25 gennaio 2011

ATTESTAZIONI RILASCIATE DA PRECEDENTI COMMITTENTI E PRODUZIONI DOCUMENTALI EQUIVALENTI

In taluni bandi di gara viene richiesta in modo esclusivo, a comprova dei requisiti dichiarati, l’attestazione rilasciata da un precedente committente di avvenuto espletamento di servizi tecnici già svolti (riportante le classi, le categorie, oltre agli importi delle opere cui si riferisce la prestazione svolta).
Nel caso di appalto per l’esecuzione di lavori, la vigente normativa prevede espressamente e tassativamente quale mezzo di prova il certificato di regolare esecuzione prescritto dal D.P.R. 34/2000 (cfr.TAR Sicilia- Palermo n. 464/2002).
Al di fuori di tale fattispecie, vige il principio di carattere generale che un partecipante ad una gara ad evidenza pubblica, qualora non sia in grado di dimostrare il possesso di un requisito secondo quanto richiesto dal bando di gara, può procedere alla dimostrazione stessa mediante altri documenti considerati idonei dalla stazione appaltante (cfr. TAR Sicilia – Catania n. 1586/2002).
In particolare, nelle gare per l’aggiudicazione di servizi di ingegneria, una costante giurisprudenza afferma che, in ossequio al principio dell’interesse pubblico alla più ampia partecipazione, in assenza di tassativa disposizione normativa in ordine alle forme di comprova dei requisiti, occorre rifuggire ogni inutile formalismo che conduca a restringere il numero dei concorrenti.
Secondo tale giurisprudenza, le disposizioni contenute nel bando di gara in tema di specifici adempimenti a carico dei concorrenti devono essere interpretate con riferimento al contenuto sostanziale dell’adempimento stesso (cfr. C.D.S. V Sez. n. 223/1999), che può considerarsi assolto se dalla documentazione presentata possa comunque obiettivamente dedursi un determinato elemento (cfr. TAR Piemonte – Torino n. 125/1996).
Inoltre, le sanzioni previste dalla legge sono applicabili solo in caso di inidoneità sostanziale della prodotta documentazione a comprovare i requisiti prescritti, trattandosi di disposizione di stretta interpretazione e applicazione (cfr. TAR Sicilia – Catania n. 1079/2001).
La sopra ricordata clausola presente in taluni bandi di gara che richiede in modo esclusivo, a comprova dei requisiti dichiarati, l’attestazione rilasciata da un precedente committente appare, quindi, ingiustificatamente restrittiva, anche perché vincola la dimostrazione dei requisiti ad una attestazione proveniente da un soggetto terzo.
Viceversa la dimostrazione dell’esecuzione dei precedenti incarichi di progettazione, dell’importo dei lavori corrispondenti e di tutte le indicazioni richieste dall’art. 63, comma 2, lett. b) può essere data anche in altro modo, ad esempio con la produzione dei provvedimenti della stazione appaltante di conferimento dell’incarico, di avvenuto espletamento dello stesso, di pagamento della prestazione compiuta ecc..
Pertanto, la stazione appaltante, nei documenti di gara per l’appalto di servizi tecnici di importo pari o maggiore a 100.000 euro, in merito alla tipologia di documentazione da trasmettere a comprova dei lavori indicati dai concorrenti, non potrà fare esclusivo riferimento alle dichiarazioni rese dai precedenti committenti dei servizi, ma dovrà, altresì, consentire la presentazione di equivalente documentazione sufficiente a dare prova di quanto dichiarato.Determinazione dell’AVCP n. 20 del 26 novembre 2003 - Appalto di servizi tecnici di importo pari o superiore a 100.000 euro: documentazione amministrativa da produrre a comprova dei servizi di progettazione già svolti.

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