23 gennaio 2011

IL RUP NEL NUOVO REGOLAMENTO

Il DPR 5 ottobre 2010, n. 207, «Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”» (pubblicato nella G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010), disciplina la figura del Responsabile del procedimento negli artt. 9 e 10 per i lavori pubblici e negli artt. 272, 273 e 274 per servizi e forniture, in accordo con i principi ispiratori di trasparenza, efficienza ed efficacia, espressi negli artt. 4 e ss. della legge n. 241/1990.

L’azione del Responsabile del procedimento è rimodulata secondo principi efficientistici e manageriali. Il risultato è il rafforzamento della centralità del responsabile del procedimento nel sistema di realizzazione dei contratti pubblici di lavori, con estensione al settore dei servizi e delle forniture, nonché della sua connotazione quale centro unitario di imputazione delle funzioni di scelta, controllo, vigilanza nel ciclo dell’appalto. Oltre ai nuovi profili di responsabilità, tra le principali novità in materia di funzioni e compiti del responsabile del procedimento, introdotte dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice (che, in linea generale, ripropone le disposizioni contenute negli artt. 7 e 8, D.P.R. n. 554/1999) si segnalano, in estrema sintesi:
• la validazione dei progetti redatti all’interno della stazione appaltante – sempre che il Responsabile del procedimento non abbia svolto funzioni di progettista – pur in assenza del sistema interno del controllo di qualità, con limitazione a soglie di importo differenziate per opere puntuali e a rete;
• l’ampliamento della deroga ai requisiti professionali per l’esercizio delle funzioni, con innalzamento della soglia limite dai 300 mila ai 500 mila euro e applicabilità non più vincolata alla densità demografica dei Comuni;
• le funzioni di controllo della regolarità del lavoro e la facoltà di risolvere il contratto per verificata sottostima della congruità della manodopera;
• la promozione e definizione, sulla base delle indicazioni del dirigente, delle modalità di verifica dei livelli progettuali, delle procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni, delle stime dei corrispettivi da inserire nel quadro economico di progetto;
• la verifica dell’effettiva possibilità di svolgere all’interno dell’ente le diverse fasi di progettazione, senza l’ausilio di consulenze esterne.

L’art. 272, comma 5, del Nuovo Regolamento ammette il responsabile del procedimento allo svolgimento congiunto delle funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, nei limiti delle proprie competenze professionali, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante. In caso di cumulo delle funzioni, il responsabile del procedimento svolge le seguenti attività (Parte IV, Titolo III, Capo I e II, artt. 297-325, del Regolamento):
• coordinamento, direzione, controllo tecnico-contabile;
• verifica di conformità delle prestazioni contrattuali in funzione di garanzia della regolare esecuzione del contratto;
• redazione di apposito verbale (o altro documento) di avvio dell’esecuzione del contratto in doppio esemplare, in contraddittorio con l’appaltatore, ove previsto dal capitolato speciale;
• gestione della contabilità predisposta secondo quanto previsto dall’ordinamento di ciascuna stazione appaltante, emissione degli stati di avanzamento delle prestazioni contrattuali, previo accertamento della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni contrattuali;
• ordine di sospensione dell’esecuzione del contratto qualora ricorrano circostanze particolari: avverse condizioni climatiche; forza maggiore; altre circostanze speciali, come la necessità di procedere a varianti ex art. 311;
• redazione verbale di sospensione con le seguenti informazioni: ragioni della sospensione; attività svolte; eventuali cautele per la ripresa; mezzi e strumenti presenti nel luogo di esecuzione;
• emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni;
• disposizione di varianti nei casi di cui all’art. 311, previa approvazione da parte della stazione appaltante;
• collaudo (per i contratti di forniture) o verifica di conformità (per i contratti di servizi). La conclusione delle operazioni deve avvenire non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni (o diverso termine stabilito dall’ordinamento), con obbligo di motivazione in ordine al prolungamento delle operazioni;
• emissione del certificato di collaudo e della verifica di conformità;
• per gli appalti sotto soglia comunitaria: emissione dell’attestazione di regolare esecuzione non oltre 45 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione.

Non è ammesso il cumulo delle funzioni nei casi seguenti: in ogni caso, per interventi di importo superiore a 500 mila euro; per interventi di particolare importanza o complessità sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze e interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità. In tali ipotesi, la stazione appaltante può nominare uno o più assistenti del direttore dell’esecuzione cui affidare per iscritto una o più delle attività di competenza dello stesso.

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