L' Amministrazione aggiudicatrice
Per la definizione di “amministrazione aggiudicatrice” si veda l’art. 1 punto 9 della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento e del Consiglio per i settori classici e l’art. 2 della Direttiva 2004/17/CE del Parlamento e del Consiglio (procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali) per i settori speciali.
I contratti conclusi dalle amministrazioni aggiudicatrici rappresentano dei negozi giuridici rilevanti ai fini della corretta attuazione delle libertà fondamentali sancite dal Trattato istitutivo delle Comunità europee e in particolare della libertà di circolazione delle merci (art. 28 e seguenti), di stabilimento (art. 43 e seguenti) e di prestazione dei servizi (art. 49 e seguenti).
Le norme mirano a sancire la parità di trattamento tra beni e imprese dei diversi Stati membri dell’Unione Europea e da esse derivano una serie di obblighi negativi di non discriminazione a carico delle amministrazioni pubbliche nel momento in cui esse mettono in concorrenza un appalto di forniture, servizi o lavori.
I contratti conclusi dalle amministrazioni aggiudicatrici rappresentano dei negozi giuridici rilevanti ai fini della corretta attuazione delle libertà fondamentali sancite dal Trattato istitutivo delle Comunità europee e in particolare della libertà di circolazione delle merci (art. 28 e seguenti), di stabilimento (art. 43 e seguenti) e di prestazione dei servizi (art. 49 e seguenti).
Le norme mirano a sancire la parità di trattamento tra beni e imprese dei diversi Stati membri dell’Unione Europea e da esse derivano una serie di obblighi negativi di non discriminazione a carico delle amministrazioni pubbliche nel momento in cui esse mettono in concorrenza un appalto di forniture, servizi o lavori.
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