12 gennaio 2011

FORMULA MATEMATICA PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO ALL'OFFERTA ECONOMICA

Non sono consentiti appiattimenti con l'attribuzione del medesimo punteggio a offerte economiche diverse, con l’effetto di sterilizzarne l’incidenza nell’economia complessiva del criterio di aggiudicazione (cfr. ex multis Consiglio di Stato , sez. VI, 3 giugno 2009, n. 3404 ed il parere dell’Autorità 10 settembre 2009, n. 88).
La Corte di giustizia delle Comunità europee ha ricordato che i criteri di aggiudicazione definiti da un’amministrazione aggiudicatrice devono, tra l’altro, essere collegati all’oggetto dell’appalto, non devono conferire alla detta amministrazione una libertà incondizionata di scelta e devono rispettare i principi fondamentali di parità di trattamento e trasparenza (sentenza 17 settembre 2002, causa C-13/99, Concordia Bus Finland, punto 64).

Alla luce di tali principi, se è vero che rientra nella discrezionalità amministrativa l’individuazione dei criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, nel rispetto della proporzionalità e della ragionevolezza (parere dell’Autorità del 20 aprile 2008 n. 93), è anche vero che, una volta effettuata tale scelta discrezionale, attribuendo, nel caso di specie, un massimo di 70 punti all’offerta tecnica ed un massimo di 30 punti all’offerta economica, la stazione appaltante non può adottare una formula matematica che, nella sostanza, finisca per rendere totalmente ininfluente la componente economica dell’offerta.

In proposito, la decisione del Consiglio di Stato sez. V del 28 settembre 2005, n. 5194, essendosi occupata di un caso in cui, a fronte di un criterio di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa che prevedeva l’attribuzione di un punteggio fino a 60 punti per l’offerta tecnica e di un punteggio fino a 40 punti per l’offerta economica, la formula matematica adottata conduceva a comprimere il range valutativo dell’offerta economica da 40 punti a 10 punti. In tal modo, ha osservato il supremo consesso amministrativo, il punteggio economico massimo attribuibile, pari, in astratto, ai 4/10 del punteggio totale, si è ridotto, di fatto – con la predetta sterilizzazione del punteggio massimo assegnabile all’offerta economica – ad un rapporto pari a circa 1/6. Percentualmente, quindi, il valore dell’offerta economica, nell’economia generale dell’attribuzione dei punteggi è disceso dal 40% ad un valore di poco superiore al 15%.

Una scelta siffatta è stata ritenuta nell’occasione illogica e contraddittoria, “finendo per svilire ingiustificatamente una delle voci principali previste per l’assegnazione dei punteggi e potendo produrre, inoltre, una situazione per cui già all’esito delle operazioni necessarie per l’assegnazione del punteggio all’offerta tecnica la commissione giudicatrice potrebbe essere in grado di definire, sostanzialmente, l’esito della gara”.

E’ stato, altresì, affermato che, in sede di valutazione dell’offerta economica, i criteri di attribuzione del punteggio possono essere molteplici e variabili purché, nell’assegnazione degli stessi, venga utilizzato tutto il potenziale range differenziale previsto per la voce in considerazione, anche al fine di evitare un ingiustificato svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta (TAR Lazio, sezione terza quater, 13 novembre 2008, n. 10141). Anche tale pronuncia affermava che, a seguito dell’utilizzazione del contestato criterio valutativo, si era determinato un illogico appiattimento del punteggio spettante per l’offerta economica, con la conseguenza che il suo valore, nell’economia generale dell’attribuzione dei punteggi, si era ridotto in maniera tale da privare ampiamente di contenuto significativo la stessa offerta economica e da assegnare preponderanza decisiva a quella tecnica. Tale sentenza è stata confermata dalla decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, 3 giugno 2009, n. 3404, che, nel dare atto della novità delle questioni trattate, ha ribadito che la formula matematica impiegata, ancorata alla media delle altre offerte, si sarebbe prestata a facili distorsioni e turbative.
“Tale elementare e chiaro meccanismo imposto dal diritto comunitario”, prosegue la citata decisione, “non può essere inquinato con formule matematiche ancorate a medie variamente calcolate che introducono nella valutazione della singola offerta economica elementi ad essa estranei, tratti dalle altre offerte economiche”, con la conseguenza che la pur ampia discrezionalità della stazione appaltante nella fissazione dei criteri di valutazione delle offerte incontra un limite invalicabile “nel divieto di rendere complicato un meccanismo legale assolutamente semplice e univoco, attraverso formule matematiche non solo inutili ma addirittura dannose sia per la tutela della par condicio dei concorrenti, sia per l’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa”. Parere AVCP del 18/11/2010 n. 206

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