17 ottobre 2009

DURC

1 - Fonti della disciplina:
- Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007,
- Circolare esplicativa del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale n. 5 del 30 gennaio 2008
- Circolare INAIL n. 7 del 5 febbraio 2008
- Interpello n. 10/2009 del 20 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
2 - L’acquisizione del DURC è obbligatoria per tutti gli affidamenti di lavori, servizi o forniture, a prescindere dalla tipologia di affidamento e dall’importo del contratto.
3 - Il DURC deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità.
4 - Il DURC va richiesto (se fra i vari atti è decorso il termine di validità del documento):
a) al momento dell’affidamento o aggiudicazione dell’appalto;
b) al momento della stipula del contratto;
c) all’atto della liquidazione del corrispettivo, anche per stati di avanzamento.
5 - La Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 gennaio 2008, n. 5 ha chiarito che “Il DURC utilizzato nell’ambito degli appalti pubblici ed ai fini della erogazione di benefici ha una validità mensile, mentre ai fini degli appalti privati in edilizia ha una validità trimestrale, come previsto dall’art. 39-septies del D.L. n. 273/2005 (conv. da L. n. 51/2006).”
6 - L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con parere n. 31 del 11.03.2009, ha precisato che “l’utilizzo del DURC negli appalti pubblici ha validità mensile” e che “tale validità, come chiarito dalla giurisprudenza (TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 22 gennaio 2008, n. 141; TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 5 aprile 2007, n. 1092) decorre dalla data di rilascio del suddetto certificato e non da quella in cui è stata accertata la regolarità dei versamenti”.
7 - Ai sensi dell’art. 16bis, comma 10, della Legge 2/2009 di conversione del D. L. 185/2008, l’obbligo di richiedere il DURC è ad esclusivo carico dell’Amministrazione e non può essere chiesto al contraente affidatario dell’incarico di lavori, servizi o forniture.
8 - Il Consiglio di Stato (cfr Sez. V, n. 4035/2008) ha stabilito che il DURC non può essere sostituito, nella sua funzione probante, dalla cosiddetta autocertificazione.