25 marzo 2007

GARE DI PROGETTAZIONE SENZA CAUZIONI PROVVISORIE E DEFINITIVE

Il Consiglio di Stato sez. V con la sentenza del 13 marzo 2007 n. 1231 ha chiarito che in una gara di progettazione e direzione dei lavori risulta ‘non conforme alla normativa’ la richiesta di presentazione della cauzione provvisoria e di quella definitiva in capo al progettista. Infatti il comma 5 dell’art. 30 della legge 109 prescrive l’obbligo in capo al progettista ‘unicamente della presentazione di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività’.
Non residua, quindi, alcun potere di interpretazione da parte delle stazioni appaltanti perché ‘il sistema delle garanzie previsto dalla legge non è suscettibile di interpretazioni estensive e, d’altro canto, l’attività amministrativa deve essere incentrata sul principio di non aggravamento del procedimento’. Basta quindi la richiesta di polizza del progettista perché secondo il giudice la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva ‘hanno, invece, la funzione di soddisfare esigenze differenti rispetto alla previsione della polizza di responsabilità civile e professionale’. Infine per il ritardato adempimento delle obbligazioni esiste un sistema di pensali a tutela della stazione appaltante. (vedi allegato)