26 agosto 2006

NORME TRANSITORIE fino al nuovo Regolamento (art. 253 del Codice)

Per effetto dell’art. 253, commi 9, 18, 20, 22, fino all’entrata in vigore del nuovo Regolamento:
- per i lavori in economia (art. 253 comma 22 a) si applicano gli articoli da 142 a 148 del DPR 554/99;
- per le forniture di beni e servizi in economia (art. 253 comma 22 b) si applicano il DPR 384/01 e i provvedimenti emessi dalle Amministrazioni in esecuzione dell’art. 2 del DPR 384/01;
- per i raggruppamenti temporanei, ai fini dell’art. 37, i requisiti che devono possedere mandataria e mandanti sono quelli previsti dal DPR 554/99 e DPR 34/00;
- per la verifica preventiva dell’interesse archeologico in sede di progetto preliminare, in relazione all’art. 95 comma 1, si applica l’art. 18 del DPR 554/99; l’art. 95 non si applica alle opere per le quali al 25/6/05 è già intervenuta l’approvazione del progetto preliminare;
- la verifica della progettazione, in relazione all’art. 112 comma 5, può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti. Gli incarichi di verifica di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.