06 dicembre 2007

VERIFICA DEI REQUISITI DI MORALITA’ PROFESSIONALE

La certificazione S.O.A. non assolve ad ogni onere di attestazione del possesso dei requisiti richiesti all'appaltatore. L'art. 1 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 prevede che quanto attestato dalla S.O.A. è necessario e sufficiente a certificare la capacità economico-finanziaria, mentre per quanto concerne gli altri requisiti di cui all'art. 17 dello stesso decreto (tra i quali, lettera c), «inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ...» e, lettera m), «inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti ...»), compete alla Stazione appaltante la verifica in concreto della sussistenza degli stessi, e ciò indipendentemente dall'attestazione S.O.A., che vale solo ai detti fini. (Consiglio di Stato - sentenza n. 5470 del 19 ottobre 2007)