i maggiori oneri verificatisi nel caso oggetto di ispezione.
Per quanto attiene alle problematiche di ordine geologico, in particolare a comportamenti del terreno attraversato dalle numerose gallerie non del tutto rispondenti a quanto ipotizzato in sede progettuale, queste hanno comportato maggiori oneri sia in relazione alla necessità di introdurre varianti, sia in relazione a richieste risarcitorie del Contraente generale per i maggiori oneri conseguenti all’anomalo andamento del cantiere.

Relativamente alle modifiche introdotte successivamente alla gara, si osserva che il Capitolato speciale di affidamento (art. 6) precisa, con riferimento alla redazione del progetto esecutivo, che “resteranno a totale carico del contraente generale tutte le varianti necessarie ad emendare i vizi o ad integrare le omissioni o le carenze del progetto definitivo, così come verificato ed eventualmente modificato dal contraente generale in sede di gara”; la disposizione esclude, pertanto che il contraente generale possa avvalersi di eventuali errori o omissioni del progetto, non solo riconducibili a quello esecutivo dallo stesso redatto, ma anche a quello definitivo posto in gara.
Al riguardo, si ritiene che la complessità e vastità dell’intervento nonché la specificità di talune opere, quali le gallerie, possano effettivamente comportare la necessità di modifiche agli interventi previsti in sede di progetto, senza che ciò costituisca una evidente omissione progettuale; ciò con particolare riferimento alle indagini geologiche effettuate per la redazione del progetto.
La questione relativa al contenzioso sviluppatosi in corso d’opera appare meritevole di particolare attenzione, sia in relazione alla valutazione dell’effettivo impatto che le circostanze verificatesi possono aver determinato sull’esecuzione dei lavori, sia in relazione all’ammissibilità, in generale, di talune riserve nel caso di affidamento a contraente generale.

Si riscontra, al riguardo, come le modalità con cui sono state avanzate ed esaminate le riserve, siano state sostanzialmente simili a quelle di un appalto ordinario; l’affidamento a contraente generale dovrebbe presupporre, invece, valutazioni particolari, stante la più ampia libertà e responsabilità organizzativa posta in capo al soggetto affidatario rispetto a quella di un appalto tradizionale, in quanto oggetto dell’affidamento è la “realizzazione con qualsiasi mezzo dell’opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l’ultimazione dei lavori” (art. 9 del D.lgs. 190/2002 vigente all’epoca dell’appalto e così ripreso dall’art. 176 del D.lgs. n. 163/2006).
E’ rimesso, pertanto, al contraente generale un obbligo di risultato; ha, tra l’altro, il compito di redigere il progetto esecutivo, verificando il definitivo redatto dal committente, redigere le eventuali varianti che si dovessero rendere necessarie in corso d’opera e curare direttamente rapporti con enti terzi, quali i gestori delle interferenze.  
Si ritiene, comunque, che le particolari condizioni che connotano il contratto di contraente generale, richiedendo allo stesso di porre in atto misure adeguate per superare le criticità che si evidenziano in corso d’opera, presuppongono che lo stesso, in relazione alle medesime criticità, possa adeguatamente riorganizzare le proprie attività di cantiere, nell’ambito del vasto intervento, evitando, per quanto possibile la diseconomica utilizzazione di manodopera e mezzi. In sostanza, i maggiori oneri dovrebbero derivare esclusivamente da circostanze del tutto imprevedibili, tali da non consentire una riprogrammazione delle attività contestuale alle stesse, ed il calcolo degli stessi dovrebbe essere limitato ai tempi strettamente necessari a consentire l’attivazione di adeguati correttivi nell’impiego delle risorse e non all’intera durata dell’impedimento.
Inoltre, è evidente come debbano essere evitate valutazioni del tutto teoriche, sulla base di dati tabellari circa l’impiego della manodopera e mezzi nelle lavorazioni che costituiscono l’intervento.
Appare necessario, pertanto:
·         il riferimento a dati concreti e documentati circa le risorse effettivamente impiegate dal contraente generale nelle lavorazioni oggetto delle riserve;
·         un attento controllo, da parte della direzione lavori e dell’alta sorveglianza, relativamente alla stretta attinenza tra circostanze imprevedibili verificatesi in corso d’opera e gli impedimenti lamentati;
·         una verifica dell’adeguatezza e tempestività delle misure intraprese dal contraente generale, al fine di superare le circostanze impeditive o dirottare manodopera e mezzi più proficuamente su altre lavorazioni.
E’ evidente il rischio, in assenza di tali controlli e verifiche, di imputazione al committente di oneri puramente teorici o connessi ad eventuali diseconomicità derivanti da carenze organizzative del contraente generale, che impediscono allo stesso di raggiungere la produttività programmata.
Per quanto attiene alla fase di esecuzione degli interventi, rilevato come le richieste risarcitorie avanzate dal contraente generale siano collegate principalmente alla ridotta produttività, invita l’ANAS e, tramite questa, i soggetti coinvolti nella definizione del contenzioso (Direttore dei lavori, Responsabile del procedimento, Collaudatori, Componenti di commissioni ex art. 240 del D.lgs. n.163/2006) ad adottare, nell’esame delle riserve, opportune cautele che evitino il rischio di imputazione al committente di oneri puramente teorici o riconducibili a carenze organizzative dello stesso contraente generale; in particolare invita a circoscrivere adeguatamente l’accoglimento delle richieste risarcitorie a casi eccezionali, limitatamente alle misure e ai tempi strettamente necessari alla riorganizzazione dell’attività da parte dell’appaltatore e ai costi dallo stesso effettivamente sostenuti e documentati.

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29 febbraio 2012

PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI


Legge 24 febbraio 2012 , n. 14
Conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011 , n. 216
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(G.U. n. 48 del 27 febbraio 2012)
Art. 11. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

Comma 5. Fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31 marzo 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a.. In caso di mancata adozione dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo entro il predetto termine, l'Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° aprile 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.
Comma 6. Fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo, all'articolo 36, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "A decorrere dalla data di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Entro la data del 31 luglio 2012".
Comma 6-bis. Il decreto di cui all’articolo 23, comma 7, quarto periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d’interesse turistico e culturale, è adottato entro il 31 marzo 2012 di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

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22 gennaio 2012

CESSIONE PARTECIPAZIONI ANAS

Con l’Art. 36 della Legge 15 luglio 2011, n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” (G.U. n. 164 del 16 luglio 2011) sono state dettate disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A., poi modificate per la parte relativa alle partecipazioni detenute da ANAS anche in società regionali dall’art.20 della Legge 183/2011 e dall’art.22 della Legge 214/2011.

Art. 20. Cessione di partecipazioni ANAS S.p.a.
«7. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ANAS S.p.a. trasferisce a Fintecna S.p.a. al valore netto contabile risultante al momento della cessione tutte le partecipazioni detenute da ANAS S.p.a. anche in società regionali; la cessione è esente da imposte dirette, indirette e da tasse».

Art. 22. Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici
9-bis. Il comma 7 dell’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dai seguenti:
“7. Entro il 31 marzo 2012, la società ANAS Spa trasferisce alla società Fintecna Spa tutte le partecipazioni detenute da ANAS Spa in società co-concedenti; la cessione è esente da imposte dirette e indirette e da tasse.
7-bis. La cessione di cui al comma 7 è realizzata dalle società Fintecna Spa e ANAS Spa al valore netto contabile risultante al momento della cessione ovvero, qualora Fintecna Spa lo richieda, al valore risultante da una perizia effettuata da un collegio di tre esperti, due dei quali nominati rispettivamente dalle due società e il terzo, in qualità di presidente, congiuntamente dalle stesse, con oneri a carico della società richiedente“.

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14 gennaio 2012

AGENZIA PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI

Decreto-legge 29 dicembre 2011 , n. 216
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (mille proroghe 2011)
(G.U. n. 303 del 29 dicembre 2011)

Art. 11. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
..................
5. Fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31 marzo 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a.. In caso di mancata adozione dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo entro il predetto termine, l'Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° aprile 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, all'articolo 36, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "A decorrere dalla data di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Entro la data del 31 marzo 2012".

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21 dicembre 2011

RIORDINO DELL'ANAS


La Legge 15 luglio 2011, n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” pubblicata sulla G.U. n. 164 del  16 luglio 2011, all’art. 36 detta le disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con sede in Roma, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. Il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'Agenzia è esercitato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attività di cui al comma 2, il potere di indirizzo e di controllo è esercitato, quanto ai profili finanziari, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'incarico di direttore generale, nonché quello di componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni.
2. L'Agenzia, anche avvalendosi di Anas s.p.a., svolge i seguenti compiti e attività ferme restando le competenze e le procedure previste a legislazione vigente per l'approvazione di contratti di programma nonché di atti convenzionali e di regolazione tariffaria nel settore autostradale e nei limiti delle risorse disponibili agli specifici scopi:
a) proposta di programmazione della costruzione di nuove strade statali, della costruzione di nuove autostrade, in concessione ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonché, subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale società della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata;
b) quale amministrazione concedente:
1) selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione;
2) vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e il controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio è dato in concessione;
3) in alternativa a quanto previsto al numero 1), affidamento diretto ad Anas s.p.a., alla condizione di cui alla lettera a), delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove autostrade, con convenzione da approvarsi con decreto del Ministro dell'infrastruttura e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
4) si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a, Autostrade del Molise s.p.a, Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale;
c) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale ed autostradale di interesse nazionale, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità;
d) proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali;
f) attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; adozione i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercizio, per le strade statali ed autostrade ad essa affidate, dei diritti ed dei poteri attribuiti all'ente proprietario;
g) effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;
h) effettuazione, a pagamento, di consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a. provvede, nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, esclusivamente a:
a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, anche per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere a) e b) incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo, nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
c) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali;
d) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 23 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Agenzia subentra ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data. A decorrere dalla medesima data in tutti gli atti convenzionali con le società regionali, nonché con i concessionari di cui al comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad Anas s.p.a., quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1.
5. Relativamente alle attività e ai compiti di cui al comma 2, l'Agenzia esercita ogni competenza già attribuita in materia all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad altri uffici di Anas s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il personale degli uffici soppressi con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trasferito all'Agenzia, per formarne il relativo ruolo organico. ....................(omissis)
6. Entro il 31 dicembre 2011 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas s.p.a. predispongono lo schema di convenzione che, successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia di cui al comma 1 sottoscrive con Anas s.p.a. in funzione delle modificazioni conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ANAS S.p.a. trasferisce a Fintecna S.p.a. al valore netto contabile risultante al momento della cessione tutte le partecipazioni detenute da ANAS S.p.a. anche in società regionali; la cessione è esente da imposte dirette, indirette e da tasse.
(comma così sostituito dall'articolo 20 della legge n. 183 del 2011)
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dallo statuto di Anas s.p.a., nonché dalle disposizioni in materia contenute nel codice civile, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla nomina di un amministratore unico della suddetta società, al quale sono conferiti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse tutte le attività occorrenti per la individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di Anas s.p.a. che confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia di cui al comma 1. Il consiglio di amministrazione di Anas S.p.A. in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto decade con effetto dalla data di adozione del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La revoca disposta ai sensi del presente comma integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.
9. L'amministratore unico provvede altresì alla riorganizzazione delle residue risorse di Anas s.p.a. nonché alla predisposizione del nuovo statuto della società che, entro il 1° gennaio 2012, è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto, viene convocata l'assemblea di Anas s.p.a. per la ricostituzione del consiglio di amministrazione. Il nuovo statuto di Anas s.p.a. prevede i requisiti necessari per stabilire forme di controllo analogo del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla società, al fine di assicurare la funzione di organo in house dell'amministrazione.
10. L'articolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
10-bis. Il comma 12 dell’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
"12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato".

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