01 gennaio 2007

PREZZO CHIUSO (art. 133, comma 3, del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163)

Sulla G.U. n. 288 del 12.12.2006 è stato pubblicato il D.Min. Infrastrutture 6.12.2006, recante «Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmata, ai sensi dell'articolo 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni», che a sua volta riproduce l'art. 26, comma 4 della L. 109/1994, il quale prevede che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applica il metodo del «prezzo chiuso», consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione, qualora nell'anno precedente la differenza tra tasso di inflazione programmato e reale sia superiore al 2%.
Nel decreto vengono pubblicati i seguenti scostamenti in punti percentuali tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmata per gli anni dal 1993 al 2005:
anno 1993 scostamento +0,7%
anno 1994 scostamento +0,4%
anno 1995 scostamento +1,2%
anno 1996 scostamento +0,4%
anno 1997 scostamento -0,8%
anno 1998 scostamento +0,0%
anno 1999 scostamento +0,3%
anno 2000 scostamento +0,3%
anno 2001 scostamento +1,0%
anno 2002 scostamento +0,7%
anno 2003 scostamento +1,1%
anno 2004 scostamento +0,3%
anno 2005 scostamento +0,1%
Il Ministero delle infrastrutture, ai sensi del comma 3 dell'art. 133 del D. Leg.vo 163/2006, avrebbe dovuto emanare entro il 30 giugno di ogni anno il decreto di rilevamento dello scostamento tra inflazione programmata e reale, ma tale decreto non era mai stato in precedenza pubblicato. In conseguenza di ciò il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5088, sezione sesta , del 4 settembre 2006, ha stabilito che il ministero delle Infrastrutture non può sottrarsi all’obbligo previsto di emanare entro il 30 giugno di ogni anno il decreto di rilevamento dello scostamento tra inflazione programmata e reale, precisando altresì che solo nel caso in cui tale operazione sia compiuta è possibile affermare o negare che l’inflazione reale abbia avuto un’eccedenza percentuale rispetto a quella programmata maggiore del 2 per cento. Poiché peraltro in nessuno dei suddetti anni si sono verificati scostamenti tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmata superiori al 2%, per gli anni in argomento l’applicazione del prezzo chiuso non dà luogo ad alcun aumento percentuale al prezzo dei lavori appaltati.