01 aprile 2007

L.R. n. 6 del 22 marzo 2007 - Disposizioni in materia di opere pubbliche

Con l’entrata in vigore delle modifiche all’art. 38, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70, apportate con il comma 2, lettera b), dell’art. 1, della legge regionale 22 marzo 2007 n. 6 (BURL n.12 del 23.3.2007 s.o. n.1), la nomina dei collaudatori sarà di competenza delle singole amministrazioni esecutrici di lavori pubblici, indipendentemente dalla sussistenza di un eventuale finanziamento regionale per la realizzazione dei lavori stessi.
Pertanto dal 7 aprile 2007, in applicazione del comma 1, dell’art. 38 della L.R.70/1983 “L'ente appaltante provvede, ai sensi della legislazione vigente, alla nomina dei collaudatori ed all'approvazione del certificato di collaudo, ovvero di regolare esecuzione dei lavori”.
Si ricorda comunque che, in base a quanto stabilito dall’art. 32 commi 1 e 2, l.r. 70/1983, non possono essere affidati collaudi di opere di interesse regionale a soggetti non iscritti all’albo regionale dei collaudatori, per l’iscrizione al quale rimangono in vigore le disposizioni della suddetta legge regionale.
L’albo aggiornato e consultabile sul sito:
http://www.oopp.regione.lombardia.it/Collaudatori.htm
Con la legge regionale n.6/2007 è stato modificato anche il comma 2 dell’art. 31 della legge regionale 70/1983 che ora dispone: “2. Per le opere assistite da contributo regionale è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione per lavori di importo non superiore a un milione di EURO, eccetto i casi in cui sussistano contestazioni con le imprese esecutrici, ovvero si ritenga opportuno o necessario approfondire le operazioni tecnico-amministrative di accertamento nel rispetto della normativa vigente in materia di collaudo statico”.