03 febbraio 2008

APPIATTIMENTO DEI PUNTEGGI DELL'ELEMENTO "PREZZO"

Nell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 23, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 157 del 1995 (ora articolo 83 del d.lgs. n. 163 del 2006 - n.d.r.) è illegittima l'attribuzione dei punteggi che comporti l'appiattimento dei punteggi dell'elemento "prezzo" tanto da renderli irrilevanti. T.A.R. Roma, sez. III-quater, 22 febbraio 2007, n. 1609.
“Sulla base di quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa, nella gare con il sistema di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa non può essere negata, in linea di principio, la garanzia dell’equilibrato rapporto qualità prezzo nel caso in cui sia stata prevista l’assegnazione, al prezzo, di un punteggio non destinato, aprioristicamente, a far prevalere il prezzo offerto sulla qualità e sulla capacità tecnica delle imprese concorrenti (C.d.S. Sezione V, 16 marzo 2005, n. 1079). Infatti, nel caso in esame la previsione dell’attribuzione di un punteggio di 40 punti per la voce economica e di 60 punti per la voce tecnica, vale a dire di un punteggio superiore per la parte tecnica dell’offerta, non viene ritenuto illegittimo ma ciò che viene giustamente censurato è il metodo di valutazione del prezzo e la formula utilizzata che, nel concreto, ha vanificato anche i 40 punti previsti per essa attraverso un appiattimento che ne ha tolto ogni forza.”
La fattispecie riguarda la maggior parte degli appalti di servizi e di forniture svolti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: in assenza di una norma specifica si attribuisce il punteggio all'elemento prezzo non parametrandolo sul prezzo a base di gara (metodo che consente di utilizzare in astratto l'intero punteggio disponibile) bensì reciprocamente sulle singole offerte (con un effetto di appiattimento che, nella pratica, comporta la distribuzione di un punteggio "appiattito" su tutte le offerte anche fortemente distanti tra di loro) non solo distorcendo la competizione ma rendendo "superflua" l'offerta economica che non è più in grado di determinare l'esito della gara; con l'ulteriore effetto patologico di pilotare agevolmente la gara stessa utilizzando le valutazioni della sola offerta tecnica che, come noto, sono discrezionali.