05 novembre 2006

TARIFFE QUALE BASE DI RIFERIMENTO

L’articolo pubblicato da Il Sole-24 Ore del 31 ottobre 2006 sulla Ordinanza n. 352 del 30 ottobre 2006 della Corte Costituzionale, rischia di creare confusione anziché chiarezza. Titola infatti l’articolista: “La Corte Costituzionale sulla legittimità dei minimi previsti dalla legge 166/02. Lavori pubblici, tariffe valide. La pronuncia dà ragione alle tesi di ingegneri e architetti”.
Detto così, mentre diverse sono le prese di posizione di architetti, ingegneri, Oice, sulla valenza dell’art.2 della Legge 4 agosto 2006 n. 248 di conversione del D.L. n.223 del 4 luglio 2006 (Bersani – Visco), può rendere dubbia l’applicazione dell’abrogazione dei minimi tariffari.
A tale scopo è opportuno rilevare che:
1 – l’Ordinanza della Corte Costituzionale è relativa ad un giudizio di legittimità dell’art.17, comma 12 ter, della legge 109/94, aggiunto dall’art. 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002 n.166;
2 – l’Ordinanza dice espressamente che “ l’art.2 comma 1 di detta legge (n.248/06), di conversione del decreto legge 4 luglio 2006 n.223, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l’obbligatorietà delle tariffe professionali, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legge e dunque non interferisce con la questione in esame. Dunque l’Ordinanza 352 non cambia nulla rispetto alla L.248/06.
Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.