01 febbraio 2009

FORMALISMO DELLA DICHIARAZIONE IN SEDE DI GARA

L`Autorita`, con il parere n. 244/2008, ha ritenuto legittimo il comportamento di una Stazione appaltante che ha escluso un`impresa dalla prima seduta di gara poiche` il suo legale rappresentante aveva omesso di dichiarare che «nei confronti dell`impresa non e` stata applicata la sospensione o la revoca dell`attestazione Soa da parte dell`Autorita` per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico», come espressamente previsto, a pena di esclusione, dal bando di gara e dal disciplinare di gara riguardo all`inesistenza della causa d`esclusione di cui all`art. 38, co. 1, lett. m-bis), del d. lgs. n. 163/2006 e s. m.
L`Autorita`, nel parere in questione, precisa che la dichiarazione sostitutiva presentata dall`impresa relativamente ai requisiti di cui all`art. 38, co. 1, del d. lgs. n. 163/2006 e s. m., indica l`assenza di tutte le cause di esclusione previste dall`articolo stesso ma omette la dichiarazione relativa al requisito di detta lettera m-bis):
Sono esclusi .........i soggetti......... nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell`attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.
Pertanto la dichiarazione resa dall`impresa circa l`assenza di variazioni nell`attestazione Soa non puo` sostituire la omessa dichiarazione relativa al requisito di cui alla citata lettera m-bis).
L`Autorita` conclude il suo parere affermando nuovamente il principio generale secondo cui - qualora la normativa di gara imponga a carico dei concorrenti adempimenti formali previsti a pena d`esclusione - la lex specialis deve essere applicata dalla Stazione appaltante in modo pedissequo ed uniforme, essendole inibito di valutare, dal punto di vista sostanziale, la necessita` di altri adempimenti. Infatti, sostiene l`Autorita`, il formalismo della disciplina delle procedure di gara - lamentato dalla impresa esclusa - non solo risponde ad esigenze pratiche di certezza e celerita` ma garantisce anche l`imparzialita` dell`azione amministrativa e la parita` di condizioni tra i concorrenti.