04 ottobre 2009

APPALTO INTEGRATO DI LAVORI E PROGETTAZIONE (ARTICOLO 53)

Le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, sino all’1 agosto 2007, risultavano non applicabili ai bandi in corso di pubblicazione così come previsto dal primo decreto correttivo del Codice (D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007); la inapplicabilità dell’articolo 53, commi 2 e 3 nasceva già con il decreto legge 12 maggio 2006 n. 173, convertito in legge n. 228 del 12 luglio 2006. Fino alla data dell’1 agosto 2007, al fine di evitare un vuoto normativo, continuavano ad applicarsi, per le procedure ad appalto integrato, le disposizioni di cui alla legge 109/1994.
Il Consiglio di Stato nel parere espresso sul secondo decreto correttivo nell’adunanza n. 1750 del 6 giugno 2007 aveva bocciato la sospensione della disciplina dell’appalto integrato perché si tratta di una norma self-executing e, dunque, comunque recepita sui territori degli stati membri sin dall’entrata in vigore della direttiva comunitaria 2004/18/CE.
L’1 agosto 2007 è entrato in vigore il secondo decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 176 del 31 luglio 2007). Il secondo decreto correttivo, introducendo una serie di limitazioni all`utilizzo dell`appalto integrato, sotto soglia, aveva ulteriormente rinviata l`applicazione delle novità all`entrata in vigore del Regolamento attuativo.
Il decreto legislativo n. 152 dell’11 settembre 2008, il terzo correttivo del Codice degli Appalti, (pubblicato sul supplemento ordinario n. 227 alla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2008), pone fine ai dubbi circa la utilizzabilità dell`appalto integrato fino alla entrata in vigore del Regolamento.
Ora l`articolo 253 comma 3 prevede invece che: «Le disposizioni di cui all`articolo 256, comma 1, riferite alle fattispecie di cui al presente comma, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all`articolo 5».
In altre parole, questo vuol dire che fino all'entrata in vigore del Regolamento attuativo, le disposizioni relative all'appalto integrato, di cui all'articolo 19 della legge 109/94, restano in vigore. Ancora in merito all'appalto integrato, il decreto 113/07 aveva introdotto l'obbligo per il concorrente di differenziare, nell'offerta economica, il prezzo per il progetto definitivo, esecutivo e per la esecuzione dei lavori. Questa imposizione viene meno e quindi il ribasso potrà essere ancora una volta unico e comprendere tutte le prestazioni oggetto del contratto.