15 dicembre 2007

SUBAPPALTO: AUTORIZZAZIONE E STIPULA CONTRATTO

I contratti di subappalto devono essere sempre autorizzati anche se di valore inferiore al 2% dell'importo totale. Ogni affidamento di lavorazione deve essere autorizzato. Il subappalto di lavorazioni pubbliche, quale che ne sia l’importo, è soggetto ad autorizzazione; l’importo, nel sistema vigente, rileva infatti ai soli fini della durata massima del procedimento autorizzatorio (di trenta giorni per gli importi più elevati; di quindici giorni per gli altri).
A tale conclusione conduce il tenore testuale dell’art. 18, comma 9, della legge 55/90 (*) tenendo conto che la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti non può restare influenzata dall’importo delle lavorazioni da subappaltare, anche perché esentare da autorizzazione una fascia di subappalti renderebbe di difficile controllo il fenomeno dei frazionamenti abusivi (cfr. Autorità di vigilanza, 27.2.2003, n. 6).
Solo la capogruppo può stipulare i contratti di subappalto in quanto titolare del contratto. Nel caso del raggruppamento temporaneo chi concorre e chi poi stipula il contratto è l’associazione e non le imprese che la costituiscono. Non si tratta, come è noto, di un autonomo centro di imputazione giuridica, ma di una mera aggregazione finalizzata ad agevolare (grazie alla sommatoria dei requisiti degli aderenti) il dispiegarsi del gioco della concorrenza. E’ peraltro evidente che il rapporto si costituisce in capo all’associazione temporanea, nella persona del mandatario, e non in capo ai singoli componenti. Sicché è del tutto fisiologico che questi non possano disporre, mediante contratti di subappalto, di obbligazioni di cui non sono direttamente titolari.
Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2007, n. 5906 (annulla T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III n. 99/2006)