11 marzo 2008

DETERMINAZIONE ADV N.3/2008 DEL 5 MARZO 2008_SICUREZZA

Con determinazione n.3/2008 del 5 marzo 2008 l’Autorità per la vigilanza è intervenuta sul tema della sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture.
Con la legge 3 agosto 2007, n.123 recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” è stata introdotta la necessità di redigere, tra i documenti a corredo dell’appalto, un “documento unico di valutazione dei rischi da interferenze” (DUVRI) ed è stato modificato l’art. 86 del codice degli appalti relativo al “criteri di valutazione delle offerte anormalmente basse” soprattutto con riguardo all’ esclusione di ribassi d’asta per il costo relativo alla sicurezza. Le novità introdotte dalla legge n.123/07 in materia di sicurezza creano difficoltà operative alle Stazioni Appaltanti con particolare riguardo al settore dei servizi e delle forniture, poiché, non c’è, allo stato attuale, una normativa analoga a quella prevista per gli appalti di lavori (D.lgs n.494/96 e D.P.R n.222/2003), che dia indicazioni specifiche sia sulle modalità di redazione del DUVRI, sia sulle modalità di valutazione dei relativi costi.
L’Autorità ritiene che:
A. per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:
a. la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;
b. i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
c. i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante

B. Sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze le misure, in quanto compatibili, di cui all’art.7 comma 1 del DPR n.222/2003 previste nel DUVRI, richiamate in precedenza;

C. per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell’impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato.
I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell’anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.