26 febbraio 2011

FASCIA DI RISPETTO STRADALE E AUTOSTRADALE

L'esistenza di limiti all'edificazione da rispettare con riferimento al nastro di autostrade e strade, tanto fuori del centro abitato che nell'ambito di quest'ultimo, deriva direttamente dalla normativa del Codice della Strada (artt. 16, 17, e 18 Decr. Leg.vo 285/1992) e del suo Regolamento di attuazione (artt. 26, 27, e 28 D.P.R. 495/1992).
Il limite in questione è finalizzato a mantenere una fascia di rispetto utilizzabile per l'esecuzione di lavori, l'impianto di cantieri, l'eventuale allargamento della sede stradale, e per evitare possibili pregiudizi alla percorribilità della via di comunicazione; per cui le relative distanze vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale (cfr. Cons. di Stato sez. IV, n. 7275 del 23.12.2002; Cons. di Stato sez. IV, n. 5716 del 18.10.2002; T.A.R. Campania-Napoli n. 5226 del 5.12.2001).
Sulla base di tali premesse deve allora escludersi che possa trovare applicazione la speciale disciplina prevista dall'art. 6 L. Reg. Campania 19/2001 in tema di parcheggi pertinenziali: il comma 8 assicura la prevalenza di essa rispetto alle sole disposizioni dei Regolamenti edilizi comunali, ma non può superare previsioni che promanano da norme primarie anch'esse speciali.
La fascia di rispetto autostradale, disciplinata dall’art. 18 del codice della strada e dall’art. 28, comma 1, del relativo regolamento, che ne hanno fissato l'ampiezza in metri 30, è prevista al fine di evitare possibili pregiudizi alla percorribilità delle strade e per assicurare l’incolumità non solo dei conducenti dei veicoli, ma anche della popolazione che risiede vicino alle autostrade. Trattandosi, quindi, di un divieto che ha la funzione di assicurare l'incolumità pubblica, non può trovare applicazione il meccanismo del silenzio assenso, in virtù dell’espressa esclusione sancita dall'articolo 19, comma 4, della legge 241/1990. Pres. D’Alessandro, Est. Blanda - I.s.p.a. (avv. Vitale) c. ANAS s.p.a. (Avv. Stato) e A. s.p.a. (avv. Laudadio) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 23 luglio 2010, n. 16967

La giurisprudenza amministrativa ha precisato che “nell’ambito della fascia di rispetto autostradale di 60 metri, prevista dal D.M. 1 aprile 1968 n. 1404, il vincolo di inedificabilità è assoluto (conforme Cons. Stato, Sez. V, 25 settembre 2002 n. 4927), essendo a tal fine irrilevanti le caratteristiche concrete delle opere abusive realizzate nell’ambito della fascia medesima; il divieto di costruire è infatti in questo caso correlato alla esigenza di assicurare un’area libera utilizzabile dal concessionario dell’autostrada - all’occorrenza - per installarvi cantieri, depositare materiali, per necessità varie e, comunque, per ogni necessità di gestione relativa ad interventi in loco sulla rete autostradale. 2. Il divieto di edificazione nell’ambito della fascia di rispetto autostradale è assoluto e la sua violazione impedisce il conseguimento di una concessione edilizia a seguito di domanda di condono edilizio” (Tar Toscana, sez. II, pres. Petruzzelli, est. Spiezia, sentenza 25 giugno 2007, n. 934).

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