04 ottobre 2009

MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA

Il Governo ha riformato il settore delle misure antimafia, dapprima con il decreto-legge “sicurezza” 23 maggio 2008 n. 92 e poi con la nuova legge 15 luglio 2009, n. 94 in materia di sicurezza pubblica, pubblicata il 24 luglio 2009 sul supplemento ordinario n. 128/L alla Gazzetta Ufficiale n. 170 ed entrata in vigore l’8 agosto 2009.
La L. 15-7-2009, n. 94 costituisce l'ultimo tassello ed il completamento di un percorso legislativo volto ad introdurre norme a tutela della sicurezza dei cittadini. La legge, anche nel suo contenuto, si riallaccia infatti al D.L. 92/2008 che conteneva la prima risposta all'emergenza criminalità e si intitolava appunto “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”.
Accanto al D.L. 92/2008, poi convertito con numerose modifiche nella L. 125/2008, che conteneva appunto solo quelle misure ritenute più urgenti e si componeva solo di una decina di articoli, il Governo presentò un disegno di legge (Atto Senato n. 733) di più ampio respiro, composto da ben 66 articoli, e con disposizioni di vario genere in tema di lotta all'immigrazione, alla violenza alle donne, mafia, sicurezza urbana etc.
L'iter parlamentare si rivelò più tortuoso del previsto e così all'inizio dell'anno si è ricorso ad altro decreto legge, il decreto n. 11/09 che introduceva immediatamente proprio alcune disposizioni originariamente contenute nel disegno di legge n. 733, da cui ha tratto origine la legge oggetto del presente commento.
Con la legge 15-7-2009, n. 94 viene pertanto a definitiva approvazione quel pacchetto di misure presentato all'inizio della legislatura e che nell'intenzione del legislatore dovrebbero costituire un passo decisivo nella lotta alla criminalità, in particolare all'immigrazione clandestina, ed alla sicurezza dei cittadini.
Il testo è suddiviso in tre articoli, il primo dei quali contiene principalmente disposizioni in tema di immigrazione, il secondo norme in tema di contrasto alla criminalità mafiosa ed il terzo con numerosi interventi in materia penale e di sicurezza pubblica. Nel terzo capitolo del "pacchetto" si rinvengono anche varie norma a tutela del decoro delle città, contro i writers etc.
Al fine di prevenire le infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, è attribuito al prefetto il potere di disporre accessi ed accertamenti nei cantieri.
Il Prefetto potrà avvalersi di gruppi interforze formati da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, rappresentanti del provveditorato alle opere pubbliche, che già operano, in collegamento con la Direzione investigativa antimafia nell’azione di sorveglianza nelle grandi opere.
Le modalità per il rilascio delle relative comunicazioni e informazioni sono rimesse a un regolamento di delegificazione da emanare entro tre mesi.
La legge sulla sicurezza pubblica stabilisce che nei confronti dei soggetti contemplati dalla normativa antiriciclaggio (ad es., banche, istituti di credito pubblici e privati, società fiduciarie istituti e società che esercitano la raccolta del risparmio o l’intermediazione finanziaria), l’Alto commissario antimafia può svolgere accessi e accertamenti al fine di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso.
Modificando l’art. 38 del codice dei contratti pubblici, la nuova legge prevede l’esclusione dalla partecipazione alle gare di soggetti che, essendo stati vittime di concussione o estorsione aggravata, non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria. Questa disposizione non opera quando il fatto è stato commesso in stato di necessità o di legittima difesa ovvero nell'adempimento di un dovere.
· La circolare delle Legge 94
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L'allegato numero 1
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L'allegato numero 2
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L'allegato n. 3 alla circolare
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Allegato A alla circolare
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Allegato B alla circolare