25 agosto 2006

NORME TRANSITORIE fino al 31.1.2007 (art. 253 del Codice)

Per effetto dell’art. 253, commi 1, 1-bis, 1-ter, come introdotti dalla Legge 228/06 (emendamento Di Pietro) entrata in vigore il 12 luglio 2006, è differita al 1° febbraio 2007 l’entrata in vigore dei seguenti articoli per alcune fattispecie di contratti pubblici:
- per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture dei settori ordinari e speciali:
art. 33 (centrali di committenza)
art. 49 comma 10 (relativo all’avvalimento)
art. 58 (dialogo competitivo)
art. 59 (accordi quadro)
- per i contratti di lavori, di qualsiasi importo nei settori ordinari:
art. 3 comma 7 (definizione di appalto pubblico di lavori)
art. 53 commi 2 e 3 (appalto integrato)
art. 56 (procedura negoziata previo bando di gara)
art. 57 (procedura negoziata senza previo bando di gara)
Ai sensi dell’art. 1-octies, comma 2 della Legge 228/06, le fattispecie sopra indicate sono regolate dalle disposizioni elencate nell’art. 256 comma 1 del Codice, cioè dalle norme previgenti di cui è stabilita l’abrogazione).
Ne consegue che, fino al 31 gennaio 2007:
- per la trattativa privata (procedura negoziata) relativa ai lavori di qualsiasi importo nei settori ordinari continua ad applicarsi l’art. 24 della L. 109/94 e art. 78 del Regolamento;
- per l’appalto integrato si applicano l’art. 19 della L. 109/94 con i collegati articoli del Regolamento (art. 25 comma 3, art. 42 comma 2, art. 47 comma 1, art. 140);
- per le forniture di beni e servizi di qualsiasi importo (quindi anche per gli incarichi di progettazione) si applicano le norme del Codice, compresi gli articoli 56 e 57.