14 marzo 2010

MANDATO COLLETTIVO CON RAPPRESENTANZA ALL'IMPRESA CAPOGRUPPO

Secondo quanto disposto dall'art. 37, comma 8, del D. Lgs. n.163/2006, (ex art.13, comma 5, della l. n. 109/1994), non occorre più che il mandato collettivo con rappresentanza sia conferito all'impresa capogruppo prima della formulazione dell'offerta (a differenza di quanto richiesto dalla normativa precedente: si veda Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 1998, n. 842). E' infatti sufficiente l'impegno, da parte di tutte le imprese che sottoscrivono l'offerta, a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione della gara e l'indicazione dell'impresa capogruppo. Ne consegue l'illegittimità di eventuali prescrizioni del bando di gara o della lettera di invito le quali impongono la previa costituzione del raggruppamento che partecipa alla gara o la produzione, a fini di partecipazione, della documentazione relativa alla costituzione stessa. La clausola dovrà essere impugnata; altrimenti non sarà possibile pretenderne un'interpretazione “secondo legge”, nel senso dell'ammissione, in ogni caso, di offerte con l'impegno a costituire il raggruppamento solo in caso di aggiudicazione.