25 gennaio 2007

Unificazione dei livelli di progettazione per lavori di manutenzione

Per i lavori di manutenzione è possibile unificare il livello di progettazione definitiva con quello di progettazione esecutiva. In tema di progetto e di livelli di progettazione l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici si è espressa con la determinazione n. 4 del 31 gennaio 2001 nella quale è stata esaminata la possibilità per il RUP di intervenire sui contenuti degli elaborati progettuali e con la determinazione n. 9 del 23 novembre 2005 la quale non esclude che il RUP stesso possa contenere il numero dei livelli progettuali, ma con precisi limiti. In particolare:
- il RUP può modificare ovvero integrare i contenuti dei singoli livelli progettuali qualora li ritenga insufficienti od eccessivi (art. 16 comma 2 L. 109/94 e s.m.);
- al RUP è attribuita la facoltà, intesa come discrezionalità tecnica, di unificare i livelli di progettazione. Tale facoltà è da intendersi circoscritta a casi di non elevata complessità dell’opera (nell’accezione di cui all’art. 2, comma 1, lett. h del DPR 554/99) o di non elevata rilevanza economica. Le relative motivazioni devono essere riportate nel documento preliminare all’avvio della progettazione (DPR n. 554/99, art. 15, comma 5, lettera l) e sottoposte ad approvazione da parte della stazione appaltante;
- nel caso di unificazione di due livelli di progettazione il RUP deve assicurare che il livello di progettazione successivo assorba i contenuti principali ed essenziali del livello precedente, nei limiti indicati dallo stesso RUP;
- l’unificazione di più livelli di progettazione non può comportare il ridimensionamento dei contenuti del progetto esecutivo che costituisce la base per la materiale esecuzione dei lavori o comunque, più in generale, dei contenuti dell’ultimo livello di progettazione posto a base di gara, tranne che nei casi espressamente indicati dalla normativa.
L’art. 16 comma 2 della L. 109/94 è stato ripreso nella medesima formulazione dall’art. 93 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.163/06).