22 giugno 2006

Applicazione minimi tarriffari negli appalti di progettazione

Con la sentenza n. 2445 del 2.5.2006 la VI sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto che, nell'ambito di una gara pubblica per l'affidamento di servizi di architettura ed ingegneria, le prestazioni accessorie, vale a dire le prestazioni professionali non previste dalle vigenti tariffe, non sono soggette al limite di ribasso del 20% previsto dalla legge per le prestazioni regolamentate dalla tariffa professionale.
A parere della Corte infatti l'offerta deve essere comunque considerata nel suo insieme, ed il minimo inderogabile si riferisce alle sole prestazioni previste dalle vigenti tariffe professionali, che non possono essere ribassate più del 20%. Nella concreta fattispecie presa in esame, concernente l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione dell’edificio sede della Camera di Commercio di Firenze, è stato dunque ritenuto ammissibile, con riferimento, si ribadisce, alle sole prestazioni accessorie, un ribasso del 100%. Si segnala peraltro che l’ammissibilità di un ribasso del 100% per le prestazioni accessorie era stata già riconosciuta dal Consiglio di Stato in analoga fattispecie, in presenza di un bando di gara che non prevedeva alcun limite di ribasso per le prestazioni accessorie (Cons. Stato, sez. V, n. 5893/2005). La Corte ha ritenuto che:
- il ribasso del 100% sulle prestazioni accessorie non integra una offerta nulla per l’esistenza di una prestazione gratuita, in quanto, come illustrato in precedenza, l’offerta deve essere valutata nel suo complesso senza una necessaria previsione di un determinato corrispettivo per ogni singola prestazione;
- non è stato fornito alcun concreto elemento per ritenere l’offerta dell’aggiudicataria come anomala, non potendo il giudizio di anomalia derivare automaticamente da un ribasso del 100 % per le prestazione accessorie, ritenuto ammissibile;
- il bando di gara non è illegittimo per aver consentito il ribasso del 100% sulle prestazioni accessorie, in quanto tali prestazioni riguardavano tutte attività non previste dalle vigenti tariffe ai sensi dell’art. 50 del DPR n. 554/99 e non soggette a minimi tariffari con la conseguente ammissibilità della mancata fissazione nelle regole della gara di un limite al ribasso;
- anche l’attività (eventuale) di consulenza giuridica, non soggetta a minimi tariffari, può costituire una prestazione accessoria rispetto a quella principale costituita da prestazioni ingegneristiche e di architetto.