LEGGE 28 FEBBRAIO 2008 N. 31, ''MILLEPROROGHE 2008''
Sulla Gazzetta Ufficiale N. 51 del 29 Febbraio 2008, è stata pubblicata la LEGGE 28 febbraio 2008 n. 31, in vigore dal 1° marzo 2008, che ha convertito il decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248 ("Milleproroghe 2008") (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2007). Il testo coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 è pubblicato nello stesso S.O., alla pag. 5, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria». (Suppl. Ordinario n. 47)
ARTICOLI DI INTERESSE:
Art. 15 - Disposizioni in materia di arbitrato per P.A. ed enti pubblici
Si conferma la posticipazione al 1° luglio 2008 dell'applicazione delle disposizioni concernenti l'abolizione dell'istituto dell'arbitrato negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, introdotte dall'art. 3, commi 19, 20, 21 e 22 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008).
Il comma 1 dell'articolo è stato peraltro modificato, indicando che per i contratti, per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30.6.2008, è fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole compromissorie inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali costituiti successivamente a suddetto termine decadono invece automaticamente, con integrale compensazione tra le parti delle relative spese.
Art. 19 - Contratti pubblici
Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato F, si applicano a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. (1° luglio 2008 essendo il Codice dei Contratti entrato in vigore il 1° luglio 2006)
Art. 20 – Regime transitorio per l’operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni
Indica esplicitamente la proroga al 30.6.2009 del termine della fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, inizialmente fissato al 31.12.2007 (disposto dalla L. n. 17/2007).Il testo fornisce un elenco dettagliato delle norme che potranno essere applicate, anche retroattivamente dal 1.1.2008, fino al 30.6.2009, che sono:
D. Min. dei lavori pubblici 20.11.1987
D. Min. dei lavori pubblici 3.12.1987
D. Min. dei lavori pubblici 11.3.1988
D. Min. dei lavori pubblici 4.5.1990
D. Min. dei lavori pubblici 9.1.1996
D. Min. dei lavori pubblici 16.1.1996
D. Min. delle infrastrutture e dei trasporti 14.9.2005
D. Min. delle infrastrutture e dei trasporti 14.1.2008 (dal 5.3.2008)
Il differimento del termine non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.
Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore del DM 14.1.2008, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.
Art. 29-bis Sicurezza degli impianti
Viene ulteriormente prorogato al 31.3.2008 il termine dell'entrata in vigore delle norme per la sicurezza degli impianti di cui al Capo V della Parte II del DPR 380/01, artt. 107-121, che per sette anni non è mai entrato in vigore.
Si conferma la posticipazione al 1° luglio 2008 dell'applicazione delle disposizioni concernenti l'abolizione dell'istituto dell'arbitrato negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, introdotte dall'art. 3, commi 19, 20, 21 e 22 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008).
Il comma 1 dell'articolo è stato peraltro modificato, indicando che per i contratti, per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30.6.2008, è fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole compromissorie inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali costituiti successivamente a suddetto termine decadono invece automaticamente, con integrale compensazione tra le parti delle relative spese.
Art. 19 - Contratti pubblici
Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato F, si applicano a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. (1° luglio 2008 essendo il Codice dei Contratti entrato in vigore il 1° luglio 2006)
Art. 20 – Regime transitorio per l’operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni
Indica esplicitamente la proroga al 30.6.2009 del termine della fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, inizialmente fissato al 31.12.2007 (disposto dalla L. n. 17/2007).Il testo fornisce un elenco dettagliato delle norme che potranno essere applicate, anche retroattivamente dal 1.1.2008, fino al 30.6.2009, che sono:
D. Min. dei lavori pubblici 20.11.1987
D. Min. dei lavori pubblici 3.12.1987
D. Min. dei lavori pubblici 11.3.1988
D. Min. dei lavori pubblici 4.5.1990
D. Min. dei lavori pubblici 9.1.1996
D. Min. dei lavori pubblici 16.1.1996
D. Min. delle infrastrutture e dei trasporti 14.9.2005
D. Min. delle infrastrutture e dei trasporti 14.1.2008 (dal 5.3.2008)
Il differimento del termine non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.
Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore del DM 14.1.2008, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.
Art. 29-bis Sicurezza degli impianti
Viene ulteriormente prorogato al 31.3.2008 il termine dell'entrata in vigore delle norme per la sicurezza degli impianti di cui al Capo V della Parte II del DPR 380/01, artt. 107-121, che per sette anni non è mai entrato in vigore.
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