24 giugno 2011

REGIME FISCALE DEI TERRENI IN FASCIA DI RISPETTO

Con la sentenza nº 8609/2011 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha ritenuto che i terreni edificabili inseriti nel Piano Regolatore Generale che siano compresi nelle fasce di rispetto ferroviario o stradale, poiché sprovvisti delle possibilità di edificazione legale, ai fini fiscali devono essere equiparati alle aree agricole.

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23 maggio 2011

FASCE DI RISPETTO AUTOSTRADALE

Nell’ambito della fascia di rispetto autostradale di 60 metri, prevista dal D.M. 1 aprile 1968 n. 1404, il vincolo di inedificabilità è assoluto, essendo a tal fine irrilevanti le caratteristiche concrete delle opere abusive realizzate nell’ambito della fascia medesima.
Il TAR Lombardia (BS), con la sentenza 21/03/2011, n. 450 ha confermato che il divieto di costruire è correlato alla esigenza di assicurare un’area libera utilizzabile dal concessionario dell’autostrada - all’occorrenza - per installarvi cantieri, depositare materiali, per necessità varie e, comunque, per ogni necessità di gestione relativa ad interventi in loco sulla rete autostradale.

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26 febbraio 2011

FASCIA DI RISPETTO STRADALE E AUTOSTRADALE

L'esistenza di limiti all'edificazione da rispettare con riferimento al nastro di autostrade e strade, tanto fuori del centro abitato che nell'ambito di quest'ultimo, deriva direttamente dalla normativa del Codice della Strada (artt. 16, 17, e 18 Decr. Leg.vo 285/1992) e del suo Regolamento di attuazione (artt. 26, 27, e 28 D.P.R. 495/1992).
Il limite in questione è finalizzato a mantenere una fascia di rispetto utilizzabile per l'esecuzione di lavori, l'impianto di cantieri, l'eventuale allargamento della sede stradale, e per evitare possibili pregiudizi alla percorribilità della via di comunicazione; per cui le relative distanze vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale (cfr. Cons. di Stato sez. IV, n. 7275 del 23.12.2002; Cons. di Stato sez. IV, n. 5716 del 18.10.2002; T.A.R. Campania-Napoli n. 5226 del 5.12.2001).
Sulla base di tali premesse deve allora escludersi che possa trovare applicazione la speciale disciplina prevista dall'art. 6 L. Reg. Campania 19/2001 in tema di parcheggi pertinenziali: il comma 8 assicura la prevalenza di essa rispetto alle sole disposizioni dei Regolamenti edilizi comunali, ma non può superare previsioni che promanano da norme primarie anch'esse speciali.
La fascia di rispetto autostradale, disciplinata dall’art. 18 del codice della strada e dall’art. 28, comma 1, del relativo regolamento, che ne hanno fissato l'ampiezza in metri 30, è prevista al fine di evitare possibili pregiudizi alla percorribilità delle strade e per assicurare l’incolumità non solo dei conducenti dei veicoli, ma anche della popolazione che risiede vicino alle autostrade. Trattandosi, quindi, di un divieto che ha la funzione di assicurare l'incolumità pubblica, non può trovare applicazione il meccanismo del silenzio assenso, in virtù dell’espressa esclusione sancita dall'articolo 19, comma 4, della legge 241/1990. Pres. D’Alessandro, Est. Blanda - I.s.p.a. (avv. Vitale) c. ANAS s.p.a. (Avv. Stato) e A. s.p.a. (avv. Laudadio) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 23 luglio 2010, n. 16967

La giurisprudenza amministrativa ha precisato che “nell’ambito della fascia di rispetto autostradale di 60 metri, prevista dal D.M. 1 aprile 1968 n. 1404, il vincolo di inedificabilità è assoluto (conforme Cons. Stato, Sez. V, 25 settembre 2002 n. 4927), essendo a tal fine irrilevanti le caratteristiche concrete delle opere abusive realizzate nell’ambito della fascia medesima; il divieto di costruire è infatti in questo caso correlato alla esigenza di assicurare un’area libera utilizzabile dal concessionario dell’autostrada - all’occorrenza - per installarvi cantieri, depositare materiali, per necessità varie e, comunque, per ogni necessità di gestione relativa ad interventi in loco sulla rete autostradale. 2. Il divieto di edificazione nell’ambito della fascia di rispetto autostradale è assoluto e la sua violazione impedisce il conseguimento di una concessione edilizia a seguito di domanda di condono edilizio” (Tar Toscana, sez. II, pres. Petruzzelli, est. Spiezia, sentenza 25 giugno 2007, n. 934).

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FASCE DI RISPETTO

Le fasce di rispetto sono vincoli imposti dalla legge e dagli strumenti urbanistici, per ragioni di interesse generale, in ragione della vicinanza a luoghi o opere di interesse pubblico (strade, autostrade, cimiteri ecc…). Ipotesi tipiche sono la fascia di rispetto stradale prevista dall’art. 18 del DLGS n. 285/1992 (nuovo Codice della Strada) e artt. 26-28 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada), la fascia di rispetto cimiteriale di cui al RD 1265/1934 art. 338 e successive modificazioni e la fasce di rispetto ferroviario di cui al DPR 753/1980 art 49.
Si tratta di vincoli ai quali è riconosciuta natura conformativa, per essere configurati in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti e beni che si trovano nelle suddette condizioni nonché in considerazione del fatto che il vincolo così imposto non è funzionale alla vicenda ablatoria.
Dalla natura conformativa del vincolo consegue che lo stesso non è soggetto a decadenza (Tar Lombardia, Sez. II Milano n. 5215 del 1 dicembre 2009; C.d.S. Sez. IV n. 4259 del 31 luglio 2007; Tar Puglia, Sez. I Salerno, n. 2178 del 27 novembre 2006). Consegue altresì che, in caso di esproprio, l'inclusione dei terreni in fascia di rispetto è rilevante ai fini indennitari.
La natura inedificabile è affermata da costante e uniforme giurisprudenza (cfr. Corte di Cass. Sez. I n. 11830 del 21 maggio 2009; Corte di Cass. Sez. I n. 81221 del 3 aprile 2009).

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02 dicembre 2010

FASCE DI RISPETTO E SERVITU’ DEGLI ELETTRODOTTI

La Corte di Cassazione, I sezione civile, con la sentenza n.22148 del 29 ottobre 2010, confermando la sentenza emessa dalla Corte d'Appello in merito alle limitazioni ed ai pesi provocati ad un fondo per l'imposizione su di esso di una servitù di elettrodotto, ha riconosciuto appropriato sommare all'indennità di asservimento (prevista dall'art. 123 del R.D. 11 novembre 1933 n. 1775, Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici) anche un indennizzo per la perdita di valore ritenuta effetto o conseguenza dei campi magnetici prodotti dall'elettrodotto.
Nel merito, la Corte ha dichiarato che il danno alla salute che può derivare dai campi elettromagnetici, risarcibile come pregiudizio alle persone, non rientra nelle voci da liquidare per l'indennità di elettrodotto, in quanto il diritto alla salute non è espropriabile o comprimibile; quindi è da negarsi che la sua eventuale lesione rientri tra le voci costituenti l'indennità di asservimento. Tuttavia l'esistenza dei campi magnetici, anche se la loro dannosità non è provata con certezza in sede scientifica, incide comunque, per il rischio possibile o probabile, sull'acquirente «medio» e comporta una riduzione dei valori venali e quindi anche tabellari dei terreni sui quali incide l'asservimento.
Tale orientamento giurisprudenziale potrebbe avere dirette ripercussioni sulla formazione degli strumenti urbanistici, nei quali le distanze di rispetto dagli elettrodotti, definite in misura lineare in proporzione alla tensione nominale della rete, venivano equiparate al vincolo di inedificabilità assoluta di natura conformativa e non espropriativa, tipico delle fasce di rispetto delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
A seguito dell'introduzione della legge quadro 36/2001 (che detta i principi fondamentali diretti ad assicurare la tutela della salute, promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine ed attivare misure di cautela, assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio), l'ampiezza delle fasce di rispetto dovrà essere determinata (secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, che abroga i precedenti DPCM 23 aprile 1992 e DPCM 28 settembre 1995) sulla base di standard qualitativi, riferiti ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione, per conseguire precisi obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti. La definizione delle fasce di rispetto, sulla base degli standard qualitativi, è attribuita ai gestori della rete, sotto il controllo del sistema APAT-ARPA.
Poiché gli standard qualitativi, definiti sulla base dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, riguardano il tempo massimo di permanenza nell'area di esposizione, le fasce di rispetto non possono più essere intese soggette ad un vincolo di inedificabilità assoluta, in quanto tale non indennizzabile, bensì soggette ad un asservimento indennizzabile, come ricorda la sentenza precedentemente descritta.

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