29 dicembre 2005

Frazionamento e accorpamento di opere da appaltare

Autorita' per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
Determinazione n. 5/2005 del 9 giugno2005
a) l’esecuzione di un’opera può essere frazionata solo se i lavori oggetto di ciascun appalto sono comunque immediatamente fruibili per gli scopi e le funzioni che l’opera deve assolvere;
b) la scelta di frazionare gli appalti, derivante da una corretta pianificazione degli interventi e supportata da una certificazione della funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto, può essere fatta unicamente nei casi in cui le “parti” di un intervento, singolarmente considerate, evidenzino autonoma funzionalità e una propria utilità correlata all’interesse pubblico, indipendentemente dalla realizzazione dell’opera complessiva.
c) in merito alla scelta di accorpare in un’unica procedura ad evidenza pubblica più appalti di lavori, deve essere fornita chiara e completa dimostrazione dei benefici derivanti da detta scelta, a confronto con le altre soluzioni industriali possibili, in un’ottica di efficienza, economicità e coerenza con gli obiettivi da raggiungere e nel rispetto dei principi di trasparenza e di massima partecipazione alle gare.