25 novembre 2006

LA CONFERENZA DEI SERVIZI

Le recenti sentenze del TAR per la Toscana (n. 4274 del 12 ottobre 2006 e n. 4565 del 20 ottobre 2006) contengono alcune affermazioni da tenere presenti in merito all’istituto della Conferenza dei Servizi (CdS).
Come noto, occorre distinguere tra la CdS istruttoria, convocata ai sensi dell’articolo 14, comma 1 della Legge n. 241/1990 “qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo” e quella decisoria che, ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della Legge n. 241/1990, “è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta. La Conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate”.
Connotazioni tipiche della CdS:
1 – costituisce un modello procedimentale di cui una delle funzioni principali è proprio quella di coordinamento ed organizzazione di fini pubblici e, nello stesso tempo, risponde al canone costituzionale del buon andamento della P.A., attribuendo dignità di criteri normativi ai concetti di economicità, semplicità, celerità ed efficacia della sua attività;
2 - l’imputazione degli atti esoprocedimentali adottati all’esito della conferenza compete alle singole amministrazioni allo scopo competenti in base alla normativa di settore (Consiglio di Stato, sez.VI, 29/1/2002 n. 491);
3 – non costituisce un ufficio speciale o straordinario della P.A., autonomo rispetto ai soggetti che vi partecipano, anche se riverbera i suoi effetti sull’atto finale (Consiglio di Stato, sez.IV 9/7/1999 n. 1193);
4 – non assurge alla dignità di organo ad hoc, né acquista soggettività giuridica autonoma, essendo solo uno strumento procedimentale di coordinamento di Amministrazioni che restano diverse tra loro e mantengono la rispettiva autonomia soggettiva (Consiglio di Stato, sez. IV, 14/6/2001 n. 3169);
5 – si pone come momento di confluenza delle volontà delle singole Amministrazioni , il cui coagulo è rappresentato dal verbale della conferenza che deve trovare esatta corrispondenza nel contenuto del provvedimento finale;
6 – il suo espletamento non è rigidamente formalizzato e le sue conclusioni sono soltanto uno degli elementi che l’Amministrazione procedente deve valutare (Consiglio di Stato, sez.IV 6/10/2001 n. 5296);
7 – la determinazione di conclusione del procedimento deve essere assunta sulla base della maggioranza delle posizioni espresse (Corte Costituzionale, punto 30 della sentenza 26 giugno 2001 n. 206);
8 – le prescrizioni contenute nel verbale della CdS non assurgono al rango di determinazioni idonee a pregiudicare la posizione giuridica dei soggetti interessati; in particolare il verbale non può contenere imposizioni di facere da eseguire immediatamente o entro un tempo determinato con minaccia di esecuzione in danno del soggetto attuatore dell’intervento;
9 – alla decisione conclusiva della CdS deve fare comunque seguito l’adozione di un provvedimento conclusivo dell’iter istruttorio procedimentale, coerente con la predetta decisione, assunto dall’Amministrazione procedente avente la veste di atto adottato da un organo monocratico dell’amministrazione stessa (Tar Toscana, sez. II, 20/10/2006 n. 4565);
10 – l’imposizione di prescrizioni può trovare la sua sede legittima soltanto all’interno dell’atto di approvazione che ha natura provvedimentale ed è emanato da un organo amministrativo dotato dei necessari poteri ad adottare i rimedi valutati in sede istruttoria.