27 febbraio 2011

OBBLIGHI DEL PROGETTISTA E DEL DIRETTORE DEI LAVORI SECONDO LE NORME TECNCHE PER LE COSTRUZIONI

Di seguito sono indicati i paragrafi (§) delle Norme Tecnche per le Costruzioni (NTC) emanate con DM del 14 Gennaio 2008 ed entrate definitivamente in vigore con il primo Luglio 2009 e della relativa Circolare esplicativa delle NTC, che descrivono e precisano gli obblighi del Progettista e del Direttore dei Lavori.

PROGETTISTA
§ 11.2.1 → il Progettista ha l’obbligo di specificare la resistenza caratteristica cubica (Rck) o cilindrica (fck) tenendo presente che per strutture formate da un calcestruzzo di pari resistenza caratteristica che non supera 1500 m3 è possibile adottare il controllo di tipo A semplificato (Rck = Rcm28 – 3,5 MPa) oppure di tipo B statistico (Rck = K • s).
§ 11.2.1 → il Progettista ha l’obbligo di indicare la classe di consistenza del calcestruzzo fresco in funzione della densità dei ferri di armatura e/o della complessità geometrica della struttura
§ 11.2.1 → il Progettista ha l’obbligo di indicare il diametro massimo (Dmax) dell’aggregato in conformità al copriferro (cf), all’interferro (if), e alla sezione minima (Smin) della struttura: Dmax ≤ 3/4 • cf ; Dmax ≤ cf - 5mm; Dmax ≤ 1/3 Smin.
§ 11.2.11 → il Progettista ha l’obbligo di stabilire la classe di esposizione secondo la norma UNI EN 206-1 oppure UNI 11109 e di indicare i copriferri minimi secondo l’Eurocodice 2 “per garantire la durabilità delle strutture in calcestruzzo armato o in calcestruzzo armato precompresso esposte all’azione dell’ambiente”.

DIRETTORE DEI LAVORI
§ 11.2.8 → il DL preliminarmente deve accertare che il calcestruzzo fornito sia conforme al processo industrializzato (FPC, Factory Process Control) e che la fornitura sia accompagnata dal certificato rilasciato dall’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti; in mancanza di questa certificazione la fornitura di calcestruzzo va respinta.
§ 11.2.5.3 → il DL deve eseguire il controllo di accettazione in corso d’opera sulla fornitura di calcestruzzo con almeno un prelievo di due provini per ogni 100 m3 di calcestruzzo o per giorno di getto per un numero totale dei prelievi che dipende dal tipo di controllo (A oppure B). In particolare la norma recita: “Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del DL o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone l’identificazione dei provini mediante sigle indelebili, etichettate individuabili; la certificazione del laboratorio prove materiale deve riportare il riferimento a tale verbale”. Il Laboratorio Ufficiale, che attesta la resistenza meccanica relativi ai vari prelievi di calcestruzzo, deve far riferimento al verbale del DL in assenza del quale il certificato è legalmente nullo.
§ 11.2.6 → se le prove per il controllo di accettazione non soddisfano i valori di resistenza caratteristica cubica (Rck) o cilindrica (fck) di progetto, il DL deve verificare con prove distruttive o non-distruttive che la resistenza media del calcestruzzo in opera (resistenza strutturale) sia almeno pari all’85 % del valore medio della resistenza di progetto (resistenza progettuale); se nel progetto, come spesso avviene, è indicato solo il valore caratteristico ma non è disponibile il valore medio di progetto, questo può essere calcolato secondo il § C 11.2.6 della Circolare esplicativa delle NTC con l’equazione fcm = fck + 8 MPa dove fcm ed fck sono rispettivamente la resistenza media e quella caratteristica di progetto riferita a provini cilindrici.

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