24 giugno 2009

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

Nell'offerta economicamente più vantaggiosa è illegittimo il criterio di attribuzione del punteggio al prezzo che abbia l'effetto di privare di sostanziale incidenza l'offerta economica assegnando preponderanza decisiva a quella tecnica.
Deve essere adottata una formula che consenta una distribuzione del punteggio per l’offerta economica proporzionale alla differenza tra i ribassi proposti; tale obiettivo può essere conseguito attraverso il sistema della interpolazione lineare.
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 9 marzo 2009, n. 1368