17 febbraio 2007

ART. 253 DEL CODICE: NORME TRANSITORIE fino al 31.7.2007

Per effetto dell’art. 1 del D.Lgs 26.1.2007 n.6 (G.U. n. 25 del 31.1.2007) relativo ai termini di efficacia dell’art. 253, commi 1-bis e 1-ter, introdotti dalla Legge 228/06 entrata in vigore il 12 luglio 2006 (con emendamento Di Pietro), è differita al 1° agosto 2007 l’entrata in vigore dei seguenti articoli per alcune fattispecie di contratti pubblici:
- per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture dei settori ordinari e speciali:
art. 33 (centrali di committenza)
art. 58 (dialogo competitivo)
art. 59 (accordi quadro)
- per i contratti di lavori, di qualsiasi importo nei settori ordinari:
art. 3 comma 7 (definizione di appalto pubblico di lavori)
art. 53 commi 2 e 3 (appalto integrato)
art. 56 (procedura negoziata previo bando di gara)
art. 57 (procedura negoziata senza previo bando di gara)
Le fattispecie sopra indicate sono regolate dalle disposizioni elencate nell’art. 256 comma 1 del Codice, cioè dalle norme previgenti di cui è stabilita l’abrogazione.Ne consegue che, fino al 31 luglio 2007:
- per la trattativa privata (procedura negoziata) relativa ai lavori di qualsiasi importo nei settori ordinari continua ad applicarsi l’art. 24 della L. 109/94 e art. 78 del Regolamento;
- per l’appalto integrato si applicano l’art. 19 della L. 109/94 con i collegati articoli del Regolamento (art. 25 comma 3, art. 42 comma 2, art. 47 comma 1, art. 140).
Per le forniture di beni e servizi di qualsiasi importo (quindi anche per gli incarichi di progettazione) si applicano invece le norme del Codice, compresi gli articoli 56 e 57.